Cassazione, sentenza n. 1786 del 23/01/2019
Sentenza n. 1786 del 23/01/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1786
- Data
- 23/01/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Ufficio doganale aveva recuperato dazi e sanzioni per sottofatturazione e falsa origine delle merci, chiamando a risponderne solidalmente lo spedizioniere quale rappresentante indiretto dell’importatore. La Cassazione ha escluso la prescrizione, poiché le rettifiche derivavano da perquisizioni disposte nell’ambito di un procedimento penale già avviato nel termine, e ha ritenuto adeguatamente motivati gli avvisi, che riproducevano il contenuto essenziale delle liste di carico e del verbale di revisione. Quanto alle censure esaminate, ha inoltre giudicato in parte infondati e in parte inammissibili i rilievi sulla rideterminazione del valore e sul contraddittorio.
Testo della pronuncia
1.In relazione ai ricorsi RG. n. 19851/11 e R.G. n. 19855/11, con 28 avvisi di rettifica, l'Ufficio delle dogane di Roma 1, a seguito di processo verbale di revisione di accertamento del 6.12.2007, disposto sulla base dell'acquisizione – in forza di operazioni di perquisizione delegate dall'Autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale (R.G. n. 456/05) – di c.d. "liste di carico in lingua cinese" dalle quali era risultato un valore imponibile delle merci importate superiore a quello indicato nelle bollette doganali, aveva contestato alla L.G. & C. s.r.l. – esercente attività di spedizioniere doganale – il pagamento dell'importo complessivo di Euro 985.650,42 a titolo di dazi doganali evasi e sanzioni, per sottofatturazione della merce importata, negli anni 2004 -2005, con falsa attestazione di origine (dagli Emirati Arabi Uniti in luogo che dalla Cina), quale rappresentante indiretto (per conto) della Vita Bella Trading Company di Z.J. e C. s.a.s.
Le impugnazioni proposte separatamente dalla società contribuente avversi i suddetti avvisi di accertamento venivano rigettate, previa riunione, con sentenze n. 236/53/09 e n. 237/53/09, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma.
Con sentenze n. 170/07/10 e n. 171/07/10, depositate in data 12 luglio 2010, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava gli appelli proposti dalla L.G. & C. s.r.l. nei confronti dell'Agenzia delle dogane, dichiarando, in conferma delle sentenze di primo grado, la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati.
Nelle sentenze sopra richiamate, per quanto di interesse, la CTR, in punto di diritto, ha osservato che: 1) era infondato il motivo di gravame concernente l'eccepita decorrenza del termine speciale di prescrizione ex art. 221 c.d.c., par. 1 e 3, atteso che, rilevando, ai sensi del citato art., par. 4, la sola notitia criminis, quale primo atto esterno che prefigura "il nodo tra fatto-reato e presupposto di imposta", e, stante la autonomia tra procedimento penale e accertamento tributario, l'Ufficio poteva procedere alle attività di rettifica "nel lasso temporale compreso tra la trasmissione della notitia criminis e il termine di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, comma 3"; 2) gli avvisi di rettifica in questione erano completi nell'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto della revisione dell'accertamento, descrivendo, inoltre, in modo esaustivo, le tecniche attraverso cui i funzionari verificatori avevano proceduto al collegamento tra le singole bollette doganali di importazione definitiva e le liste di carico sequestrate, nonchè alla determinazione del maggior valore imponibile e alla liquidazione dei tributi evasi; 3) le tabelle inserite negli avvisi di rettifica in questione riportavano elementi tratti dalle liste di carico oggetto di sequestro, le cui copie e i cui relativi prospetti in lingua italiana erano stati dall'Ufficio depositati in giudizio, così come in ciascun avviso di rettifica risultava prodotto il contenuto del processo verbale di revisione; 4) stante il disposto del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5 bis, l'Ufficio non era onerato dell'allegazione degli atti amministrativi presupposti; 5)era immotivata in fatto e in diritto la censura di carenza di istruttoria lamentata da controparte; 6) era da confermare la responsabilità solidale della società contribuente, in quanto rappresentante indiretto della Vita Bella Trading Company di Z. s.a.s, sorgendo l'obbligazione doganale in conseguenza della dichiarazione in dogana ovvero delle connesse pratiche di sdoganamento e prescindendo anche dalla titolarità della merce oggetto della dichiarazione medesima; 7) era infondato il motivo di appello con il quale era stata dedotta la violazione dell'art. 220 c.d.c., par. 2, lett. b), avendo l'Ufficio effettuato tutti gli adempimenti connessi all'immissione in libera pratica delle merci, ed essendo emersa la non veridicità della documentazione a corredo delle bollette doganali solo a seguito delle operazioni di perquisizione e di sequestro delegate dall'A.G. a far data dal luglio del 2005.
