Cassazione, sentenza n. 542 del 18/03/2019
Sentenza n. 542 del 18/03/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 542
- Data
- 18/03/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Un consorzio di bonifica contestava l’ICI richiesta dal Comune per immobili e impianti demaniali impiegati nella gestione del reticolo idrografico, sostenendo di esserne semplice consegnatario e di beneficiare dell’esenzione. La Commissione regionale lo qualifica invece concessionario gratuito ex lege e, quindi, soggetto passivo; aggiunge che l’esenzione dipende dal classamento formale in categoria E, mentre la documentazione comunale attestava la categoria D/7. Poiché il consorzio non aveva provato il diverso classamento E/9 allegato, l’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Testo della pronuncia
Il CONSORZIO DELLA BONIFICA P. DI F., persona giuridica pubblica a struttura associativa istituito con L.R. Emilia Romagna n. 5/2009, si occupa della bonifica nei bacini idrografici di superficie totale di ha 256.733 nel comprensorio delle Provincie di Ferrara, Bologna, Modena e Ravenna ed è consegnatario e/o concessionario dei beni pubblici necessari per lo svolgimento della funzione ex art. 14, comma 1, L.R. n. 42/1984.
Il Consorzio svolge plurima attività: provvede alla sistemazione e al rinsaldamento delle pendici e dei versanti, al recupero delle zone franose e alla regimazione dei deflussi montani e collinari, alla regolazione idraulica dei territori di pianura, alla protezione dalla acque di monte e allo scolo delle acque in eccesso, alla provvista, alla distribuzione e all'uso nazionale delle risorse idriche.
Il Consorzio è inserito nell'organizzazione statuale volta alla tutela e difesa del territorio e svolge poteri pubblicistici.
L'art. 14 della L.R. n. 42/1984 specifica, inoltre, che i Consorzi provvedono in qualità di concessionari alla progettazione ed alla esecuzione delle opere pubbliche previste nei programmi poliennali di bonifica e di irrigazione.
Nell'esercizio dell'attività di cui sopra il Consorzio ricorrente ha la disponibilità, degli immobili (idrovore, canali, chiuse, uffici, ecc .. ) connessi direttamente o indirettamente al raggiungimento della funzione pubblica demandata istituzionalmente al Consorzio.
Tra gli immobili che direttamente sono legati all'esercizio di tale funzione rientrano anche i beni oggetto dell'avviso di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione ICI e conseguente irrogazione di sanzioni per l'anno 2012 emesso dall'Ufficio Tributi del Comune di Berra per la gestione del reticolo idrografico pubblico nel Comune di Berra.
Il Consorzio ha impugnato l'avviso di accertamento.
Il Comune di Berra si è costituito in giudizio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara ha respinto il ricorso.
Propone appello il Consorzio e resiste il Comune.
DIRITTO
Le decisioni delle Commissioni Tributarie e della Corte di Cassazione sul tema sono numerose e contrastanti.
La Commissione ritiene di condividere nel merito proprio le sentenze più recenti, che portano alla conclusione che il soggetto tenuto al pagamento dell'IMU è proprio il Consorzio.
La sentenza-ordinanza n. 3275 del 16/01/2019 della Corte di Cassazione, invocata da entrambe le parti, precisa che il soggetto passivo dell'imposta è il Demanio, in quanto proprietario e titolare dei diritti reali, ovvero il concessionario delle aree demaniali.
La stessa ordinanza della Corte, dunque, prevede che in caso di concessione sia il concessionario il soggetto obbligato.
La stessa sentenza-ordinanza afferma anche che non spetta l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. 30/1992 n. 504 per gli immobili posseduti dallo Stato, se gli immobili, come nella fattispecie, non sono adibiti ad un compito istituzionale riferibile allo Stato stesso, ma a soggetti, anche pubblici, diversi.
Il Consorzio eccepisce di non essere concessionario, ma semplice consegnatario degli immobili, dei canali, degli scoli e delle idrovore utilizzate a fini di bonifica La sentenza n- 22482 del 27/09/2017 della Corte di Cassazione, il cui contenuto si condivide, ha affermato che il Consorzio di bonifica deve essere considerato un concessionario a titolo gratuito. Il Regio Decreto n. 215/1933, istitutivo dei Consorzi, agli art. 54 e segg., nel descrivere la funzione specifica loro assegnata, di esecuzione, manutenzione ed esercizio dell'opera di bonifica, individua lo schema della concessione a titolo gratuito e non della mera consegna e detenzione degli immobili e delle strutture connesse.
All'art. 74 del R.D., poi, il legislatore, prima equivoco nelle definizioni, riferendosi all'accesso ai mutui, definisce espressamente i Consorzi, come concessionari.
La tesi del Consorzio, semplice consegnatario dei beni, che peraltro la stessa legge n. 136/2001 prevede che siano trasferiti a titolo gratuito ai consorzi usufruttuari, non può reggere anche a fronte dei contributi esigibili dal Consorzio, come oneri reali sui fondi dei contribuenti.
Gli art. 16 e 18 del R.D. n. 215/1993 stabiliscono che gli impianti idrovori sono consegnati ai Consorzi di bonifica, che divengono concessionari ex lege degli stessi e non meri incaricati della loro manutenzione e per tale ragione i Consorzi riscuotono i contributi e i proventi che derivano dalle opere di bonifica.
Il Consorzio riceve il possesso ex lege del bene in contestazione, nell'ambito del più ampio rapporto di concessione ed è tenuto sotto il profilo soggettivo all'imposta.
Sotto l'aspetto oggettivo si deve riconoscere che l'esenzione ICI spetta agli immobili accatastati in categoria E.
Il consorzio afferma che gli impianti di cui si chiede il tributo sono accatastati in categoria E/9 e quindi sono esenti.
Il Comune afferma invece che gli impianti sono accatastati in categoria D/7, non esente, e ha prodotto scheda di accertamento di conferma della categoria.
Non può essere data rilevanza al dato sostanziale, che deve essere valutato in altra sede, rispetto al dato formale.
L'onere della prova spettava al Consorzio e l'incertezza non può che ricadere a suo danno.
Non sembrano sussistere i presupposti per la rimessione dei quesiti alla Corte Costituzionale, essendo stata la fattispecie più volte esaminata anche dalla Corte di Cassazione, che non ha ritenuto di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.
Le spese vengono compensate in considerazione dell'alternanza delle decisioni di merito e di diritto della Corte suprema stessa.
PQM
Respinge l'appello del Consorzio.
Spese compensate
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

