Cassazione, sentenza n. 23505 del 28/09/2018
Sentenza n. 23505 del 28/09/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 23505
- Data
- 28/09/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava un accertamento sintetico fondato sull’acquisto oneroso di un credito IVA, considerato indice di capacità di spesa e imputato agli anni precedenti. La Cassazione precisa che l’autenticazione delle sottoscrizioni non attribuisce fede privilegiata al contenuto della scrittura privata, che resta contestabile; tuttavia, la cessione del credito dietro corrispettivo poteva sostenere la presunzione di maggior reddito. Poiché il giudice di merito aveva motivatamente ritenuto inidonea la prova contraria del contribuente, la Corte rigetta il ricorso.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
M.B. propone ricorso per cassazione, con tre motivi, illustrati con memoria, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto l'appello del contribuente e confermata la decisione di rigetto del ricorso di questi, volto all'annullamento degli avvisi di accertamento del reddito complessivo per gli anni d'imposta dal 1999 al 2003, nonché della cartella di pagamento recante la rideterminazione in via sintetica della maggiore imposta dovuta.
Il giudice di appello, aderendo a quanto già affermato dal giudice di prime cure, osserva che la rettifica dei redditi dichiarati dal contribuente è legittima, in quanto operata sulla scorta dell'incremento patrimoniale realizzato nel 2003, ed imputato ai quattro anni precedenti, derivante dall'acquisto di un credito Iva dalla F. s.r.l., dell'importo di Euro 222.372,45, operazione valutata, ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5, d.p.r. n. 600 del 1973, come dimostrativa della capacità di spesa e, peraltro, provata da un "atto pubblico" che "fa fede fino a querela di falso per cui non può essere messo in discussione né interpretato in modo difforme da quanto in esso attestato".
MOTIVI DELLA DECISIONE
che il ricorrente, con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, lamenta violazione degli artt. 2700 e 2697 c.c., giacché il giudice di appello ha erroneamente attribuito alla scrittura privata, autenticata nelle sottoscrizioni, intercorsa tra la società F. ed il B., in data 7/11/2003, l'efficacia probatoria dell'atto pubblico.
Con il secondo motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, lamenta violazione dell'art. 38, commi 4 e 5, d.p.r. n. 600 del 1973 (applicabile ratione temporis), giacché il giudice di appello non ha considerato che il presupposto indefettibile dell'accertamento sintetico-induttivo è la certezza e precisione degli elementi indice della capacità contributiva, posti a base del ragionamento, e che, nel caso di specie, l'esborso di Euro 222.372,45 per l'acquisto di un credito Iva, incerto e mai effettivamente recuperato, si inserisce in una operazione che, per come ricostruita dall'Ufficio, risulta priva di valide ragioni economiche, circostanza comprovata dalle clausole della scrittura privata, autenticata nelle sottoscrizioni, alla quale i Corte di Cassazione – copia non ufficiale erroneamente è stata riconosciuta l'intangibilità propria dell'atto pubblico, in assenza di querela di falso.
Con il terzo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 e n. 5, lamenta violazione dell'art. 38, comma 5, d.p.r. n. 600 del 1973, difetto di motivazione su una circostanza decisiva della controversia, giacché il giudice di appello ha considerato riferibile all'anno 2003 il preteso esborso di Euro 222.372,45, avuto riguardo all'epoca di sottoscrizione della scrittura privata, ed alla clausola di stile con cui L.B. , amministratore unico della società cedente, dichiarava nell'atto di aver ricevuto il corrispettivo in precedenza, senza indicare l'epoca del pagamento, dandone quietanza, nonostante il diverso tenore della attestazione datata 3/8/2007, contenente un postumo riconoscimento di debito a firma di quest'ultimo.
Le su esposte censure, scrutinabili congiuntamente in quanto logicamente connesse, sono infondate e non meritano accoglimento.