Avverso le suddette sentenze della CTR, L.G. & C. s.r.l., propone separati ricorsi per cassazione rispettivamente affidati a sei motivi, cui resiste, con controricorsi, l'Agenzia delle dogane.
Motivi della decisione
1. Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso RG n. 19855/11 a quello recante il più antico numero di ruolo R.G. n. 19851/11, stante la connessione soggettiva e oggettiva attesa l'unicità sostanziale della controversia.
2. In relazione ad entrambi i ricorsi, con il primo motivo di censura, la contribuente denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, del D.P.R. n. 43 del 1973 (T.U.L.D.), art. 84, comma 3, del Reg. CEE n. 2913/92 (C.D.C.), art. 221, nn. 1, 3 e 4, per avere la CTR erroneamente escluso l'avvenuto decorso, al momento della notifica (7 maggio 2008) degli avvisi di rettifica di accertamento, del termine di prescrizione triennale dell'azione di recupero a posteriori dei dazi doganali, ancorchè non risultasse, nella specie, formulata alcuna notitia criminis nell'ambito del procedimento penale avente ad oggetto la merce di cui alle dichiarazioni doganali contestate, nè tantomeno, provato l'intervento di una notitia criminis nel termine prescrizionale dell'azione di recupero; ciò in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la notitia criminis che determina la proroga del termine triennale deve intervenire nel corso di tale termine e non dopo la sua scadenza (è richiamata Cass. n. 9773 del 2010).
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. L'art. 221, n. 3, prima frase, del codice doganale (Reg. CEE de Consiglio n. 2913 del 1992, come modificato dal Reg. CE del Parlamento europeo e del Consiglio a 2700 del 2000, applicabile alla fattispecie concreta ratione temporis) ha introdotto una regola di prescrizione in base alla quale, in via di principio, la comunicazione dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione da pagare non può più essere effettuata dopo la scadenza del termine di tre anni a decorrere dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale (cfr. C. Giust. 23.2.2006, C-201/04, Molenbergnatie; C. Giust. 16.7.2009, C-124/08 e C-125/08, Snauwaert; C. Giust. 17.6.2010, C-75/09, Agra s.r.l.).
L'art. 221, n. 3, seconda frase, del codice doganale ha stabilito, inoltre, che detto termine sospeso a seguito della presentazione di un ricorso a norma dell'art. 243 del codice in parola e per a durata del relativo procedimento di ricorso. A titolo di eccezione rispetto alla regola summenzionata, tuttavia, l'art. 221, n. 4, del codice doganale ha disposto che, "alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti", le autorità doganali possano procedere a tale comunicazione dopo la scadenza del termine di cui sopra, qualora dette autorità non abbiano potuto determinare l'importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto "perseguibile penalmente" (formula, quest'ultima che ha sostituito quella di "perseguibile a norme di legge" anteriore alla modifica adottata dal Reg.CE n. 2700/2000).
Ciò posto, va osservato che la giurisprudenza comunitaria ha affermato, in proposito, che l'art. 221, n. 4, del codice doganale non prevede di per sè alcun termine di prescrizione e nemmeno le cause di sospensione o d'interruzione della prescrizione applicabile. In particolare, a differenza di quanto disposto dal medesimo art., n. 3, l'art. in parola, n. 4, non impone alcuna sospensione della prescrizione nel corso della durata di un eventuale procedimento penale. E' stato, inoltre, rilevato dai giudici europei che, limitandosi ad operare un riferimento alle "condizioni previste dalle disposizioni vigenti", l'art. 221, n. 4, del codice doganale opera un rinvio al diritto nazionale per il regime della prescrizione dell'obbligazione doganale, qualora tale obbligazione sorga a seguito di un atto che era, nel momento in cui è stato commesso, perseguibile penalmente. Di conseguenza – a giudizio della Corte di Lussemburgo – non prevedendo il diritto dell'Unione regole comuni in materia, spetta ad ogni Stato membro determinare il regime della prescrizione delle obbligazioni doganali che è stato possibile accertare a causa di un fatto "perseguibile penalmente" (cfr., C. Giust. 16.10.2003, C-91/02, Hannl-Hofstetter; C. Giust. 23.2.2006, C- 201/04, Mo-lenbergnatie; C. Giust. 17.6.2010, C- 75/09, Agra s.r.l.).
