Cassazione, sentenza n. 11663 del 03/05/2019
Sentenza n. 11663 del 03/05/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 11663
- Data
- 03/05/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Agenzia aveva impugnato la decisione regionale che aveva dichiarato illegittimo il diniego di autotutela opposto all’istanza di annullamento di una cartella. Durante il giudizio la contribuente aderiva alla definizione agevolata dei carichi, riceveva dall’agente della riscossione il piano delle somme dovute e dichiarava di averlo tempestivamente adempiuto. Preso atto che entrambe le parti riconoscevano l’avvenuta definizione agevolata della posizione controversa, la Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La Agenzia delle Entrate ricorreva per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia in data 17 giugno 2011 con cui la commissione aveva dichiarato illegittimo il diniego di autotutela opposto dalla Agenzia delle Entrate alla istanza presentata dalla società Ticinese di V.V. e C. sas per l'annullamento della cartella di pagamento n. (OMISSIS).
2. La contribuente resisteva con controricorso.
3. Il 19 aprile 2017, la società Ticinese di V.V. e C. sas. presentava dichiarazione di adesione alla procedura di definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6 convertito dalla L. n. 225 del 2016.
4. L'agente della riscossione comunicava alla contribuente l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonchè quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
5. Con istanza 20 marzo 2018, la società chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio adducendo di avere provveduto ad adempiere in modo tempestivo, come attestato dalla documentazione allegata all'istanza.
6. Con istanza depositata il 18 marzo 2019, l'Agenzia delle Entrate, dando atto dell'avvenuta definizione agevolata dei carichi tributari oggetto di controversia ai sensi del richiamato D.L. n. 193 del 2016, ha chiesto dichiararsi la estinzione del giudizio con compensazione di spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2019
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

