Cassazione, sentenza n. 10669 del 17/04/2019
Sentenza n. 10669 del 17/04/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 10669
- Data
- 17/04/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il ricorso contro una cartella ICI per il 2003 e il 2004 era stato dichiarato inammissibile perché proposto soltanto nei confronti dell’agente della riscossione, senza coinvolgere l’ente impositore; la CTR aveva confermato tale decisione. La Cassazione ha ribadito che non sussiste litisconsorzio necessario e che il contribuente può convenire l’uno o l’altro soggetto; se la legittimazione riguarda l’ente creditore, è il concessionario a doverlo chiamare in causa per evitare le conseguenze della lite. La Corte ha accolto il primo motivo, assorbito il secondo e rinviato alla CTR per la decisione di merito.
Testo della pronuncia
volgimento del processo
1. Immobilare L, s.r.l. impugnava la cartella esattoriale relativa ad Ici per gli anni 2003 e 2004. La commissione tributaria provinciale di Milano dichiarava il ricorso inammissibile in quanto non era stato instaurato il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore. Proposto appello da parte della contribuente, la commissione tributaria regionale della Lombardia lo rigettava sul rilievo che, a norma dell'art. 101 c.p.c., il giudice non può decidere sopra alcuna domanda se la parte contro cui è proposta non è stata avvisata.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società Immobilare L, s.r.l. affidato a due motivi. Equitalia Nord s.p.a. si è costituita in giudizio con controricorso. L'Agenzia delle entrate-riscossione, successore a titolo universale di Equitalia Nord s.p.a., ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 59 e D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39.
Sostiene che l'agente della riscossione e l'ente impositore non sono litisconsorti necessari e che il contribuente può proporre il ricorso nei confronti del solo concessionario il quale, qualora non chiami in causa l'ente impositore, risponde dell'esito negativo della lite. Conseguentemente ha errato la CTR nel confermare la sentenza di primo grado dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso.
2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59. Sostiene, in via di mero subordine, che la CTR, ritenuto che la causa avrebbe dovuto essere proposta anche nei confronti dell'ente impositore, avrebbe dovuto rimettere la causa ai primi giudici per l'integrazione del contraddittorio.
3. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo.
Invero questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui il contribuente può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore. Di talchè il concessionario, se la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario, ha l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere all'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (Cass. n. 10019 del 24/04/2018; Cass. n. 10528 del 28/04/2017; Cass. n. 9762 del 07/05/2014). Tale principio, peraltro, deriva dalla lettera della legge, secondo cui l'esattore ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, norma che prevede: "Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite." Ne consegue che CTR è incorsa in errore nel confermare la sentenza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso in quanto proposto nei confronti del solo concessionario laddove, invece, avrebbe dovuto riformare la sentenza e decidere la causa nel merito.
4. L'impugnata decisione va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l'impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2019
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