Cassazione, sentenza n. 1752 del 23/01/2019
Sentenza n. 1752 del 23/01/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1752
- Data
- 23/01/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava l’IRPEF sulla plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno, valorizzato dall’Amministrazione sulla base dell’accertamento compiuto ai fini dell’imposta di registro; la CTR aveva riconosciuto la tassazione separata. L’Agenzia contestava sia l’ammissibilità dei ricorsi originari sia l’applicazione di tale regime. La Cassazione non esamina queste questioni: dichiara il ricorso inammissibile perché notificato oltre il termine lungo previsto dall’articolo 327 c.p.c. e non liquida spese, non essendosi difesi gli intimati.
Testo della pronuncia
D.B.M.G. e F.P. proposero ricorso dinanzi alla C.T.P. di Mantova avverso gli avvisi di accertamento ai fini Irpef ricevuti con riguardo alla cessione di un terreno, il cui maggior valore era stato valutato dall'amministrazione in sede di imposta di registro.
La pronuncia di rigetto del ricorso è stata impugnata dinanzi alla C.T.R. di Milano, sezione distaccata di Brescia, che, con sentenza del 21 dicembre 2010, ha parzialmente accolto l'impugnazione, dichiarando applicabile al detto recupero fiscale il regime della tassazione separata.
Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.
Non svolgono difese gli intimati.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il giudice d'appello omesso di pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità dei ricorsi introduttivi del giudizio, in quanto notificati all'Ufficio di Mantova, non competente per territorio, eccezione dedotta con l'appello incidentale.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del T.U.I.R., art. 16, comma 1, lett. g-bis, e comma 3, in quanto i contribuenti nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2000, compilando il quadro RL, avevano fatto espressamente constare di non volersi avvalere del regime di tassazione separata, che dunque non doveva essere loro riconosciuta.
2. – Il ricorso è inammissibile, in quanto è stato notificato oltre il termine c.d. lungo all'epoca applicabile, di cui all'art. 327 c.p.c., posto che la decisione impugnata è stata depositata il 21 dicembre 2010 ed il ricorso notificato il 7 febbraio 2012, a termine scaduto il 6 febbraio 2012.
3. – Nulla sulle spese, dal momento che gli intimati non svolgono difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2019
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