Cassazione, sentenza n. 11034 del 19/04/2019
Sentenza n. 11034 del 19/04/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 11034
- Data
- 19/04/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava avvisi TIA per il 2001-2006 e la rideterminazione, in appello, delle superfici tassabili sulla base di documenti dell’Agenzia del Territorio prodotti per la prima volta. La Corte ha ritenuto ammissibile tale produzione documentale, poiché non introduceva nuove domande o temi d’indagine e riduceva la pretesa. Ha inoltre confermato che il giudice tributario, davanti a vizi sostanziali, deve determinare la corretta misura del tributo entro le domande delle parti; dichiarata inammissibile l’ulteriore censura motivazionale, ha rigettato il ricorso.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 77/5/12, depositata il 2 luglio 2012, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva parzialmente l'appello proposto dalla A. S.p.A. avverso la sentenza n. 69/1/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Il giudice di appello rilevava:
a) che il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di più avvisi di accertamento, relativi alla TIA richiesta per gli anni dal 2001 al 2006, emessi dal Comune di (OMISSIS) (LU), di cui la contribuente aveva chiesto l'annullamento per violazione della procedura prevista dal regolamento comunale ai fini della determinazione delle aree tassabili; eccepita la decadenza per le annualità 2001 e 2002, nel merito aveva dedotto di aver diritto all'esenzione dal tributo in quanto provvedeva allo smaltimento autonomo dei rifiuti speciali ed aveva contestato la classificazione e la determinazione delle aree assoggettabili a tassazione;
b) che la Commissione di primo grado aveva annullato gli avvisi ritenendo violato il procedimento di accertamento regolato dalla normativa comunale;
c) che la società accertatrice aveva chiesto la riforma dell'impugnata decisione, insistendo sulla regolarità della procedura e sulla correttezza dell'accertamento, ed, in subordine, che le superfici tassabili venissero rideterminate nella misura indicata nella successiva verifica del 29-11-10, già comunicata alla contribuente.
Tanto premesso, la CTR, pur esprimendo dubbi sulla legittimità della procedura, aveva accolto parzialmente il ricorso e rideterminato le superfici imponibili nella misura indicata dalla appellante in via subordinata, rilevando che la successiva rideterminazione era basata sulla più affidabile documentazione fornita dall'Agenzia del Territorio.
2. Avverso la sentenza di appello, la T. S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 12 giugno 2013, affidato a tre motivi; la A. S.p.A. ha resistito con controricorso e depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, la T. S.p.A. censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver fondato la sua decisione su un nuovo mezzo di prova ed acquisito documentazione prodotta per la prima volta in appello;
2. con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo che la CTR, in violazione del carattere impugnatorio del giudizio tributario, aveva proceduto ad una rideterminazione delle superfici tassabili sulla base di un titolo diverso;
3. con il terzo motivo, lamenta una insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per il riferimento effettuato in sentenza ad una condivisione da parte della contribuente della nuova rideterminazione delle aree, in realtà mai espressa.
4. Il primo motivo non merita accoglimento, dovendosi dare continuità al costante orientamento di questa Corte secondo cui " In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c., comma 3 (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dal citato D.Lgs., art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado. (Vedi Cass. n. 18907 del 2011; Cass. n. 7714 del 2013; Cass. n. 22776 del 2015; Cass. n. 27774 del 2017; Cass. n. 8313 del 2018).
4.1 Nella specie, la nuova documentazione esibita in appello, sulla cui base la A. SpA ha rideterminato la pretesa impositiva, non ha introdotto in giudizio nuovi temi di indagine, nè integrato nuove domande ovvero nuove eccezioni, ma è stata posta a fondamento di una mera riduzione della superficie originariamente assoggettata a tassazione, in senso dunque favorevole alla contribuente; la sua produzione va pertanto ritenuta ammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2.
5. Anche il secondo motivo risulta infondato.
5.1 Secondo altro pacifico orientamento "Il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio. Ne consegue che il giudice tributario, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi di ordine sostanziale (e non meramente formali), è tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte" (Vedi Cass. n. 19750 e n. 24611 del 2014, nonchè n. 26157 del 2013).
Anche da ultimo è stato affermato che "Il giudice tributario, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi di carattere sostanziale e non meramente formale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte." (Vedi Cass. n. 27574 del 2018).
5.2. Correttamente, pertanto, il giudice di appello, anzichè annullare gli avvisi di accertamento per l'errata determinazione delle aree tassabili, ha rideterminato la superficie imponibile, nella misura indicata nella domanda subordinata formulata in appello, ritenendo particolarmente affidabile la documentazione fornita dall'Agenzia del territorio su cui tale rideterminazione era fondata.
6. Il terzo motivo va invece dichiarato inammissibile.
6.1 E' noto che l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ancora applicabile in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata in data antecedente l'11 settembre 2012, prevede l'"omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione", come riferita ad "un fatto controverso e decisivo per il giudizio" laddove il testo previgente riferiva il medesimo vizio ad un "punto decisivo della controversia".
I "fatti" in ordine ai quali assume rilievo il vizio di motivazione sono i "fatti principali", ossia i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi del diritto controverso come individuati dall'art. 2697 c.c., ovvero al più i "fatti secondari": in ogni caso il termine "fatto" non può considerarsi equivalente a "questione" o "argomentazione", dovendo per fatto intendersi un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico, non assimilabile a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate al riguardo. (Cfr. Cass. n. 21152 del 2014 e n. 17761 del 2016).
6.2 In particolare " E' inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", e pertanto non costituente una "ratio decidendi" della medesima. Infatti, un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse."(vedi da ultimo Cass. n. 8755 del 2018).
6.3 Ebbene, il riferimento alla condivisione della rideterminazione da parte della contribuente non costituisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha fondato la sua decisione sulla maggiore attendibilità della documentazione proveniente dall'Agenzia del Territorio, profilo questo non censurato, bensì solo un argomento ulteriore sviluppato a sostegno dell'accoglimento parziale dell'appello; il relativo motivo di doglianza va pertanto dichiarato inammissibile.
7. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato.
8. Segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
8.1 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, all'art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente a pagare alla A. S.p.A. le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di Euro 6.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019
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