Cassazione, sentenza n. 1785 del 23/01/2019
Sentenza n. 1785 del 23/01/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1785
- Data
- 23/01/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La contribuente aveva impugnato il diniego di autotutela relativo a due cartelle, sostenendo l’irregolarità delle notifiche eseguite secondo la procedura prevista per l’irreperibilità; CTP e CTR avevano dichiarato inammissibile il ricorso. La Cassazione ha ribadito che il giudice può verificare soltanto la legittimità del rifiuto rispetto a ragioni di rilevante interesse generale, senza sostituirsi all’Amministrazione né riesaminare attraverso l’autotutela un atto ormai definitivo. Il ricorso, anche carente nella riproduzione del diniego, è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
1. La contribuente, in data 8 maggio 2009, propose ricorso innanzi al Giudice tributario avverso il diniego di esercizio del potere di autotutela (comunicato il 19 settembre 2009) da parte di EQUITALIA SUD s.p.a. (già Equitalia Gerit s.p.a. e di seguito: EQUITALIA s.p.a.) in relazione ad istanza di annullamento di due cartelle di pagamento per vizi attinenti alle relative notifiche. Secondo la prospettazione del contribuente trattavasi di notifiche eseguite mediante la procedura della notificazione all'irreperibile (D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 60, comma 1, lett. e, e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, comma 4), nonostante la mera temporanea assenza del destinatario.
2. La CTP di Roma dichiarò inammissibile il ricorso avverso il diniego di autotutela con sentenza n. 126/58/2011 appellata dal contribuente e confermata in secondo grado dalla CTR di Roma, con sentenza n. 161/38/2013. La Commissione regionale, infatti, ritenne insussistenti i presupposti per l'impugnazione di un atto di diniego di esercizio del potere di autotutela, valutando la questione sollevata destituita di giuridico fondamento ed avente natura dilatoria e defatigatoria in ragione della motivazione di EQUITALIA s.p.a. circa il diniego, fondata sulla regolarità delle notificazioni.
3. Contro la sentenza d'appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi e sostenuto da memorie, volte anche a confutare le argomentazioni del controricorrente inerenti i dedotti profili di inammissibilità dei motivi di ricorso). EQUITALIA s.p.a. si è difesa con controricorso ed in sede di discussione le parti hanno concluso nei termini di cui in epigrafe.
Motivi della decisione
1. I motivi di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente per la connessione delle questioni che ne costituiscono l'oggetto, sono inammissibili per difetto ai autosufficienza, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non riportando il ricorso l'atto di diniego di autotutela, oltre che, comunque, infondati, sulla base delle stesse prospettazioni del ricorrente (per l'inammissibilità dovuta a difetto si autosufficienza per mancata riproduzione del documento, si vedano, ex plurimis: Cass. sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679, Rv. 645334-01; Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9499, Rv. 643920-01, in motivazione; Cass. sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120-01; Cass. sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839-01, oltre che Cass. sez. 3, 03/07/2009, n. 15628, Rv. 609583-01).
2. Il ricorrente ricostruisce così la vicenda.
In occasione di una visura presso l'agente della riscossione, la contribuente apprese per la prima volta dell'esistenza a suo carico di iscrizioni a ruolo a suo debito da parte dell'A.E., risultanti come notificate a cura di EQUITALIA s.p.a. con la notificazione delle relative cartelle di pagamento, avvenuta mediante la procedura della notificazione all'irreperibile in assenza dei relativi presupposti (con relativa iscrizione di ipoteca da parte di EQUITALIA). In data 26 aprile 2007, il contribuente sollecitò ad EQUITALIA s.p.a. l'annullamento in autotutela delle due dette cartelle, mediante istanza L. 27 luglio 2000, n. 212, ex art. 13 (c.d. "statuto dei diritti del contribuente") veicolata tramite il "Garante del contribuente" oltre che inoltrata direttamente ad EQUITALIA (per conoscenza). Il 3 maggio 2007, EQUITALIA s.p.a. comunicò al ricorrente che "nel merito dei fatti e delle modalità di notifica delle cartelle….dobbiamo prendere atto dell'irritualità del procedimento adottato dal messo notificatore e di conseguenza le stesse vengono escluse dal fascicolo dell'iscrizione ipotecaria..". Quindi, come evidenziato dal ricorrente, seguì la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria ma non l'annullamento in autotutela delle relative cartelle (tanco da essere più volte destinataria della procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 48 bis). Sicchè, ancora una volta tramite il "Garante" e con procedura di cui al citato art. 13, il contribuente (l'8 maggio 2009) sollecitò l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'agente della riscossione per ottenere l'annullamento delle due cartelle di pagamento. Il 18 settembre successivo, tramite il "Garante", il contribuente ricevette diniego di autotutela da parte di EQUITALIA s.p.a., in ragione della ritenuta correttezza del procedimento di notificazione delle cartelle di pagamento.
