Cassazione, sentenza n. 3426 del 06/02/2019
Sentenza n. 3426 del 06/02/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 3426
- Data
- 06/02/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo collegati a una cartella, impegnandosi a rinunciare al giudizio e pagando il debito secondo la rateizzazione comunicata dall’agente della riscossione. Acquisite le ricevute attestanti l’integrale versamento delle cinque rate, la Cassazione prende atto dell’avvenuta definizione e dichiara cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio. Le spese sono integralmente compensate in ragione della chiusura agevolata della controversia.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Preso atto che sono presenti per il ricorrente l'avv. V. G. che conferma la richiesta di estinzione del giudizio e per l'Avvocatura dello Stato l'avv. M. C..
Premesso che con istanza depositata l'11 gennaio 2018 il ricorrente, dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, relativamente ai carichi iscritti a ruolo e connessi al pagamento della cartella n. (OMISSIS), impegnandosi a rinunciare al giudizio con rateizzazione del debito comunicato dall'Agente della riscossione in cinque rate, chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere;
Preso atto della produzione delle ricevute attestanti l'intero pagamento delle somme rateizzate (in parte in allegato alla istanza dell'11 gennaio 2018 e in parte all'udienza odierna);
Ritenuto che in ragione della definizione agevolata della controversia appare giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2019
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