Cassazione, sentenza n. 13368 del 17/05/2019

Sentenza n. 13368 del 17/05/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
13368
Data
17/05/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società chiedeva l’esenzione ICI per immobili situati nel porto franco, qualificandoli come funzionali all’attività portuale e richiamando un successivo classamento in categoria E. La Cassazione osserva che, per le annualità 2004-2005, rilevava la precedente rendita in categoria D, divenuta definitiva, e che l’esenzione doganale del porto franco riguarda merci e operazioni commerciali, non le imposte comunali sugli immobili. Escluse anche la possibilità di riesaminare in legittimità l’autonomia funzionale dei cespiti, la Corte rigetta il ricorso e conferma l’imposizione.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Che:

1. La società M. ricorre, con quattro motivi, nei confronti del Comune di Trieste per la cassazione della sentenza n. 289/8/2014, depositata il 7.07.2014 e non notificata, con la quale, in controversia concernente l'impugnazione dell'avviso di accertamento contenente la liquidazione dell'ICI, per gli anni di imposta 2004 e 2005, avente ad oggetto gli immobili siti nel porto franco di Trieste, la CTR del Friuli Venezia-Giulia confermava la sentenza del giudice di primo grado, rigettando l'appello proposto dall'ente contribuente, sul presupposto che i cespiti de quibus costituiti da un hangar, un magazzino, molino e silos – erano estranei all'attività portuale, in quanto strumentali all'attività industriale di molitura; così qualificati essi non potevano godere delle esenzioni doganali e fiscali previste per le operazioni inerenti lo sbarco, imbarco e trasporto di merci nell'ambito del porto franco di Trieste, all'interno del quale sono assentite le attività industriali già esistenti in epoca antecedente alla entrata in vigore del Trattato di Pace di Parigi.

In particolare, i giudici d'appello affermavano che oggetto della controversia non era l'accatastamento dell'immobile, bensì il pagamento dell'imposta.

Resisteva con controricorso l'amministrazione comunale.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Motivi della decisione

Che 2. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. ex art. 360 c.p.c., n. 4 per avere i giudici territoriali omesso di pronunciarsi sulla qualifica di operatore portuale della società, alla stregua dei titoli concessori ed autorizzatori emessi dall'ente pubblico, qualifica che autorizza la società Grandi Molini a svolgere l'attività di terminalista connesse a quelle portuali, il che avrebbe dovuto indurre a qualificare il compendio immobiliare di proprietà della ricorrente come una stazione di trasporto marittimo e dunque ad accertare il corretto classamento delle unità immobiliari in categoria "E".

Sostiene la ricorrente che, in quanto titolare dell'autorizzazione a svolgere per conto terzi "le operazioni portuali di sbarco" imbarco, carico …" e, quindi, della concessione demaniale marittima che le consente di disporre delle aree portuali di Trieste, essa può utilizzare le porzioni del demanio solo per lo svolgimento di dette attività.

A conforto della tesi sostenuta, la società M. evidenzia che dal tenore dei titoli abilitativi emerge che le aree detenute in concessione rappresentano un compendio destinato al traffico marittimo e ad operazioni ad esso strettamente connesse.

3. Con la seconda censura, si lamenta violazione e /o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. B) e del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40 e ss., ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il decidente omesso di considerare che gli immobili oggetto dell'atto impositivo erano classificati in categoria "E" come accertato dalla CTR di Trieste con sentenza n. 311/2014, in quanto stazioni per i servizi di trasporto terrestri e marittimi di cui all'art. 7 cit. che non posseggono autonomia funzionale rispetto agli immobili o ai fabbricati che fanno parte del complesso delle aree del terminal dato in concessione, citando all'uopo le circolari dell'Agenzia del territorio che escludono dall'imposizione Ici i compendi destinati al traffico marittimo.

Al fine, deduce la società che gli immobili per cui è causa non presentano autonomia funzionale rispetto alle altre porzioni immobiliari nè autonomia reddituale, in quanto componenti essenziali del terminal. In particolare, afferma la ricorrente che il mulino sarebbe inutilizzabile per la concessionaria se non facesse parte di un terminal in quanto consente il ricevimento delle merci da lavorare direttamente dalle navi su cui sono trasportate.

