Cassazione, sentenza n. 12113 del 08/05/2019
Sentenza n. 12113 del 08/05/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 12113
- Data
- 08/05/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio riguardava un’iscrizione ipotecaria e una cartella per IVA e IRPEG, già annullate nei gradi di merito, mentre nel corso della cassazione la contribuente documentava l’adesione alla definizione agevolata e il pagamento integrale delle somme comunicate dall’agente della riscossione. La Corte dichiara cessata la materia del contendere, precisando che ciò determina la cessazione degli effetti della decisione impugnata. Considerata la funzione incentivante della definizione agevolata e l’impegno alla rinuncia assunto dal contribuente, le spese sono integralmente compensate.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
La C.T.P. di Genova, con le sentenze n. 44/12/11 e 47/12/11, accolse i ricorsi proposti da E. s.r.l., rispettivamente, avverso ravviso di iscrizione ipotecaria del 9.10.2009, nonchè la cartella di pagamento (OMISSIS), di Euro 608.984,70, per IVA e IRPEG, notificata il 16.3.2010. La C.T.R. della Liguria, previa riunione degli appelli proposti da Equitalia Nord s.p.a., li respinse con sentenza del 10.2.2015, confermando le decisioni impugnate.
Equitalia Nord s.p.a. ricorre ora per cassazione, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, cui resiste la società con controricorso.
Motivi della decisione
1.1 – In data 11.2.2019, la controricorrente ha depositato istanza di declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in L. n. 225 del 2016, allegando la comunicazione dell'agente della riscossione circa l'entità delle somme occorrenti per la definizione agevolata, nonchè la prova del relativo pagamento.
1.2 – Detta istanza, in uno con la prova dell'integrale pagamento delle somme comunicate come dovute dall'agente della riscossione, come è appunto avvenuto nella specie, comporta l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere, occorrendo peraltro doversi precisare che ciò implica la cessazione degli effetti della decisione impugnata (in termini, la recentissima Cass. n. 24083/2018).
1.3 – In relazione alla memoria ex art. 378 c.p.c. depositata il 7.3.2019 da "Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a." (subentrata ad Equitalia Nord s.p.a.), è appena il caso di evidenziare che la stessa debba considerarsi tamquam non esset. Si tratta, infatti, di attività processuale posta in essere da soggetto inesistente, noto essendo che il D.L. n. 193 del 2016, art. 1, conv. in L. n. 225 del 2016, ha disposto l'estinzione ope legis delle società del Gruppo Equitalia, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese, con effetto dal 1 luglio 2017, al contempo prevedendo Istituzione di un ente pubblico economico, denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione", ente strumentale della stessa Agenzia delle entrate, subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle estinte società del Gruppo Equitalia, assumendo la qualifica di agente della riscossione.
1.4 – Per quanto riguarda le spese di lite, esse possono integralmente compensarsi, stante la natura incentivante della definizione agevolata e il significato da attribuire al correlativo impegno alla rinuncia agli atti del giudizio assunto dal contribuente in seno alla dichiarazione rivolta all'agente della riscossione ex art. 6 citato (v., in tal senso, Cass. n. 10198/2018).
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 13 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019
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