Questa Corte ha chiarito che "la regola comunitaria si applica non soltanto al termine di prescrizione per la riscossione dei diritti doganali, ma anche a quello di decadenza per la revisione dell'accertamento, stabilito dal D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, in ovvia coerenza, del resto, con la loro ratio, che è quella di impedire che il decorso del tempo giovi a chi ha occultato il credito e di impedire altresì che giovi al debitore l'ostacolo all'azione amministrativa determinato dal procedimento di indagine penale" (Cass. n. 26045 del 2016, punto 2.2.; in termini, sia pure con riguardo alle omologhe norme stabilite dal regolamento CEE del Consiglio numero 1697 del 1979, vedi Cass. n. 9253/13).
2.3. Orbene, per quanto concerne il diritto italiano, va osservato che il D.P.R. n. 43 del 1973 (T.U.L.D.), art. 84, prevedeva che "l'azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si prescrive nel termine di cinque anni" (primo comma) e che "qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili" (terzo comma). Tale termine è stato ridotto da cinque a tre anni per effetto della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 29, applicabile ai diritti doganali sorti successivamente alla data di entrata in vigore di tale norma, fissata al 1 maggio 1991. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il termine decorre dalla data in cui è divenuta irrevocabile la pronuncia nel giudizio penale, qualunque ne sia il contenuto, e quindi anche nel caso in cui il reato sia stato dichiarato estinto per prescrizione (Cass. n.n. 30710/11; 6820/2009,20513/2006, 8139/1990).
2.4.Orbene, la giurisprudenza della sezione quinta, malgrado alcune pronunzie di segno contrario (Cass. n. 11932/2012) è andata progressivamente assestandosi nel senso di ritenere che, in tema di tributi doganali, l'azione di recupero "a posteriori" dei dazi all'importazione o all'esportazione può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di contabilizzazione dell'importo originariamente richiesto quando la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente – a prescindere dall'esito – di condanna o assolutorio- del giudizio- purchè sia trasmessa, nel corso del termine di prescrizione e non dopo la sua scadenza, la "notitia criminis", primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto-reato e presupposto di imposta, destinato ad essere sciolto all'esito del giudizio penale – cfr. Cass. n.5384/2012;Cass. n.14016/2012,Cass.n.8046/13;Cass. n.8322/ 2013;Cass. 8708/2013; n. 7562 del 2015; 24674/15.
Tale soluzione interpretativa si è perfettamente inserita nell'ambito delle prerogative riservate ai singoli Stati membri dal quadro normativo comunitario sopra succintamente descritto che, come si è detto, non disciplina in alcun modo le cause di interruzione o sospensione del termine di prescrizione qui esaminato – Cass. n. 26018/13, che ricorda Corte giust. 17 giugno 2010, C-75/09, Agra.
2.5. A tali principi si è conformato il giudice di appello nell'escludere l'avvenuto decorso, al momento della notifica degli avvisi di rettifica di accertamento, del termine di prescrizione triennale dell'azione di recupero a posteriori dei dazi doganali, in quanto, nella specie, le esigenze di certezza presidiate dalla notitia criminis risultavano già garantite dal fatto che – come si evince dal punto n. 3.3. della narrativa della sentenza impugnata nonchè dal controricorso – gli avvisi di rettifica scaturivano da perquisizioni delegate dall'Autorità giudiziaria, a far data dal luglio del 2005, nel corso di un procedimento penale (R.G. n. 456/05) instaurato nei confronti, tra l'altro, del legale rappresentante della società contribuente.
3. Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente denuncia: 1) in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, nonchè del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5 bis, per avere la CTR ritenuto erroneamente infondato il motivo di appello concernente la dedotta nullità degli avvisi di rettifica in questione per mancanza di motivazione dei provvedimenti, nonchè per mancata allegazione degli atti endoprocedimentali quali le "liste di carico in lingua cinese" poste alla base del verbale di revisione di accertamento del 6 dicembre 2007, anch'esso non allegato, in violazione del diritto di difesa del contribuente; 2) in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un punto controverso e decisivo, qual era il difetto di motivazione degli atti impositivi impugnati e di allegazione degli atti endoprocedimentali, per essersi, sul punto, la CTR, limitata ad affermare che "stante il disposto di cui al D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 11, comma 5 bis, non si ritiene attinente al caso concreto l'onere di allegazione degli atti amministrativi presupposti".
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. Ai sensi del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5bis, "La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale ai fini della difesa. L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la motivazione di cui al presente comma".
