Cassazione, sentenza n. 4054 del 12/02/2019
Sentenza n. 4054 del 12/02/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 4054
- Data
- 12/02/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerne la base imponibile dell’imposta di registro applicata alla cessione di un’azienda effettuata dal curatore fallimentare mediante trattativa privata, che il ricorrente voleva equiparare alla vendita all’asta. La Corte ribadisce che la regola eccezionale che assume il prezzo di aggiudicazione come base imponibile vale soltanto per espropriazioni forzate e trasferimenti coattivi con pubblica gara, idonea a esprimere un valore prossimo a quello reale, e non è applicabile analogicamente alla trattativa privata autorizzata dal giudice. Il ricorso è rigettato, restando legittima la rideterminazione del valore operata dall’Agenzia delle Entrate.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. il curatore del Fallimento (OMISSIS) srl ricorre per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 75 del 9 luglio 2012, lamentando la violazione o falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 44, comma 1, per avere la commissione ritenuto che legittimamente l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato, ai fini dell'imposta di registro il prezzo dell'azienda venduta da esso curatore a trattativa privata, laddove invece avrebbe dovuto ritenere detta rideterminazione preclusa in forza della assimilabilità della vendita a trattativa privata alla vendita mediante asta pubblica per la quale il predetto art. 44 prevede che la base imponibile resta fissata nel prezzo di aggiudicazione ("diminuito, nell'ipotesi prevista dall'art. 587 c.p.c., della parte già assoggettata all'imposta").
2. L'Agenzia delle Entrate ba resiste con controricorso.
3. Il curatore ha depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
1. La sentenza impugnata fa espresso richiamo alla pronuncia di questa Corte n. 6403 del 22/04/2003 per la quale "in tema di INVIM, il trasferimento di quote immobiliari disposto dal curatore, a trattativa privata, su autorizzazione del giudice delegato del fallimento, non può essere compreso, neppure in via di interpretazione analogica, tra le ipotesi (espropriazione forzata e trasferimenti coattivi) per le quali il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 44, richiamato, per l'INVIM, dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 31, predetermina la base imponibile dell'imposta di registro, in deroga ai normali criteri di determinazione del valore ai fini impositivi, nel prezzo dell'aggiudicazione, atteso che in tale caso non si riscontra alcuna forma pubblica di gara determinativa di un prezzo del bene prossimo ai valori reali, dal quale – quello fissato autoritativamente dal giudice – potrebbe discostarsi per le ragioni più varie".
2. Il ricorso si basa sulla pretesa assimilabilità della vendita a trattativa privata in sede fallimentare alla vendita per asta pubblica in sede di espropriazione forzata (individuale o collettiva) trattandosi in entrambi i casi trasferimenti attuati sotto il controllo dell'autorità giudiziaria e sottoposti ad un sistema di pubblicità.
3. Il ricorso non porta quindi alcun argomento per indurre a rivedere quanto affermato dalla pronuncia ricordata al punto 1.
4. Si aggiunge che questa Corte, anche molto recentemente (Sez. 5, ord. n. 25526 del 12/10/2018), ha ribadito il principio (espresso dalla pronuncia 6403/2003 e già prima da Cass. 3220/2002 e 763/2001) secondo il quale il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 44, comma 1, che predetermina la base imponibile nel prezzo dell'aggiudicazione in deroga ai normali criteri di determinazione del valore ai fini impositivi, "costituisce norma eccezionale, come tale insuscettiva di applicazione analogica od estensiva al di là dei casi (espropriazioni forzate e trasferimenti coattivi) in essa contemplati, il cui fondamento giustificativo consiste nell'esistenza di una forma pubblica di gara, svolta sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa, la quale è idonea a garantire la determinazione di un prezzo di alienazione prossimo ai valori reali"
5. Il ricorso deve essere rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, liquidate in Euro 2000,00, oltre spese prenotate a debito;
dà atto dell'obbligo, a carico della parte ricorrente, di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2019
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