Anzitutto, con riferimento alla dichiarazione resa dal B. , in qualità di amministratore unico della società F. , con cui si riconosce l'avvenuta corresponsione del corrispettivo della cessione del credito Iva, va osservato che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di appello, l'autenticazione della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata del 7/11/2003 non preclude affatto la facoltà del contribuente di fornire prova contraria di quanto risultante dal documento, perché l'efficacia privilegiata derivante dall'autenticazione giammai può riferirsi al suo contenuto intrinseco, sicché mentre è certa la data dell'autenticazione, anche riguardo ai terzi, la dichiarazione resta soggetta, quanto alla intrinseca rilevanza probatoria della stessa, alla valutazione ed all'apprezzamento del giudice (Cass. n. 691/1967, n. 1132/1971, n. 4773/1993).
Ciò non di meno la decisione impugnata resiste alle critiche del contribuente in quanto si basa su una pluralità di argomenti, che muovono da un fatto certo, rappresentato dalla cessione dietro corrispettivo – a titolo dunque oneroso – di un credito d'imposta di non trascurabile importo, fatto ritenuto idoneo a far presumere un maggior reddito in capo al cessionario, e pongono in evidenza come il contribuente non abbia fornito idonea prova contraria per vincere la presunzione di maggior reddito, consentita dall'art. 38, commi 4 e 5, d.p.r. n. 600 del 1973 (nel testo applicabile ratione temporis).
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in materia di accertamento dell'imposta sui redditi, ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo la previsione del citato d.p.r. n. 600 del 1973, art. 38, la sottoscrizione di un atto pubblico (compravendita) contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro da parte del contribuente può costituire elemento sulla cui base determinare induttivamente il reddito posseduto, in applicazione di presunzioni semplici, che l'Ufficio è legittimato ad utilizzare per l'accertamento sintetico, risalendo dal fatto noto a quello ignoto, restando poi sempre consentita, a carico del contribuente medesimo, la prova contraria in ordine al fatto della mancanza della presunta una disponibilità patrimoniale, essendo questa meramente apparente, per avere l'atto stipulato, in ragione della sua natura simulata, una causa gratuita piuttosto che quella onerosa apparente (Cass. n. 8665/2002, n. 5991/2006, n. 23252/2006, e n. 13339/2017, in fattispecie concernente il trasferimento di quote societarie).
Orbene, il Giudice a quo ha escluso che l'odierno ricorrente D. fornito detta prova contraria, non solo perché la dichiarazione del contribuente di aver ricevuto il corrispettivo "fa fede fino a querela di falso", affermazione che, per quanto detto, va corretta, ma soprattutto perché: 1) "le prove prodotte sono inidonee a dimostrare l'esistenza di un credito del B. (…) nei confronti del contribuente saldato con la cessione di una parte del credito Iva ammontante ad Euro 222.372,45 che la sua società F. s.r.l. vantava nei confronti della Amministrazione Finanziaria"; 2) "l'attestazione 3 agosto 2007 contrasta con la dichiarazione contenuta nel predetto atto pubblico"; 3) "il B. quale amministratore unico della s.r.l. F. , non poteva cedere un credito Iva di Euro 222.372,45 vantato dalla predetta società per compensare un credito proprio di Euro 55.000,00 verso il B. con l'intesa di restituire allo stesso la differenza non dovuta".
La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, può dirsi sufficiente in quanto, pur nella sua concisione, esplicita il percorso logico-deduttivo seguito, sicché il convincimento, che si è formato all'esito dell'esame di tutti gli elementi probatori emergenti ex actis, complessivamente considerati, è frutto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non censurabile in questa sede in quanto conforme alla giurisprudenza di legittimità in precedenza ricordata; che, infatti, il vizio motivazionale sussiste soltanto qualora dal ragionamento del giudice, risultante dalla sentenza, emerga che sono stati del tutto tralasciati elementi che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza del procedimento logico posto alla base della decisione, mentre il vizio non sussiste quando vi sia mera difformità di risultati rispetto alle soggettive attese e deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuibili agli elementi delibati (Cass. S.U. n. 24148/2013).
Il ricorrente, conseguentemente, va condannato alle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in C 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 luglio 2018. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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