Cassazione, sentenza n. 11413 del 30/04/2019

Sentenza n. 11413 del 30/04/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
11413
Data
30/04/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La contribuente contestava una cartella ICI perché notificata direttamente dall’agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza l’intermediazione di un ufficiale notificatore; la CTR aveva qualificato la notifica come inesistente e insanabile. La Cassazione ha affermato che l’agente della riscossione può notificare direttamente la cartella per posta e ha inoltre rilevato che l’atto, ricevuto e tempestivamente impugnato, aveva raggiunto il proprio scopo. Ha pertanto cassato la decisione e, decidendo nel merito, rigettato l’originario ricorso della contribuente, compensando integralmente le spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1.-. G.F. ha impugnato la cartella di pagamento n. (OMISSIS) relativa all'ICI 2003, 2004, 2005 contestando la regolarità della notifica eseguita in violazione del D.P.R. n. 602 del 1976, art. 26, comma 1, e la omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici alla predetta cartella. Le ragioni della contribuente sono state accolte dal giudice di primo grado, sotto il profilo della inesistenza della notificazione della cartella. Equitalia ha presentato appello sostenendo la regolarità della notifica e in subordine la avvenuta sanatoria ex art. 156 c.c.. La CTR ha respinto l'appello ritenendo la notifica inesistente e non nulla e pertanto non sanabile.

2.- Equitalia ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi. Si costituisce G.F. con controricorso. Alla pubblica udienza del 4 aprile 2019 il P.G. chiede l'accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

3.- Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e la falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 60, dell'art. 137 e ss. c.p.c., e della L. n. 890 del 1982, art. 14. La CTR ha ritenuto la notifica inesistente in quanto la cartella è stata notificata con raccomanda a.r. direttamente da Equitalia, prescindendo dalla intermediazione di ufficiale notificatore, osservando che l'agente di riscossione non è soggetto abilitato ad eseguire la notifica a mezzo posta con raccomandata a/r. Deduce invece la ricorrente che l'agente di riscossione deve considerarsi soggetto abilitato ad eseguire la notifica mediante lettera raccomandata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., atteso che la cartella è stata ricevuta dal destinatario che l'ha impugnata nei termini di legge e pertanto ogni eventuale vizio della notificazione sarebbe comunque sanato perchè l'atto ha raggiunto il suo scopo.

La controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto la CTR avrebbe statuito, con capo di sentenza non impugnato, la nullità degli avvisi di accertamento, atti prodromici alla notificazione della cartella, in assenza dei quali la cartella deve considerarsi inesistente.

3.1.- L'eccezione è infondata. La CTR, contrariamente a quanto deduce la controricorrente, ha ritenuto che detti avvisi siano divenuti definitivi, stante la mancata opposizione, e non già che sia divenuta definitiva la valutazione di nullità. Così infatti si esprime il giudice di secondo grado "in ordine al motivo dedotto dalla appellata circa la nullità degli atti di accertamento, va confermata la valutazione di definitività degli stessi, affermata dal giudice di primo grado, stante la mancata opposizione nei termini e modalità di legge". E' evidente pertanto che questa ragione di opposizione della contribuente non è stata accolta, al contrario, gli avvisi sono stati ritenuti definitivi.

3.2- Nel merito, il ricorso è fondato. E' principio ormai consolidato, cui questa Corte intende dare continuità, che in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario (segnatamente Equitalia) di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 8086/2018; Cass. n. 4275/2018; Cass. n. 4376/2017).

Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza n. 175 del 23 luglio 2018, ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, sollevata dalla CTR Lombardia, che dubitava della legittimità costituzionale della norma nella parte in cui permette al concessionario della riscossione – anche in questo caso Equitalia – di notificare in via diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, la cartella di pagamento. In particolare, rileva la Corte, "anche se, come pone in rilievo la CTR rimettente, la semplificazione insita nella notificazione diretta comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, non di meno – per quanto si viene ora a rilevare – è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1,".

La notifica è quindi da ritenersi regolare e peraltro, come rileva Equitalia, l'atto ha pienamente raggiunto il suo scopo, posto che la contribuente ha ricevuto la cartella e l'ha impugnata nei termini di legge.

4. – Ne consegue l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari accertamenti in fatto, può decidersi nel merito, rigettando l'originario ricorso della contribuente. Le spese dei gradi merito e legittimità possono compensarsi atteso che la giurisprudenza si è consolidata nel senso sopra indicato in epoca successiva al ricorso.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originario ricorso della contribuente. Compensa interamente le spese del giudizio di legittimità e dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2019

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.