4. Con la terza censura, si lamenta la violazione del Trattato di pace di Parigi 10 febbraio 1947, all. VIII, artt. 1-20, nonchè la violazione del decreto del Commissario Generale per il governo per il territorio di Trieste n. 29 del 1955 e, infine, la violazione dell'all. VII, artt. 4, 5 e 9, e del D.Lgs. n. 29 del 1959, art. 7, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere i giudici territoriali negato l'esenzione dai dazi doganali, tasse e o altri gravami all'interno del Porto di Trieste, benchè la normativa speciale rubricata, rappresentando il recepimento di un obbligo internazionale assunto dall'Italia, prevalga sulle norme nazionali o comunitarie, escludendo l'imposizione di dazi doganali, tasse o altri gravami di effetto equivalente, ad eccezione dei corrispettivi per i servizi resi, nell'ambito delle aree dei porti franchi.

Con la conseguenza che, non essendo l'Ici una imposta correlata ad alcun servizio reso dal Comune, essa equivarrebbe ad un gravame di natura fiscale sulle merci in transito nei magazzini.

5. Con l'ultimo motivo, si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5 e 6, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la CTR di Trieste ha applicato una rendita diversa da quella stabilita dall'Agenzia del territorio.

A fondamento di detto mezzo, la società afferma di aver presentato dichiarazione di variazione catastale in data 8.01.2014 in relazione al compendio oggetto della controversia, per ottenere l'attribuzione della categoria "E" agli immobili classificati in categoria "D"; che l'Agenzia del territorio aveva applicato ai cespiti siti nel porto franco la cat. D/1, riconoscendo, con provvedimento opposto dall'autorità portuale e dalla medesima società ricorrente dinanzi alla commissione tributaria, una rendita inferiore a quella posta a base dell'avviso di accertamento impugnato.

Circostanza che confermerebbe l'erroneità della rendita applicata negli anni di imposta in contestazione.

6. La prima censura non coglie la ratio decidendi della sentenza.

La natura della società contribuente, quale titolare di concessione demaniale avente ad oggetto un terminal portuale adibito al deposito, movimentazione e molitura di cereali non è staCtoggetto di discussione nel giudizio di merito, tant'è che la sua qualificazione risulta dalla motivazione in fatto della CTR, dalla quale si evince che la società rivendicava ai sensi della L. n. 84 del 1994, art. 16, di essere terminalista ai sensi di detta disposizione e, dall'altra, il Comune (pagina 4 della sentenza n. 289/2014) allegava di non contestare la qualifica di terminalista della società.

Ciò posto, vale osservare che la motivazione della CTR fonda la sua ratio decidendi non sulla qualifica della società, non oggetto di discussione, bensì sull'assenza di strumentalità degli edifici (silos, mulino, magazzino, hangar (OMISSIS)) rispetto all'attività portuale, in quanto destinati all'esercizio dell'attività industriale di molinatura e non, dunque, alla movimentazione delle merci nell'area portuale.

In altri termini, il decidente, pur ammettendo l'esistenza della concessione demaniale e del titolo abilitativo ad operare nel porto franco, ha negato il rapporto di strumentalità tra immobili e operazioni marittime, attribuendo natura industriale alle attività svolte nel silos, nell'hangar e nel molino ed, in quanto tali, estranee alla stazione per il trasporto.

7. La seconda censura è destituita di fondamento.

Giova premettere che, con sentenza di questa Corte n. 20028/2015, è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR n. 311/2014, con la quale è stata confermata la decisione di primo grado che – in giudizio tra l'autorità portuale e la società ricorrente da una parte e l'Agenzia del territorio dall'altra – riconosceva la categoria E "a diverse unità immobiliari" dell'area portuale, censite in catasto fabbricati, con provvedimento del 2011, nella categoria "D/7".

La decisione n. 311/14, in particolare, ha riconosciuto la cat. "E" ad alcuni immobili siti nell'area portuale, tra cui il silos, l'(OMISSIS) ed un fabbricato denominato (OMISSIS), piano terra, primo piano, secondo ed undicesimo piano – accatastati al (OMISSIS) – di proprietà dell'odierna ricorrente, corrispondenti solo in parte ai beni immobili oggetto degli avvisi di accertamento opposti dalla società M..

Detta sentenza è passata in giudicato successivamente alla sentenza impugnata con l'odierno ricorso, con la conseguenza che correttamente il decidente non ha tenuto conto della pronuncia emessa nei confronti dell'Agenzia, la quale, peraltro, aveva ad oggetto un atto di variazione di classamento del marzo 2011, mentre l'imposta comunale concernente le annualità 2004-2005 richiesta dall'amministrazione comunale con atto opposto dalla società contribuente – si fondava sulla rendita catastale attribuita con un provvedimento precedente a quello emesso il 29.03.2011, divenuto ormai definitivo, in quanto non impugnato.

8. La fattispecie è disciplinata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2 (che, riordinando la finanza degli enti territoriali ha istituito l'ICI), a norma del quale, "per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione".

