Cassazione, ordinanza n. 28864 del 12/11/2018
Ordinanza n. 28864 del 12/11/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 28864
- Data
- 12/11/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il ricorrente sosteneva che l’appello, notificato via PEC alle ore 23:26 dell’ultimo giorno, dovesse considerarsi tempestivo per effetto della scissione degli effetti della notificazione e chiedeva, in subordine, la rimessione in termini. La Corte ha escluso l’applicabilità della scissione alla disciplina allora esaminata e giudicato manifestamente infondata la questione costituzionale, rilevando che l’invio telematico era sotto il controllo del notificante. Ha inoltre imputato al difensore la gestione della casella PEC risultata piena e ha rigettato il ricorso.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
A.S. ricorre per cassazione nei confronti della sentenza con la quale la corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile per tardività il gravame dal medesimo interposto con l'atto di citazione notificato in modalità telematica il 30-11-2017, a ore 23'26, rispetto all'ordinanza di primo grado comunicata a mezzo Pec il 31-10-2017, nell'ambito del procedimento instaurato per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria;
il ministero dell'Interno non ha svolto difese.
Motivi della decisione
il ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies, conv. in L. n. 221 del 2012, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.;
per tramite della suddetta eventuale declaratoria di incostituzionalità, denunzia quindi, col primo motivo, la violazione e falsa applicazione della norma e dell'art. 147 c.p.c., per non esser stati considerati gli effetti della scissione processuale degli adempimenti, tra il notificante e il destinatario;
il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., avendo questa Corte già affermato che il D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies, conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012, non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante e il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario, donde da tale principio non è informata la disciplina delle notificazioni a mezzo Pec ex art. 147 c.p.c.(Cass. n. 8886-16, Cass. n. 21915-17);
la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, poichè la situazione presa a parametro ai fini della eccezione (ex artt. 3 e 24 Cost.) non è pertinente: il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario trova fondamento nell'esigenza di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività del procedimento notificatorio sottratte al suo controllo; mentre ove si discorra di notifiche fatte via Pec l'intera attività notificatoria avviene sotto diretto controllo del notificante;
a sua volta la regola posta dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies, conv. con modif., dalla L. n. 221 del 2012, secondo cui le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21, ha la funzione di disciplinare espressamente i tempi relativi al corretto ed efficace svolgimento dell'attività notificatoria a tutela di un diverso e meritevole interesse, qual è quello di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell'arrivo di atti processuali;
col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell'art. 153 c.p.c. sostenendo di aver avuto diritto alla rimessione in termini, negata invece dal giudice del merito;
il motivo è manifestamente infondato;
la tesi del ricorrente è che alla base del tardivo invio dell'atto erano stati dedotti problemi della casella Pec non imputabili al difensore, il quale aveva dovuto procedere allo svuotamento e al salvataggio delle Pec da conservare e alla cancellazione di quelle inutili, onde liberare spazio nella casella di posta certificata e consentire, quindi, l'invio della notifica;
sennonchè è corretta la risposta negativa al riguardo fornita dal giudice a quo;
difatti la condizione dedotta a fondamento della rimessione in termine atteneva alla gestione e alla manutenzione della casella di posta elettronica, e tale gestione e manutenzione non può considerarsi imputabile ad altri che al difensore titolare della casella.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018
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