Cassazione, sentenza n. 10670 del 17/04/2019
Sentenza n. 10670 del 17/04/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 10670
- Data
- 17/04/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava una cartella ICI per il 2005, preceduta da un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione; la contribuente contestava, tra l’altro, sottoscrizione del ruolo e regolarità della notificazione postale. La Cassazione ha escluso che l’omessa sottoscrizione determini invalidità, in assenza di specifici elementi contrari sulla provenienza dell’atto, e ha confermato che la notificazione diretta mediante raccomandata con avviso di ricevimento non richiede una distinta relata. Ritenute infondate o inammissibili anche le ulteriori doglianze, la Corte ha rigettato il ricorso.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. Immobilare L. s.r.l. impugnava la cartella esattoriale relativa ad Ici per l'anno 2005. La commissione tributaria provinciale di Milano rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR della Lombardia.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società Immobilare L. s.r.l. affidato a cinque motivi. Equitalia Nord s.p.a. ed il Comune di Pace L. si sono costituite in giudizio con distinti controricorsi. L'Agenzia delle entrate-riscossione, successore a titolo universale di Equitalia Nord s.p.a., ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e nullità della sentenza, ai sensi all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione all'art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., in quanto l'ente impositore non ha provato la regolare sottoscrizione del ruolo e la sussistenza dei presupposti di imposta; inoltre la CTR ha omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame concernente la violazione del principio di non contestazione relativamente alla dedotta insussistenza della pretesa erariale.
2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e nullità della sentenza, ai sensi all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto i giudici di appello hanno ritenuto di configurare quale mero errore materiale la mancata coincidenza dei numeri identificativi della raccomandata postale con cui sarebbe stato spedito l'avviso di accertamento prodromico alla cartella esattoriale rispetto a quello indicato nella cartella di pagamento e nell'avviso di ricevimento prodotto dall'ente impositore.
3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e nullità della sentenza, ai sensi all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver erroneamente i giudici d'appello ritenuto fosse consentita la notificazione dell'avviso di accertamento mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale e per aver ritenuto che la proposizione del ricorso sanasse ogni eventuale difetto di notifica.
4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non aver la CTR dato conto della insussistenza dei presupposti impositivi.
5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge, ai sensi all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR posto le spese del giudizio di secondo grado a carico di essa appellante nonostante l'appello avesse dovuto essere ritenuto fondato.
6. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Invero questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio secondo cui il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della omessa sottoscrizione del ruolo, sicchè non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, (Cass. n. 27561 del 30/10/2018; Cass. n. 25773 del 05/12/2014).
Parimenti infondato è il motivo di ricorso avente ad oggetto l'asserita mancata contestazione, da parte dell'ente impositore, della dedotta insussistenza della pretesa erariale. Ciò in quanto il Comune ha dedotto che la legittimità della cartella esattoriale era fondata sulla pregressa notifica dell'avviso di accertamento che era divenuto definitivo per mancata impugnazione.
7. Il secondo motivo è infondato in quanto la CTR ha compiuto una valutazione in fatto, incensurabile in questo giudizio se non sotto il profilo del vizio di motivazione, ritenendo che la coincidenza tra le date riportate nella cartella per la notifica dell'avviso di accertamento e la produzione in copia costituivano elementi che consentivano di ritenere infondato il rilievo della contribuente. Peraltro il motivo è altresì inammissibile in quanto la ricorrente lamenta la mancata coincidenza del numero della raccomandata di spedizione dell'avviso di accertamento prodotta in giudizio dall'Ufficio con il numero dell'avviso di accertamento stesso indicato alla pagina 2 della cartella. Tuttavia ha riprodotto nel ricorso la sola raccomandata di spedizione dell'avviso di accertamento prodotta in giudizio e non anche la cartella, non assolvendo, per tale ragione, l'onere dell'autosufficienza in quanto la Corte non può valutare, sulla base del ricorso, la sussistenza della dedotta discrepanza.
8. Il terzo motivo è infondato, costituendo principio più volte affermato da questa Corte quello secondo cui, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (ex multis Cass. n. 3036 del 21/1/2016; Cass. n. 16949 del 24/07/2014).
9. Il quarto motivo è infondato in quanto la CTR, nel ritenere la ritualità della notifica del prodromico avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, ha implicitamente ritenuto sussistente il presupposto impositivo alla base dell'emissione della cartella.
10. Il quinto motivo rimane assorbito.
11. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, – della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alle parti costituite le spese processuali che liquida in Euro 2.900,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2019
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