3.3. Nella specie, la CTR, con una motivazione congrua e scevra da vizi logici-giuridici, ha rilevato – con un accertamento in fatto non Adeguatamente apprezzato in questa sede – la completezza degli avvisi di rettifica nell'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto giustificanti la revisione dell'accertamento e la liquidazione dei maggiori diritti dovuti. In particolare, ha precisato che tali atti descrivevano, in maniera esaustiva, le tecniche attraverso cui i funzionari verificatori avevano proceduto al collegamento tra le singole bollette doganali di importazione definitiva e le liste di carico sequestrate nonchè alla determinazione del maggior valore imponibile e alla liquidazione dei maggiori tributi dovuti. Inoltre – ha aggiunto la CTR – le tabelle riportate negli avvisi di rettifica in questione riproducevano gli elementi (ovvero la specifica degli articoli merceologici, il loro prezzo unitario, il numero dei cartoni, il totale dei prezzi) tratti dalle liste di carico oggetto di sequestro presso la ditta importatrice e le agenzie marittime, delle quali l'Ufficio aveva anche provveduto a depositare in giudizio le copie e i relativi prospetti in lingua italiana; peraltro, in ciascun avviso di rettifica, risultava riprodotto il contenuto del connesso processo verbale di revisione.
Ne consegue che la CTR, in ossequio al dettato normativo di cui al citato art. 11, comma 5 bis – con una valutazione in fatto non adeguatamente apprezzata in questa sede, – ha rilevato la completezza motivazionale degli avvisi di rettifica in questione – quanto ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche ad essi sottesi- nonchè la riproduzione in questi ultimi del contenuto essenziale degli atti da essi richiamati (processo verbale di revisione e liste di carico in lingua cinese).
4. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., la violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 30 del C.D.C., e dell'art. 2697 c.c., nonchè, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un punto controverso e decisivo, per avere la CTR erroneamente e con una motivazione inesistente disatteso il motivo di appello con il quale la contribuente aveva dedotto: a) la non attendibilità del maggior valore determinato dalla Agenzia doganale esclusivamente sulla base delle c.d. liste di carico in lingua cinese, in violazione delle norme di cui agli artt. 29 e segg. del C.D.C., senza, peraltro, acquisire documentazione valutaria utile a verificare la correttezza e la veridicità di quanto ipotizzato sulla base dei soli detti documenti; b)la inidoneità di tale documentazione "in lingua cinese" a costituire valida prova della maggiore pretesa tributaria, non essendo, peraltro, stato rispettato il diritto al contraddittorio endoprocedimentale del contribuente ai sensi della l. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, derogabile solo in casi di particolare e motivata urgenza.
4.1. La censura è, in parte, infondata e, in parte, inammissibile.
4.2. Invero, la CTR, premesso l'erroneo richiamo alle norme di cui agli artt. 30 e segg. c.d.c., ha ritenuto che la rideterminazione dei maggiori diritti liquidati negli avvisi di rettifica in questione fosse avvenuta giustappunto in applicazione dell'art. 29 c.d.c., par. 1 e 3, in ragione delle liste di carico sequestrate, il cui contenuto era incontestato – profilo, quest'ultimo, neanche aggredito in sede di legittimità.
Inoltre, quanto al profilo – peraltro, non pertinente con le norme richiamate in rubrica – concernente la assunta violazione del contraddittorio l. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7, per essere stati gli avvisi di rettifica in questione emessi- in mancanza di casi particolari di motivata urgenza – prima del decorso del termine di sessanta giorni dalla redazione del verbale di revisione dell'accertamento- che, nella specie, non sarebbe mai stato notificato – trattasi di una censura non congruente con il contenuto della decisione della CTR che, oltre ad avere ritenuto inammissibile il relativo motivo di appello, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57, lo ha dichiarato infondato stante la rilevata insussistenza, con riguardo alla fattispecie, dei presupposti per l'operatività della norma. Peraltro, la doglianza concernente l'assunta violazione del contraddittorio – che, nella specie, la CTR ha escluso, essendo state le revisioni dell'accertamento effettuate d'ufficio sulla base delle risultanze delle investigazioni delegate dall'A.G. – si profila inammissibile, in quanto implicherebbe degli accertamenti di fatto preclusi in sede di legittimità.
5. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in combinato con gli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, c.p.c., l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un punto controverso e decisivo, per avere la CTR erroneamente disatteso, senza alcuna argomentazione, il motivo di appello con il quale la contribuente aveva dedotto l'assenza di prova circa il supporto documentale e metodologico del ricalcolo operato dall'Ufficio delle dogane e, dunque, circa la fondatezza sostanziale della pretesa tributaria ed utilizzabilità processuale delle c.d. liste di carico in lingua cinese.
