Cassazione, sentenza n. 5914 del 28/02/2019

Sentenza n. 5914 del 28/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
5914
Data
28/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava il diniego del rimborso annuale IVA, pur essendo riconosciuta l’esistenza del credito, che l’Amministrazione consentiva di riportare in detrazione nella dichiarazione successiva. La Cassazione afferma che la spettanza del rimborso può essere contestata anche oltre i termini ordinari di decadenza previsti per l’accertamento, poiché tali termini concernono i crediti dell’Amministrazione e non la contestazione di un suo debito. Accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza è cassata senza rinvio e il ricorso originario della contribuente è rigettato.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

La commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza depositata in data 26.1.2016, confermava la sentenza della commissione tributaria provinciale di Caserta, che -in accoglimento del ricorso proposto da F. srl- aveva ritenuto applicabile il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 (31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) nel caso in contestazione nel quale l'ufficio aveva comunicato il diniego di rimborso per mancanza dei requisiti di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, lett. C) e art. 38 bis, autorizzando l'utilizzazione del credito reclamato a rimborso in detrazione nella dichiarazione successiva.

Per la cassazione di detta sentenza, l'ufficio finanziario propone ricorso affidato a due motivi.

Non si è costituita parte intimata, che si è limitata a presentare una istanza di sollecita trattazione della causa.

La contribuente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevato che la contribuente non sì è costituita nei termini di cui all'art. 370 c.p.c. e pertanto essa non avrebbe potuto "presentare memorie ma solo partecipare alla discussione orale": da qui deriva che l'atto di cui si parla è inammissibile.

Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, lett. C), art. 38 bis e art. 57 anche in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 2, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il secondo motivo, l'ufficio ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, lett. C e art. 38 bis in relazione agli artt. 102 e 103 TUIR ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3.

Il primo motivo è fondato.

Va premesso che i fatti storici con sono tra le parti contestati, essendo il credito riconosciuto e solo negato il diritto al rimborso annuale D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 30, comma 3, lett. C) e art. 38 bis e dovendosi portare, piuttosto, detto credito in detrazione nella dichiarazione successiva.

Ciò posto, la sentenza va cassata -assorbito il secondo motivo- alla luce della sentenza n. 5069/2016, la quale, resa dalla Suprema Corte a sezioni unite, ha chiarito -così dirimendo l'insorto conflitto- che la spettanza di un credito chiesto a rimborso in dichiarazione può essere disconosciuta dall'amministrazione anche oltre i termini ordinari di decadenza del potere di accertamento: le sezioni unite hanno affermato essere "preferibile la soluzione (….) secondo cui i termini decadenziali in questione sono apposti solo alle attività di accertamento di un credito all'amministrazione e non a quelle con cui l'amministrazione contesti la sussistenza di un suo debito".

La sentenza deve essere pertanto cassata senza rinvio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito e condanna la contribuente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro diecimila oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2019

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