Cassazione, sentenza n. 10673 del 17/04/2019
ICI - Agevolazioni esenzioni - Agevolazioni in agricoltura - Iscrizione in catasto con la qualifica di "rurale" - Autocertificazione - Annotazione da parte del comune - Presupposto.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 10673
- Data
- 17/04/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite concerneva l’ICI dovuta per il primo semestre 2007 su immobili allora classificati C/2 e D/8, divenuti D/10 soltanto dopo modifiche e accorpamento; la contribuente invocava la ruralità e una precedente richiesta di variazione. La Cassazione ha affermato che l’esenzione dipende dalla classificazione catastale rurale e che l’autocertificazione per il riconoscimento retroattivo non basta se il procedimento non si conclude con la relativa annotazione. Accolto il ricorso del Comune e respinto quello incidentale, la Corte ha cassato la sentenza e rigettato nel merito il ricorso originario della contribuente.
Massima
Ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale del cespite come rurale. Pertanto non può ritenersi sufficiente a determinare la variazione catastale agevolativa , nei limiti del quinquennio anteriore, la mera autocertificazione del contribuente, secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 70 del 2011, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione da parte del Comune.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. C. M. società agricola cooperativa impugnava l'avviso di accertamento con cui il Comune di M. aveva richiesto il pagamento dell'Ici per l'anno 2007 in relazione a tre immobili classificati uno in categoria C/2 e gli altri in categoria D/8. Si trattava di immobili in relazione ai quali la contribuente aveva formulato la richiesta di variazione catastale a seguito di accorpamento ottenendo, nel luglio 2007, il classamento nella categoria D/10. Sosteneva la contribuente che anche nel periodo antecedente il classamento operato nel luglio 2007 gli immobili avrebbero dovuto essere considerati rurali, posto che già nell'anno 2000 era stata chiesta la variazione catastale cui non era stato dato riscontro.
La commissione tributaria provinciale di Modena accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte del Comune ed appello incidentale da parte della contribuente, la commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna li rigettava entrambi.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di M. affidato a due motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso la contribuente, la quale ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi pure illustrati con memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente principale deduce violazione di legge, ai sensi all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2, 5 e 9. Sostiene che gli immobili di che trattasi, nel semestre dal 1 gennaio al 30 giugno 2007, erano accatastati in categoria C/2 e D/8 e che solo a far data dal 13 luglio 2007, a seguito di modifiche ed accorpamento dei precedenti fabbricati, era stato accatastato un nuovo fabbricato con categoria D/10, di talchè, limitatamente al primo semestre 2007, l'imposta era dovuta.
2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, ai sensi all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui la CTR ha ritenuto che l'Ici non fosse dovuta per il periodo relativo al primo semestre 2007, posto che la circostanza che la contribuente avesse presentato domanda di variazione retroattiva ai sensi del D.L. n. 70 del 2011, non poteva esplicare effetto per gli anni antecedenti al 13 luglio 2007, data in cui il fabbricato era stato accatastato in categoria di D/10 a seguito di modifica e accorpamento di precedenti fabbricati diversamente accatastati.
3. Con il primo motivo di ricorso incidentale la contribuente deduce violazione di legge, ai sensi all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all'art. 2909 c.c., per aver la CTR ritenuto che non avesse valenza decisiva il giudicato esterno formatosi in relazione all'annualità 1999, giuste le sentenza numero 6884/2005 e 6885/2005 pronunciate dalla Corte di Cassazione, con le quali era stato affermato che l'Ici non era dovuta per i fabbricati in questione poichè essi dovevano considerarsi fabbricati agricoli.
4. Con il secondo motivo la contribuente solleva questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, commi 2 bis e 2 ter, e del D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5 ter, nella parte in cui tali norme consentono di attribuire la categoria D/10 retroattivamente per cinque annualità agli immobili aventi diversa categoria catastale e non anche a quelli che prima dei cinque anni abbiano ottenuto la variazione catastale.
5. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato. Ciò in quanto gli immobili di che trattasi risultavano accatastati con categoria C/2 e D/8 e la parte non ha impugnato tale classamento. Solo a far data dal 13 luglio 2007, a seguito di modifiche ed accorpamento dei precedenti fabbricati, è stato accatastato un nuovo fabbricato con categoria D/10. Ne consegue che l'Ici è dovuta per il primo semestre 2007, dovendosi fare applicazione del principio affermato da questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 18565 del 21/08/2009, seguita da numerose altre sentenze (Cass. n. 17824/17; 16789/17; 16822/17; 12315/17; 12296/17; 13763/16; 12775/16; 25098/16) secondo cui "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all'imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto l'assoggettamento all'imposta è condizionato all'accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, e successive modificazioni che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l'onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l'identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci".
6. Il secondo motivo è parimenti fondato per la ragione dirimente che, come illustrato dal Comune di M. con le memorie depositate, alla data del 22.10.2013, epoca a cui risale la visura catastale prodotta, non risultava annotata la variazione asseritamente richiesta dalla parte il 29 settembre 2011. E ciò nella considerazione del fatto che, come già affermato da questa Corte, per il riconoscimento della classificazione retroattiva nei limiti del quinquennio anteriore alla domanda di variazione con relativa autocertificazione della sussistenza dei requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2 bis, e successive modifiche, occorre che il procedimento si concluda con la relativa annotazione di cui al succitato D.M., art. 1, (Cass. n. 32787 del 19/12/2018; Cass. n. 26617 del 4/10/2017).
7. Il primo motivo di ricorso incidentale è infondato in quanto, a tacer del fatto che in nessun caso l'interpretazione che il giudice faccia di una norma giuridica può dar luogo alla formazione del giudicato (Cass. n. 24992/2015), sentenza n. 6884/2005 pronunciata da questa Corte (la sentenza n. 6885/2005 è stata impropriamente invocata dalla controricorrente in quanto attiene a fattispecie affatto diversa), con cui è stato accertato che nell'anno 1999 per gli immobili di che trattasi, accatastati in categoria C/2 e D/8, l'Ici non era dovuta poichè essi dovevano considerarsi fabbricati agricoli, non costituisce giudicato vincolante in questo giudizio poichè questa Corte, con la sentenza n. 15455 del 13/06/2018, pronunciando in relazione all'Ici dovuta per gli anni 2003 e 2004 relativamente agli stessi fabbricati (come peraltro ammesso dalla contribuente con la memoria del 19 marzo 2019) ha confermato la sentenza della CTR in punto di non ruralità degli immobili. Invero va fatta applicazione del principio secondo cui, ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, purchè la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione, impugnazione peraltro ammessa esclusivamente ove la decisione oggetto della stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato (Cass. n. 13804 del 31/05/2018; Cass. n. 10623 del 08/05/2009).
8. La questione di legittimità sollevata con il secondo motivo di ricorso incidentale è inammissibile in quanto irrilevante, posto che, tenuto conto di quanto affermato a riguardo del secondo motivo di ricorso principale, manca l'annotazione in catasto della sussistenza dei requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2 bis, e successive modifiche.
9. Il ricorso principale va dunque accolto e va rigettato il ricorso incidentale. L'impugnata sentenza va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell'art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario della contribuente va rigettato. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti per l'evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso incidentale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, – della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna la contribuente a rifondere al Comune di M. le spese processuali di questo giudizio che liquida in complessivi Euro 2.900,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2019
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