Cassazione, sentenza n. 12756 del 14/05/2019
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI - Tributi locali - Avviso di accertamento - Adozione di sistemi informativi automatizzati - Sottoscrizione - Sostituzione con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile - Legittimità - Ragioni - Art. 1, comma 87, l. n. 549 del 1995 - Abrogazione - Esclusione.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 12756
- Data
- 14/05/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società contestava un avviso ICI relativo a un’area fabbricabile, invocando precedenti giudicati, difetti di motivazione e allegazione, nonché l’assenza della firma autografa. La Cassazione ha escluso l’estensione del giudicato, poiché il vizio del precedente atto e il valore venale riguardavano elementi suscettibili di diversa valutazione nelle singole annualità, e ha ritenuto adeguata la motivazione dell’accertamento. Ha inoltre confermato che, per gli atti automatizzati sui tributi locali, la firma può essere sostituita dall’indicazione a stampa del responsabile individuato con determina, rigettando il ricorso.
Massima
In tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, norma speciale che conserva la sua efficacia.
Massima tratta dal CED della Cassazione
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Con ricorso avanti alla Commissione tributaria provinciale di Cagliari la R. srl ha impugnato l'avviso di liquidazione n. 04L/42.439 notificatole il 12 ottobre 2009, con il quale il Comune di Cagliari aveva chiesto il pagamento per l'anno 2004 di una maggiore imposta ICI, con sanzioni, per complessivi Euro 5.034,32.
La CTP di Cagliari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 94/1/12, ha respinto il ricorso.
La R. srl ha proposto appello.
La CTR di Cagliari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 187/04/14, ha confermato la decisione impugnata.
La R. srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi.
Il Comune di Cagliari ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, la R. srl lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c..
Sostiene la società ricorrente, innanzitutto, che la CTR di Cagliari avrebbe errato nel ritenere che la sentenza n. 63/04/07, pronunciata dalla medesima CTR fra le stesse parti sempre con riguardo all'ICI concernente l'immobile oggetto di causa, benchè con riferimento all'anno 1999, passata in giudicato e favorevole alla società contribuente, non esplicasse i suoi effetti anche nella presente controversia.
Ad avviso della R.srl, invece, le vicende sarebbero state identiche e, perciò, alla luce dei consolidati principi in tema di giudicato esterno, la CTR di Cagliari avrebbe dovuto annullare l'atto impugnato riguardante l'ICI 2004 in conseguenza del giudicato formatosi quanto all'ICI 1999.
In particolare, la CTR di Cagliari avrebbe escluso l'identità delle vicende oggetto dei due giudizi perchè, nella presente controversia, il Comune di Cagliari avrebbe allegato all'avviso di accertamento dell'ICI 2004 la scheda "dettaglio aree accertate" e, comunque, in ragione del fatto che il valore delle aree fabbricabili fosse suscettibile di variazione nel tempo.
In ordine a tali profili, afferma la R srl che, innanzitutto, la menzionata scheda sarebbe stata illegittimamente prodotta dal Comune di Cagliari solo nel giudizio di primo grado e che, inoltre, la CTR di Cagliari non avrebbe tenuto conto dell'esistenza di un ulteriore giudicato, formatosi sulla sentenza n. 87/01/11 della medesima CTR, sempre favorevole alla società contribuente ed avente ad oggetto l'ICI dell'immobile de quo, stavolta per l'anno 2000.
Il giudicato concernente la sentenza n. 87/01/11 non sarebbe stato valutato dal giudice di secondo grado, nonostante ne fosse stata eccepita l'esistenza.
La doglianza è infondata.
Per costante giurisprudenza, in tema di ICI, la sentenza che abbia deciso con efficacia di giudicato relativamente ad alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, ma non con riferimento ad elementi variabili, come, ad esempio, il valore immobiliare del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 5, che, per sua natura, con riferimento ai diversi periodi di imposta, è destinato a modificarsi nel tempo (Cass., Sez. 5, n. 1300 del 19 gennaio 2018).
