Cassazione, sentenza n. 33231 del 21/12/2018
Sentenza n. 33231 del 21/12/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 33231
- Data
- 21/12/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’avviso di liquidazione, relativo alla revoca di un’agevolazione sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale per un terreno poi rivenduto, era stato notificato all’ex liquidatore dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese. La Cassazione rileva che l’estinzione anteriore sia alla notifica dell’atto sia all’instaurazione del giudizio elimina la capacità processuale della società e la legittimazione dell’ex liquidatore a rappresentarla, determinando un vizio originario insanabile. La sentenza è quindi cassata senza rinvio e l’avviso, emesso verso un soggetto ormai inesistente, è dichiarato nullo; le spese dell’intero giudizio sono compensate.
Testo della pronuncia
1. F.A., quale ex liquidatore della srl Immobiliare BF, cancellata dal registro delle imprese in data 28 ottobre 2008, ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, in data 11 giugno 2012, n. 30, con la quale la commissione, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato legittimo l'avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, notificato il 3 novembre 2009, ad esso ricorrente, nella veste di liquidatore della società, in revoca dell'agevolazione prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, da quest'ultima fruita in riferimento all'acquisto, nel 2004, di un terreno poi rivenduto.
2. F., con il primo motivo di ricorso, lamenta falsa applicazione dell'art. 2945 c.c. e della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, nonchè difetto di motivazione per avere la commissione deciso della legittimità del"avviso superando, senza darne ragione, l'eccezione sollevata da esso ricorrente di inesistenza o di nullità dell'atto impositivo perchè notificato alla società BF malgrado la stessa fosse ormai estinta; con il secondo e il terzo motivo contesta la decisione impugnata in merito alla ritenuta legittimità dell'avviso.
3. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.
4. E' assorbente quanto rilevato da questa Corte in casi identici a quello che occupa:
4.1. "la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società, prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, sicchè eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, consegue l'annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito" (Cass. 23/03/2016, n.5736; Cass. 08/10/2014, n. 21188; Cass. 03/11/2011, n.22863; da ultimo, Cass. 04/09/2017, n.20752);
5. alla luce di quanto precede, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio con dichiarazione di nullità dell'avviso di liquidazione in parola, in quanto emesso nei confronti di soggetto inesistente.
6. Stante il consolidamento giurisprudenziale circa gli effetti estintivi della cancellazione della società dal registro delle imprese solo in epoca successiva all'instaurazione del giudizio e la novità delle questioni concernenti la retroattività del D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4, vanno compensate integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte cassa la sentenza impugnata senza rinvio e dichiara la nullità dell'avviso di liquidazione notificato il 3 novembre 2009, ad F.A., quale liquidatore della srl Immobiliare BF;
compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018
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