Cassazione, sentenza n. 12758 del 14/05/2019
Sentenza n. 12758 del 14/05/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 12758
- Data
- 14/05/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente contestava un’ingiunzione relativa alla TARSU 2002, deducendo la mancata notificazione della cartella e il decorso dei termini di decadenza e prescrizione; i giudici di merito avevano respinto il ricorso. La Cassazione non ha esaminato tali censure, poiché il debito, pari a 158,22 euro e compreso in un carico affidato alla riscossione nel periodo previsto dalla legge, era stato automaticamente annullato ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge n. 119 del 2018. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 4360/28/15 del 23.7.2015 la CTR del Lazio respingeva l'appello proposto da V.A. avverso la sentenza della CTP che, a sua volta, aveva respinto il suo ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento relativo alla TARSU per l'anno 2002 per Euro 158,22.
L'appellante, infatti, aveva lamentato in entrambi i gradi del giudizio la nullità dell'intimazione di pagamento per non essere stata notificata la relativa cartella esattoriale nonchè la conseguente estinzione della pretesa tributaria per decorso dei termini sia decadenziali (del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, lett. C), che prescrizionali n.(art. 2948 c.c., n. 4).
Avverso tale sentenza V.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e, precisamente:
1 = Violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e art. 139 c.p.c., in relazione all'art. 24 Cost.;
2 = violazione art. 2948 c.c., n. 4.
EQUITALIA SUD s.p.a. e COMUNE di FONTE NUOVA non hanno svolto difese.
Il Procuratore Generale ha depositato memoria.
Motivi della decisione
La norma del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4, convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, ha previsto che "i debiti di importo residuo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti per la riscossione dal 1 gennaio 2000 al 21.12.2010….. sono automaticamente annullati…".
La fattispecie in esame rientra in detta previsione dato che il debito del contribuente per mancato pagamento della TARSU ammonta ad 158,22 ed è relativo all'anno 2002.
Deve, quindi, pronunziarsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere del cit. D.L. n. 119 del 2018, ex art. 4.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2019
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