Nella specie, la CTR ha escluso che il giudicato sull'ICI 1999 potesse estendersi al giudizio su quella del 2004 poichè l'avviso di accertamento del 1999 era stato annullato per un vizio di motivazione, il quale non poteva che concernere lo specifico atto impugnato all'epoca, dovendosi, per l'accertamento del 2004, effettuare una nuova valutazione del suo contenuto.
In definitiva, il giudicato può coprire elementi dell'imposta non suscettibili, in linea di principio, di variazione, ma non può concernere difetti della procedura che, proprio perchè agevolmente emendabili e non connessi alla realtà della vicenda contributiva, ma solo al concreto esplicarsi del procedimento, tendono a non essere reiterati.
Inoltre, il valore venale dell'immobile è un elemento dell'accertamento che è suscettibile, in presenza di modifiche della condizione dei luoghi o delle tendenze del mercato, di subire cambiamenti, dovendo essere acclarato nelle varie situazioni.
La CTR ha, poi, evidenziato che, in fatto, la motivazione era completa con specifico riferimento all'ICI 2004 e che, inoltre, si era tenuto conto del mutato valore dell'area, tutti dati che confermano la non sovrapponibilità del caso deciso con la sentenza n. 63/04/07 della CTR di Cagliari e di quello attuale.
Per ciò che concerne il giudicato formatosi sulla sentenza n. 87/01/11 relativa all'ICI 2000, si rileva che il mancato esame di un fatto costituisce motivo di cassazione di una decisione solo qualora detto fatto sia decisivo.
Nella specie, la stessa società ricorrente afferma che la CTR di Cagliari, nella sentenza n. 87/01/11 aveva accertato l'identità della vicenda e di quella trattata con decisione n. 63/04/07, identità che, invece, nella specie è stata esclusa dalla CTR di Cagliari.
Pertanto, la semplice omessa considerazione della sentenza resa sull'ICI 2000 non può assumere il carattere di decisività richiesto dall'art. 360 c.p.c., n. 5, per giungere all'accoglimento del ricorso.
2. Con il secondo ed il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente stante la stretta connessione, la R. srI lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Ad avviso di parte ricorrente, la CTR di Cagliari avrebbe errato nel non considerare la sentenza n. 87/01/11 della stessa CTR relativa all'ICI 2000, il cui esame avrebbe condotto sicuramente ad una diversa soluzione della controversia.
Innanzitutto, si rileva l'inammissibilità della contestazione concernente gli artt. 115 e 116 c.p.c..
Infatti, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., Sez. 6-1, n. 1229 del 17 gennaio 2019).
Nella specie, parte ricorrente lamenta l'omesso esame della sentenza n. 87/01/11 della CTR di Cagliari il quale, però, non può essere contestato, in quanto tale, ex artt. 115 e 116 c.p.c., la violazione dei quali presuppone, comunque, che una certa prova sia stata posta dal giudice a fondamento della sua statuizione.
La censura riguardante la mancata considerazione della decisione de qua, invece, è infondata, alla luce delle ragioni che hanno già condotto al rigetto del primo motivo.
3. Con il quarto ed il quinto motivo, che possono essere trattati congiuntamente stante la stretta connessione, la R. srl lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 162 ss., nonchè l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, perchè l'avviso di accertamento sarebbe stato illegittimo in quanto non sarebbero stati allegati i documenti in esso richiamati, nella specie la delibera della giunta comunale e la scheda "dettaglio aree", i quali sarebbero stati prodotti solo in corso di causa.
Inoltre, con riguardo alla scheda "dettaglio aree", il documento depositato nel giudizio di prime cure dal Comune di Cagliari sarebbe stato diverso da quello notificato assieme all'avviso di accertamento, ma, benchè ciò fosse stato contestato, la CTR avrebbe omesso la valutazione della circostanza.
Le doglianze sono infondate.