3. Con il motivo n. 1, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2 quater (e del relativo attuativo D.M. 11 febbraio 1997, n. 37) nonchè del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26, comma 1, e art. 29. In sostanza, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione della disciplina di cui innanzi, relativa al sindacato da parte del Giudice tributario del diniego di autotutela, non avendo la CTR effettuato la dovuta verifica circa la legittimità del diniego, nei limiti in cui è consentito dall'ordinamento giuridico un tale controllo (nella specie, i dedotti profili di contraddittorietà, carenza di motivazione, manifesta illogicità, rappresentazione dei fatti fortemente distorta e violazione di legge).
Con il motivo n. 2, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 145 c.p.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4. In sostanza, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione della disciplina inerente la notificazione della cartella di pagamento. Per il ricorrente, in particolare, nella specie l'atto di esercizio del potere di autotutela conterrebbe anche la verifica dell'esistenza dell'obbligazione tributaria; sicchè il Giudice tributario, che avrebbe dovuto sindacare anche in merito all'esistenza dell'obbligazione tributaria, avrebbe errato nel ritenere esistente la pretesa impositiva in ragione della violazione e della falsa applicazione della disciplina della notificazione della cartella di pagamento.
Con i motivi dal n. 3 al n. 8, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deducono insufficienze motivazionali su punti decisivi della controversia ed in particolare, in ordine alla ritenuta correttezza del procedimento notificatorio (motivo n. 3) e alla ritenuta legittimità del diniego di autotutela con riferimento ai plurimi profili di illegittimità dello stesso prospettati dal ricorrente in termini di contraddittorietà, carenza di motivazione, manifesta illogicità, rappresentazione dei fatti fortemente distorta e violazione di legge (nei motivi dal n. 4 al n. 8).
3.1. Ferme restando l'inammissibilità per difetto si autosufficienza nei termini di cui innanzi (punto n. 1), i motivi di ricorso sono infondati, avendo la CTR fatto buon governo dell'orientamento consolidato di questa Corte circa le condizioni legittimanti l'impugnazione del diniego di autotutela, dal quale non vi è motivo per discostarsi.
Sul punto, difatti, Cass. Sez. U., 27/03/2007, n. 7388, Rv. 596024-01, come da massima ufficiale, ha chiarito che, "con riferimento all'impugnazione degli atti di rifiuto dell'esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione finanziaria, il sindacato del giudice deve riguardare, ancor prima dell'esistenza dell'obbligazione tributaria, il corretto esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, nei limiti e nei modi in cui esso è suscettibile di controllo giurisdizionale, che non può mai comportare la sostituzione del giudice all'Amministrazione in valutazioni discrezionali, nè l'adozione dell'atto di autotutela da parte del giudice tributario, ma solo la verifica della legittimità del rifiuto dell'autotutela, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che, ai sensi del D.L. 20 settembre 1994, n. 564, art. 2-quater, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1994, n. 656, e del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, art. 3, ne giustificano l'esercizio. Ove il rifiuto dell'annullamento d'ufficio contenga una conferma della fondatezza della pretesa tributaria, e tale fondatezza sia esclusa dal giudice, l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi alla relativa pronuncia, potendo altrimenti esperirsi il rimedio del ricorso per ottemperanza, il quale, peraltro, non attribuisce alle commissioni tributarie una giurisdizione estesa al merito".
Nella specie il Giudice di secondo grado ha valutato la legittimità dell'atto di diniego, con i limiti propri imposti al Giudice circa il sindacato sul corretto esercizio del potere discrezionale da parte della P.A. La Commissione regionale, nel rispetto dei detti limiti di sindacato, ha all'esito in particolare ritenuto insussistenti i vizi dedotti dal contribuente in termini di "contraddittorietà, carenza di motivazione, manifesta illogicità, rappresentazione dei fatti fortemente distorta, violazione di legge", per aver EQUITALIA motivato circa la legittimità del procedimento notificatorio. A conclusione del proprio sindacato la CTR ha evidenziato altresì il tentativo del ricorrente di sindacare un atto ormai definitivo tramite lo strumento dell'impugnazione del diniego di autotutela. Altrettanto correttamente, quindi, la CTR non è entrata nel merito dalla pretesa tributaria (cosa ben diversa dalla notificazione dell'atto impositivo che la concretizza), non avendo il ricorrente dedotto la sua insussistenza in sede di richiesta di autotutela e, come evidenziato in ricorso, non avendo EQUITALIA, nel rigettare la richiesta, rivalutato la fondatezza della pretesa tributaria, essendosi invece limitata a considerare corretta la notificazione dell'atto impositivo.
4. In conclusione, il ricorso è rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal controricorrente (EQUITALIA SUD s.p.a.) per il presente giudizio di legittimità, che si liquidano, in applicazione delle tabelle ratione temporis applicabili, in complessivi Euro 8.000,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e C.N.P.A., come per legge.
5. Sussistono altresì i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2001, n. 115 (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, (medesima L. n. 228, ex art. 18, in quanto procedimento civile di impugnazione iniziato dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della citata L. n. 228 del 2012, cioè a decorrere dal 31 gennaio 2013).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, relative al presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente (EQUITALIA SUD s.p.a.), che si liquidano in complessivi Euro 8.000,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e C.N.P.A., come per legge, dà altresì atto della sussistenza dei presupposti, di cui al D.P.R. n. 115 del 2001, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norme dallo stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2019
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