Cassazione, sentenza n. 2213 del 25/01/2019
Sentenza n. 2213 del 25/01/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 2213
- Data
- 25/01/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Agenzia delle dogane aveva recuperato per il 2007 l’imposta unica sulle scommesse nei confronti di una ricevitoria operante per un soggetto privo di concessione; i giudici di merito avevano confermato l’avviso. Dopo la dichiarazione d’illegittimità costituzionale della disciplina che assoggettava all’imposta, per le annualità anteriori al 2011, tali ricevitorie, l’Agenzia ha annullato l’atto in autotutela. La Cassazione dichiara pertanto cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio.
Testo della pronuncia
L'Agenzia delle dogane ha recuperato, in relazione all'anno d'imposta 2007, l'imposta unica prevista dal D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, come successivamente modificato, nei confronti di O.S., che esercitava attività di raccolta scommesse in maniera ritenuta irregolare.
La contribuente ha impugnato il relativo avviso, senza successo nè in primo, nè in secondo grado.
In particolare, il giudice d'appello ha escluso che la norma impositiva sia discriminatoria, con riguardo al presupposto soggettivo dell'imposta, ha sostenuto che essa sia conforme ai principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza e ha sottolineato l'illogicità della tesi propugnata dalla contribuente, in base alla quale i soggetti muniti di regolare concessione sarebbero soggetti passivi, al contrario di quelli che della concessione siano privi.
A tanto ha aggiunto che l'atto impositivo è adeguatamente motivato, che sussiste il requisito della territorialità ne che la pretesa è pienamente rispondente alla norma impositiva.
Contro questa sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione, che articola in otto motivi e che illustra con memoria, cui l'Agenzia delle dogane reagisce con controricorso, parimenti illustrato con memorie.
Motivi della decisione
A seguito della sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3 e della L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66, lett. b), nella parte in cui prevedono che nelle annualità d'imposta precedenti al 2011 – siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione (Corte cost. 23 gennaio 2018, n. 27), l'Agenzia ha annullato in autotutela l'avviso in questione, che riguardava l'anno d'imposta 2007.
Tanto determina la cessazione della materia del contendere e comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019
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