In ordine alla delibera della Giunta comunale, si rileva che, in tema di ICI, l'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto della L. n. 212 del 2000, art. 7, (cd. Statuto del contribuente), avendo la funzione di rende, comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie, quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione.
Nello specifico, non può considerarsi che rientri tra gli atti esterni da allegare ad un avviso in materia di ICI la delibera della Giunta comunale determinativa dei valori degli immobili in base a quelli di mercato delle aree edificabili (Cfr. Cass., Sez. 5, n. 13105 del 25 luglio 2012).
Nel caso in esame, quindi, non occorreva allegare la delibera comunale che aveva aumentato il valore delle aree fabbricabili.
Per ciò che concerne, invece, la scheda "dettaglio aree", la società contribuente ne ammette l'avvenuta notifica in allegato con l'avviso di accertamento, ma afferma che il documento da essa ricevuto sarebbe difforme da quello in possesso del Comune di Cagliari e prodotto in giudizio.
Peraltro, la CTR di Cagliari ha, al riguardo, affermato la tardività della doglianza, non sollevata in primo grado, e la società ricorrente nulla ha dedotto sul punto.
Inoltre, si osserva che, comunque, in tema di accertamento tributario, in materia di ICI, l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. In particolare, dopo che sono stati puntualizzati gli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, occorre soltanto indicare i fatti astrattamente giustificativi di essa che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., Sez. 5, n. 26431 dell'8 novembre 2017).
Nella specie, però, la società contribuente ha omesso di menzionare quali dati, presenti nel documento depositato in giudizio dal Comune di Cagliari e mancanti in quello ad essa notificato, avessero il menzionato carattere essenziale ai fini di comprendere i motivi dell'azione dell'amministrazione.
4. Il sesto motivo, con il quale la R. srl lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, in quanto la CTR di Cagliari avrebbe errato nell'affermare che la motivazione dell'accertamento poteva essere integrata in corso di causa, non deve essere esaminato, alla luce del rigetto delle precedenti contestazioni.
5. Con il settimo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 59 del 1997, art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 513 del 1997, art. 19, del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 25, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, nonchè della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, poichè l'atto impugnato sarebbe stato illegittimo in quanto privo di sottoscrizione autografa.
La doglianza è infondata.
Infatti, in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale (Cass., Sez. 6-5, n. 20628 del 31 agosto 2017).
In particolare, la L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, stabilisce che "la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informatici automatizzati".
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito (Cass., Sez. 6-5, n. 20628 del 31 agosto 2017, in motivazione, non massimata sul punto; Cass. sez. 5, n. 9079 del 6 maggio 2015, non massimata) che il citato art. 1, comma 87, è norma speciale non abrogata e che conserva, pertanto, la sua efficacia.
6. Con l'ottavo motivo la società ricorrente lamenta la violazione dell'art. 132 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, perchè la CTR di Cagliari avrebbe erroneamente ritenuto che non fosse stato censurato il valore attribuito all'immobile oggetto del contendere, ma solo la legittimità della delibera della Giunta comunale summenzionata.
La doglianza va respinta.
Infatti, il giudice di secondo grado ha affrontato in maniera completa le contestazioni relative alla motivazione dell'accertamento in ordine al valore del bene.
In particolare, ne ha tenuto conto sia con riferimento alla motivazione dell'atto impugnato, quando ha considerato l'avvenuta allegazione della "scheda dettaglio area accertata" nonchè l'indicazione nello stesso dei presupposti di fatto e giuridici della determinazione del detto valore, sia nella seconda parte di pagina 3 ed a pagina 4, dove ha escluso l'invocabilità del giudicato formatosi sulla sentenza n. 63/04/07, dove ha nuovamente menzionato la scheda de qua.
7. Il ricorso va, quindi, respinto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell'obbligo, per la società ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– condanna la società ricorrente a rifondere le spese di lite in favore del Comune di Cagliari, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, oltre accessori ex lege e spese generali nella misura del 15%;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile, il 6 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2019
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