Cassazione, sentenza n. 7380 del 15/03/2019

Sentenza n. 7380 del 15/03/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
7380
Data
15/03/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società contestava una cartella sostenendo di non avere ricevuto personalmente l’atto di constatazione e irrogazione delle sanzioni, notificato soltanto allo spedizioniere incaricato delle operazioni doganali relative a un’imbarcazione. La Cassazione conferma le decisioni di merito: lo spedizioniere doganale opera quale rappresentante diretto e, finché la cessazione della rappresentanza non sia comunicata per iscritto alla dogana, gli atti amministrativi sono validamente notificati a lui. Poiché l’atto presupposto non era stato tempestivamente impugnato, le contestazioni sul merito della sanzione non potevano essere recuperate contro la cartella; il ricorso è rigettato.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. M. s.r.l. in liquidazione (d'ora in avanti, breviter, "M.") propose opposizione, innanzi alla C.T.P. di Genova, avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) deducendone la nullità in conseguenza della mancata previa notifica, nei propri confronti, dell'atto di constatazione ed irrogazione delle sanzioni alla stessa sotteso: dedusse, in particolare, che la notifica degli atti presupposti era erroneamente avvenuta nei confronti del solo spedizioniere a suo tempo nominato da essa M. per procedere a tutte lè operazioni inerenti lo sdoganamento di un'imbarcazione da diporto per la quale era stata chiesta la non applicazione dell'I.V.A.

2. La C.T.P. di Genova, con sentenza 203/3/10, "ritenendo corretta la notifica e non impugnato l'atto prodromico, respingeva il ricorso".

3. Tale decisione fu quindi impugnata da M. innanzi alla C.T.R. della Liguria la quale, con sentenza n. 96 del 12.11.2013, confermò la gravata decisione, osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, non essendo stata la rappresentanza dello spedizioniere prescelto dalla M. oggetto di revoca, "ogni comunicazione o notifica effettuata allo stesso (dovesse) considerarsi legittima e dovuta".

4. Avverso tale decisione M. ha infine proposto ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi; si è costituita con controricorso l'Agenzia delle Dogane e del Monopoli (d'ora in avanti, breviter, "Agenzia delle Dogane").

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), della violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 40, (cd. T.U.L.D.), del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, della L. n. 212 del 2000, art. 6, e dell'art. 24 Cost., per avere la C.T.R. erroneamente escluso la necessità che gli atti sottesi alla cartella di pagamento in questa sede opposta dovessero essere comunicati e notificati anche nei confronti della M..

2. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 43 del 1973, art. 303, nonchè (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), degli artt. 112 e 132 c.p.c., per avere la C.T.R. omesso di pronunziarsi in relazione alla non debenza della sanzione attivata dalla cartella di pagamento, siccome irrogata in violazione del principio di tassatività degli illeciti tributari.

3. Il primo motivo è infondato.

3.1. E' sufficiente all'uopo evidenziare che: a) lo spedizioniere doganale abbia la rappresentanza diretta, in dogana, del proprietario della merce, del D.P.R. n. 43 del 1973, ex art. 40, comma 2, (Cass., Sez. 3, 27.6.2014, n. 14646, Rv. 631732-01); b) ai sensi del medesimo art. 40, comma 3, "ogni atto, provvedimento o decisione dell'amministrazione è validamente notificato al rappresentante, sempre che il rappresentato non abbia comunicato per iscritto alla dogana la cessazione della rappresentanza; le notifiche possono essere eseguite nelle mani proprie dei rappresentanti direttamente da parte dei funzionari doganali". Ne deriva che, non risultando che M. abbia comunicato la cessazione di tale rappresentanza, (a) correttamente gli atti prodromici alla cartella di pagamento in questa sede opposta sono stati comunicati al solo spedizioniere e (b) altrettanto correttamente la C.T.R. ha ritenuto legittimo un tale modus procedendi.

4. In conseguenza di quanto precede, peraltro, va dichiarata l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso, attinente al merito della ripresa tributaria azionata con la cartella di pagamento in questa sede opposta, non potendosi – per quanto detto sub p. 3.1, circa la validità della notifica nei confronti dello spedizioniere degli atti presupposti e, dunque, la consolidazione del loro contenuto a seguito di mancata tempestiva impugnazione – "recuperare" tali profili con l'odierna opposizione.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna della M. s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Dogane, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna M. s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.300,00 (diecimilatrecento/00) per compenso professionale oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente M. s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 22 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2019

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.