Cassazione, ordinanza n. 7393 del 15/03/2019

ICI - Detrazione per l'abitazione principale - Residenza anagrafica - Dimora abituale - Rilevanza.

Tipologia
Sentenza
Numero
7393
Data
15/03/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia concerne la detrazione ICI per un’abitazione nella quale la contribuente sosteneva di dimorare abitualmente, pur risultando anagraficamente residente in un altro comune; la CTR aveva escluso il beneficio per tale divergenza. La Cassazione chiarisce che, anche secondo la disciplina anteriore alla modifica del 2006, rileva l’effettiva dimora abituale del contribuente e dei familiari, mentre la residenza anagrafica non è decisiva e ammette prova contraria. Il ricorso è accolto e la causa rinviata alla CTR per un nuovo esame.

Massima

In tema di detrazione per l'abitazione principale dall'ICI, rileva la dimora abituale e il beneficio non è escluso dalla residenza anagrafica del contribuente in un comune diverso da quello in cui è ubicata l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Massima redatta a cura del CERDEF

Testo della pronuncia

Premesso in fatto e considerato in diritto

1 – La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 453/23/13 del 5 novembre 2013, depositata il 12 dicembre 2013, – per quanto qui rileva – ha rigettato l'appello proposto dalla contribuente G.M. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 585/25/11 del 15 novembre 2011, depositata il 30 novembre 2011, in relazione alla denegata detrazione dalla ICI, per l'abitazione principale, prevista dall'art. 8, comma 2, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all'immobile sito in Napoli alla via xxxxxxx, adibito dalla appellante a propria abitazione.

1.1 – Il primo Giudice aveva rigettato il ricorso, proposto dalla contribuente avverso tre avvisi, notificati il 10 agosto 2009, di rettifica del tributo de quo, per gli anni 2004, 2005 e 2006 osservando in proposito che la ricorrente, residente anagraficamente nel comune di Forio di Ischia, non aveva offerto la prova della "effettività della sua dimora abituale in via xxxxxxx".

1.2 – La Commissione tributaria regionale ha confermato, in parte de qua la sentenza di primo grado, sulla base del rilievo, affatto diverso, secondo il quale, alla stregua dell'art. 8, comma 2, del d. lgs. 504/1992, cit. – nella formulazione originaria (previgente rispetto alla novella di cui all'art. 1, comma 173, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), applicabile, ratione temporis al caso di specie – la contribuente poteva fruire della detrazione, prevista per l'abitazione principale, esclusivamente in relazione all'"immobile posseduto a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ub icat o nel comune di residenza", secondo le risultanze anagrafiche.

2 – La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo di impugnazione.

3 – Il Comune di Napoli ha resistito alla impugnazione mediante controricorso col quale ha preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso e, comunque, ne ha dedotto la infondatezza.

4 – La ricorrente con l'unico motivo denunzia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 8, comma 2, del d. lgs. 504/1992, cit., in relazione all'art. 1, comma 173, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, deducendo l'erronea interpretazione, operata dal giudice territoriale, della norma, recante la previsione della detrazione per l'abitazione principale, nonché della successiva modificazione della disposizione. Sostiene la contribuente, con richiamo di pertinenti arresti di legittimità, che la norma agevolatrice, già nella formulazione originaria, applicabile nel caso di specie, non esigeva la coincidenza tra la abitazione principale e la residenza anagrafica, definendo espressamente l'abitazione principale "quella nella quale il contribuente che la possiede, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente". La ricorrente soggiunge, quindi, che la citata novella, recante la presunzione secondo la quale deve intendersi quale abitazione principale, "salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, […] non ha portata innovativa"; in quanto il legislatore ha soltanto inteso dissipare ogni dubbio «specificando in via interpretativa» che grava sul contribuente l'onere di "superare la presunzione derivante dalle risultanze anagrafiche".

5 – Deve essere in limine disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dall'Ente impositore sotto il profilo che la ricorrente "attraverso motivi neppure assistiti dalla necessaria autosufficienza" avrebbe inteso "sottoporre alla Corte di legittimità una propria ricostruzione del merito della causa, alternativa a quella operata" dalla Commissione tributaria regionale. L'eccezione risulta palesemente eccentrica e inconferente a fronte dell'unico motivo di ricorso recante, con corretta e pertinente formulazione, denunzia di violazione e falsa applicazione della legge.

6 – Il ricorso è fondato.

6.1 – La Commissione tributaria regionale, in consapevole dissenso colla giurisprudenza di legittimità, ha motivato l'assunto della necessaria coincidenza – alla stregua della originaria formulazione dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 504/1992 – della abitazione principale con quella della residenza anagrafica, argomentando che l'art. 43, secondo comma, cod. civ. «stabilisce inequivocabilmente che "La residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale …" e che la modifica introdotta dal legislatore colla legge c.d. finanziaria per l'anno 2007 suffraga il convincimento che, in precedenza, "non era permessa alcuna deroga alla regola" della individuazione della abitazione principale colla residenza anagrafica.

6.2 – La tesi della Commissione tributaria regionale è priva di giuridico pregio. Nella giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione è consolidato l' orientamento, recentemente ribadito, secondo il quale, anche alla stregua delle originaria formulazione dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 504/1992 "l'agevolazione prevista […] per l'immobile adibito ad abitazione principale non può essere negata […] per la divergenza tra il luogo indicato e la residenza anagrafica del contribuente" (Sez. 5, ordinanza n. 13062 del 24/05/2017, Rv. 644349 – 01; cui adde Sez. 5, ordinanza n. 12299 del 17/05/2017, Rv. 644415 – 01 e Sez. 5, sentenza n. 13151 del 28/05/2010, Rv. 613463 – 01).

6.3 – A tale indirizzo la Corte ritiene di dover dare continuità. Per vero la definizione contenuta nell'art. 8, comma 2, del d. lgs. n. 504/1992, cit., (secondo la quale «per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente») prescinde – alla evidenza – dal dato formale della residenza anagrafica, e attiene, invece, al dato fattuale della effettiva dimora del nucleo familiare del contribuente. E siffatta conclusione, lungi dall'essere contraddetta, è piuttosto avvalorata dalla modifica della disposizione operata dall'art. 1, comma 173, lett. b) , della legge n. 296/2006 cit., in virtù della quale «… al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole: "adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono [state] inserite le seguenti: ", intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica». Il legislatore, infatti, nell'introdurre la presunzione iuris tantum della coincidenza tra il comune della residenza anagrafica del contribuente e la localizzazione della "unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo" del tributo de quo, ha riaffermato il principio che, ai fini della detrazione, la abitazione principale non è necessariamente determinata dalla residenza anagrafica del contribuente e, con la eccezione di salvezza, ha, quindi, espressamente sancito la possibilità della "prova contraria", addossandone l'onere relativo alla parte interessata.

6.4 – Deve essere, pertanto, riaffermato il seguente principio di diritto: "In tema di detrazione per l'abitazione principale dall'ICI, in base all'art. 8, comma 2, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, anche alla stregua della formulazione antecedente alla modificazione operata dall'art. 1, comma 173, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il beneficio non è escluso dalla residenza anagrafica del contribuente in comune diverso da quello in cui è ubicata l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale".

7 – In conclusione la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Cosi deciso nella camera di consiglio della V Sezione Civile il 24 gennaio 2019

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.