Cassazione, sentenza n. 12488 del 10/05/2019
Sentenza n. 12488 del 10/05/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 12488
- Data
- 10/05/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento sintetico aveva ricostruito il reddito della contribuente in base alla capacità di spesa manifestata nell’acquisto di una quota immobiliare; i giudici di merito avevano confermato la pretesa, rilevando la mancata prova di redditi esenti destinati all’operazione. La Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione fondata sull’inverosimiglianza del reddito dichiarato rispetto al mutuo e ha ribadito che anche un’unica presunzione grave e precisa può sostenere l’accertamento. Ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi proposti e rigettato il ricorso della contribuente.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. La Commissione tributaria regionale per la Campania in Salerno ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto l'opposizione proposta da D.R.S. avverso l'avviso di accertamento n. (OMISSIS) che aveva determinato un reddito sintetico dedotto dalla capacità di spesa manifestata dalla contribuente in relazione all'acquisto di una quota di proprietà di un immobile relativamente all'anno di imposta 2005.
2. Ha rilevato il giudice di appello che l'accertamento sintetico, anche alla luce del contraddittorio amministrativo, aveva legittimamente dedotto la capacità contributiva dall'incremento patrimoniale registrato in favore della contribuente, che aveva mancato di provare l'esistenza di redditi esenti utilizzati per far fronte all'acquisto.
3. Per la cassazione della citata sentenza D.R.S. ricorre con quattro motivi; resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso lamenta:
a) Primo motivo: "Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e, per quanto concerne il processo tributario, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 n. 4, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, per carenza assoluta di motivazione sull'eccezione di violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per avere la sentenza di primo grado non adeguatamente motivato le ragioni delle eccezioni della ricorrente";
b) Secondo motivo: "Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2 n. 4, dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e, per quanto concerne il processo tributario, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, per carenza assoluta di motivazione sull'eccezione di illegittimità e infondatezza della motivazione della sentenza in oggetto emessa in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, relativamente alla determinazione dei presunti indici di spesa rilevatori della capacità contributiva che hanno quantificato un nuovo reddito sintetico pari ad Euro 61.497,67";
c) Terzo motivo: "Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, della L. n. 212 del 2000 e della normativa di cui all'art. 23 della Costituzione con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3; nullità della sentenza e del procedimento per omissione di pronuncia con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 4; omessa ed insufficiente motivazione in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 5" deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per aver omesso di rilevare l'incostituzionalità della normativa impugnata per violazione della riserva di legge contenuta nell'art. 23 Cost..
d) Quarto motivo: "Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, dei DD.MM. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992 e 21 settembre 1999, della L. n. 212 del 2000 e della normativa di cui all'art. 23 Cost. con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3; nullità della sentenza e del procedimento per omissione di pronuncia con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 4; omessa ed insufficiente motivazione in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 5" deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per aver omesso di rilevare l'illegittimità del metodo sintetico previsto dalla legislazione vigente all'epoca dell'accertamento i in quanto inidoneo a consentire al contribuente una compiuta difesa.
2. L'Agenzia delle Entrate argomenta nel controricorso l'infondatezza dell'avversa impugnazione, di cui chiede il rigetto.
3. Il ricorso va respinto.
4. Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili laddove deducono la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Invero questa Corte ha avuto modo di affermare il condivisibile principio secondo cui nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell'art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale, per la soluzione del quale questa Corte ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo caso, invece, poichè l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30684 del 21/12/2017).
5. Nella specie tutte le doglianze, pur formalmente lamentando la nullità della sentenza, contestano in effetti la correttezza della motivazione, laddove la CTR ha giudicato legittimo l'accertamento della maggiore capacità contributiva della contribuente; ne discende che le stesse possono essere scrutinate solo e nei limiti sia allegato il vizio di motivazione.
6. Il primo motivo, laddove lamenta l'inadeguatezza della motivazione resa dalla CTR in punto di rigetto delle eccezioni della contribuente sulla questione di nullità della sentenza di primo grado, è infondato, atteso che la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, secondo la giurisprudenza della Corte, sussiste solo la sentenza di appello sia completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che l'hanno indotto a disattenderle e sia limitata a un'integrale relazione alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa (Sez. 5, Sentenza n. 24452 del 05/10/2018 Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15884 del 26/06/2017; Sez. L, Ordinanza n. 28139 del 05/11/2018). Nel caso di specie la stessa ricorrente riconosce nel corpo della censura che la CTR ha reso una motivazione autonoma, sebbene ritenuta insufficiente, perciò la lamentata violazione non sussiste.
7. Il secondo e il terzo motivo, che per connessione possono essere congiuntamente esaminati, laddove lamentano l'inadeguatezza della motivazione resa dalla CTR in punto di determinazione dei presunti indici di spesa, anche in relazione all'art. 23 Cost., sono infondati. Questa Corte ha espresso il condivisibile principio secondo cui in tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non devono essere necessariamente più d'uno, dovendo il requisito della "concordanza" ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi, e potendo, di conseguenza, il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento, purchè grave e preciso, la valutazione della rilevanza del quale, peraltro, non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria (Sez. 5, Ordinanza n. 19987 del 27/07/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 13602 del 30/05/2018). Nella specie la CTR ha valorizzato l'elemento della inverosimiglianza del reddito dichiarato rispetto all'importo del mutuo contratto dalla contribuente (vedi parte espositiva della sentenza, sui cui effetti vedi Sez. 5, Sentenza n. 4797 del 24/02/2017), correttamente ponendo a carico di quest'ultima l'onere della prova della natura esente dei redditi utilizzati (Sez. 5, Sentenza n. 6396 del 19/03/2014). Ha poi aggiunto di condividere la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rilevato la mancata prova, a carico del contribuente, della dimostrazione dell'esistenza di redditi esenti per far fonte agli acquisti effettuati negli anni. In proposito va rilevato che in tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata, come nella specie, anche per relationem alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l'onere ex art. 366 c.p.c., n. 6, occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonchè le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali (così Sezioni Unite n. 7074/2017). Nella specie la trascrizione dei motivi in esame della sentenza di primo grado (pag. 20 del ricorso) e le relative critiche (anche ad aspetti non affrontati come le sanzioni) non raggiungono il livello di specificità richiesto dalla citata giurisprudenza e sono dunque per tali aspetti inammissibili. Va inoltre aggiunto che la motivazione sussiste e appare sufficiente, del tutto a prescindere dall'interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 297 del 2004, la cui citazione nella sentenza impugnata non appare assurgere a livello di un'autonoma ratio decidendi quanto all'applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38.
8. Il quarto motivo, laddove lamenta l'incompatibilità della disciplina della determinazione sintetica del reddito con i diritti del contribuente, è infondato, avendo questa Corte affermato (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11283 del 31/05/2016) che l'unica conseguenza dell'introduzione dello Statuto è che debba necessariamente essere attivato il contraddittorio endoprocedimentale, nella specie non oggetto di allegazione alcuna.
9. La soccombenza regola le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna D.R.S. al pagamento, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2019
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