Cassazione, sentenza n. 9611 del 05/04/2019
Sentenza n. 9611 del 05/04/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 9611
- Data
- 05/04/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La CTR, pronunciando dopo un precedente rinvio della Cassazione in una controversia su avvisi TIA per il 2001-2004, aveva dichiarato tardivo l’atto di riassunzione considerando la data del suo deposito. La Corte afferma invece che il perfezionamento della notificazione postale può essere provato dall’elenco delle raccomandate munito del timbro dell’ufficio postale, la cui efficacia non viene meno per l’assenza di sottoscrizione. Il ricorso è accolto e la sentenza cassata, con nuovo rinvio alla CTR per il riesame della controversia e la regolazione delle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La contribuente propone un unico motivo per la cassazione della sentenza con cui la CTR per la Toscana, in sede di riassunzione del giudizio a seguito di sentenza della S.C., ha dichiarato inammissibile l'appello, in quanto tardivamente proposto. La controversia verteva su una pluralità di avvisi di accertamento riguardanti la TIA per gli anni dal 2001 al 2004. Nel giudizio di rinvio la S.C. aveva accolto l'unico motivo riguardante l'omessa motivazione della sentenza della CTR, relativa alla prova fornita dalla contribuente in ordine alla produzione ed allo smaltimento dei rifiuti a propria cura.
2. L'ente impositore si costituisce con controricorso e deposita memoria.
3. Con l'unico motivo la contribuente lamenta la violazione del. D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 1, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Ci si duole, in particolare, che la sentenza impugnata abbia errato nel ritenere tardiva la proposizione dell'appello in riassunzione.
3.1. Il motivo è fondato.
3.2. Nella specie la CTR ha ritenuto l'inammissibilità del ricorso in riassunzione prendendo come parametri di riferimento la data di pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione (avvenuta il 20 aprile del 2012) e la data di deposito dell'atto di riassunzione (21 giugno 2013). Ritiene viceversa il collegio di non doversi discostare dal principio di legittimità secondo cui: "la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell'elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poichè la veridicità dell'apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d'identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge "ad substantiam". (Cass. n. 14163, n. 22878 del 2017).
La pronuncia impugnata non ha fatto buon governo di tale principio, avendo dato rilevanza alla data del deposito del ricorso in riassunzione.
3.3. Ne consegue l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR per la Toscana, in diversa composizione, per il riesame della controversia. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale per la Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2019
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