5.1. Il motivo è inammissibile.
5.2. Invero, anche nel vigore del vecchio testo dell'art. 360 c.p.c., n. 5 – è inammissibile la revisione del ragionamento decisorio del giudice, non potendo mai la Corte di cassazione procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. n. 91/2014; Cass. S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 5024/2012) e non potendo il vizio consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (Cass. n. 11511/2014; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 15489/2007; Cass. n. 4766/2006). Pertanto, con riguardo alle prove – nella specie, concernenti il riscontrato collegamento tra le singole bollette doganali di importazione definitiva e le liste di carico sequestrate, l'avvenuto deposito in giudizio delle relative copie e dei prospetti in lingua italiana nonchè l'accertata falsità dei certificati di origine della merce importata oggetto di sottofatturazione – mai può essere censurata la valutazione in sè degli elementi probatori secondo il prudente apprezzamento del giudice (Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 1414/2015; Cass. n. 13960/2014).
6. Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia: 1) in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un punto controverso e decisivo, qual era l'erronea individuazione della contribuente quale responsabile in solido, nella qualità di dichiarante in rappresentanza indiretta della società Vita Bella Trading Company di Z. s.a.s., essendosi la CTR limitata ad affermare, con una petizione di principio, che tale obbligazione doganale sorgeva in conseguenza della dichiarazione in dogana ovvero delle connesse pratiche di sdoganamento, prescindendo anche dalla titolarità della merce oggetto della dichiarazione medesima; ciò senza considerare le evidenti differenze con l'istituto codicistico della rappresentanza indiretta e la buona fede della società contribuente; 2) in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 3, la violazione e falsa applicazione del Reg. CEE n. 2913/92, art. 201.3, per avere la CTR erroneamente ritenuto la contribuente responsabile in solido, nella qualità di dichiarante in rappresentanza indiretta della società Vita Bella Trading Company di Z. s.a.s.;
6.1. Il motivo è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato.
6.2. Quanto al denunciato vizio motivazionale trattasi di censura che inammissibilmente scherma una denuncia di violazione di legge.
6.3. Quanto all'assunta violazione di legge, in materia, questa Corte ha affermato il condivisibile principio secondo cui: "Del pagamento dell'IVA all'importazione, derivante dall'indebita utilizzazione del "plafond" (ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 1, lett. c) e art. 8, comma 2,), risponde non soltanto l'importatore (autore di una dichiarazione di intento nella specie rivelatasi mendace, con l'affermazione di un inesistente "status" di esportatore abituale), ma anche – ed in via solidale – il suo rappresentante indiretto, che presenti la dichiarazione in dogana, ai sensi del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, art. 56, assumendo questi la qualità di soggetto responsabile a norma del Reg. CEE n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 (Codice doganale comunitario), art. 201.3" (Cass. n. 7720 del 2013).
6.4. Nella specie, la CTR ha fatto buon governo del suddetto principio nel confermare la responsabilità solidale della società contribuente, in quanto operante in rappresentanza indiretta della società Vita Bella Trading Company di Z. s.a.s. nelle operazioni di importazione in questione, in conseguenza della resa dichiarazione in dogana e delle effettuate connesse pratiche di sdoganamento.
7. Con il sesto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., la violazione e falsa applicazione dell'art. 220 c.d.c., par. 2, per avere la CTR erroneamente disatteso il motivo di appello con il quale la società contribuente aveva dedotto l'erroneità della contabilizzazione a posteriori in quanto l'importo dei dazi legalmente dovuto non era stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.
7.1. Il motivo si profila inammissibile, in quanto, pur evocando violazione di legge, tende, in realtà, a rimettere inammissibilmente in discussione circostanze di fatto, come accertate dal giudice di merito, quali l'avvenuto espletamento da parte dell'Ufficio di tutti gli adempimenti connessi all'immissione in libera pratica delle merci e all'emersione, solo a far data dal luglio 2005, all'esito delle operazioni di perquisizione e dì sequestro delegate dall'A.G., della non veridicità della documentazione a corredo delle bollette doganali.
8. In conclusione, previa riunione, i ricorsi vanno rigettati.
9. Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con aumento del 20% dei compensi dovuti, in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2.
P.Q.M.
la Corte riunisce al ricorso R.G. n. 19851/11 quello R.G. 19855/11;
rigetta i ricorsi; condanna L.G. & Co. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'Agenzia delle dogane, in persona del Direttore pro tempore, delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 15.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2019
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