Detta disposizione deve essere correlata con gli effetti retroattivi, fino al giorno della domanda di qualsiasi pronuncia giurisdizionale non avente, come quella impugnata, effetti e/o carattere costitutivi (Cass. n. 10564/2003; Cass. n. 11094/2008; Cass. n. 11439/2010; Cass. n. 4334/2015).

Nella fattispecie, quindi, l'invocata esenzione dall'imposta comunale, sulla quale la contribuente fonda il suo ricorso, non può discendere dalla sentenza emessa dalla C.T.R. del Friuli a conclusione del giudizio di impugnazione della classificazione catastale dell'anno 2011 e della conseguente determinazione della categoria da parte del giudicante, in ragione, non solo, della retroattività della decisione alla data della domanda ma anche della circostanza che gli atti impositivi in contestazione concernono l'imposta relativa alle annualità 2004-2005, allorquando le rendite erano state determinate sulla base della classificazione, mai impugnata, nella cat. D) dei fabbricati compresi nel compendio dell'area portuale.

Non va trascurato, peraltro, un ulteriore profilo non preso in considerazione dal ricorrente nè dalla CTR. Questa Corte ha chiarito che " in tema di imposta comunale sugli immobili, il provvedimento di attribuzione della rendita, una volta divenuto definitivo (per mancata impugnazione da parte del contribuente, unico legittimato a tanto, o per intervenuta definitività del relativo giudizio di impugnazione), vincola non solo il contribuente ma anche l'ente impositore tenuto per legge ad applicare l'imposta unicamente sulla base di quella rendita, la quale costituisce il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per l'imposizione fiscale che la legge commisura a tale dato, con la conseguenza che il contribuente, in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento emesso dal Comune relativo all'imposta comunale sugli immobili, non può proporre doglianze relative alla determinazione della rendita, che avrebbero dovuto essere proposte in diversa causa (pregiudiziale rispetto a quella relativa alla liquidazione dell'ICI) e con diverso legittimato passivo (Agenzia del Territorio)" (Cass. n. 16215 del 09/07/2010; Cass. n. 9894 del 19/04/2017).

Nella fattispecie, il contribuente ha impugnato gli avvisi emessi dal Comune, ritenendo illegittima la rendita e la classificazione, senza aver previamente impugnato nei termini – con ricorso nei confronti dell'Agenzia del Territorio – la classificazione risultante dalle visure catastali (come si evince dagli atti impositivi).

9. Quanto alla censura relativa alla qualificazione dei cespiti come dotati di autonomia funzionale e reddituale in quanto destinati all'attività industriale di lavorazione di cereali, essa risulta inammissibile, giacchè la ricorrente nel censurare la violazione degli artt. 51 e 52 citati, ha introdotto surrettiziamente una rivisitazione del merito della controversia.

Essa si è limitata a contrapporre alle argomentazioni dei giudici di merito proprie valutazioni su elementi di fatto (ubicazione dei fondi, utilizzabilità degli stessi), finendo per formulare una richiesta di riesame del merito della lite non consentita in questa sede di legittimità.

Ne consegue che non appare sufficiente l'astratto e generico riferimento alle menzionate norme per censurare la declaratoria di illegittimità della rettifica, essendo, invece, indispensabile che il ricorrente indichi – censura mancante – in modo specifico non solo i canoni in concreto non osservati, ma anche e soprattutto il modo in cui il giudice si sia da essi discostato (Cass. n. 16175/2017).

10. Anche il terzo motivo è destituito di fondamento.

Il porto franco è dato dall'insieme delle installazioni portuali considerate nella loro totalità (dallo specchio acqueo ai magazzini situati in ambito portuale) con la conseguenza che tutte le operazioni compiute in ambito portuale (imbarco, sbarco, manipolazione, trasformazione industriale) sono esenti dai dazi doganali; il punto franco concerne invece una parte del porto e non si differenzia dal porto franco se non per l'ampiezza del territorio coinvolto. I depositi franchi, i punti franchi e gli altri analoghi istituti sono assimilati ai territori extra-doganali (testo unico di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 2, comma 5), di cui al testo unico D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 132, 164, 166 e 254.

Le misure di favore che vengono assicurate all'attività d'impresa nelle zone franche, dalle condizioni di agevolazione dei prelievi fiscali e doganali a eventuali incentivi ed esenzioni, sono finalizzate al rilancio del sistema economico consentendo libertà di transito alle merci (cit. all. VIII, art. 1).

In altri termini, tutte le operazioni compiute in ambito portuale (imbarco, sbarco, manipolazione, trasformazione industriale) sono esenti dai dazi doganali.

Tuttavia, l'esenzione dal pagamento dei dazi e imposte similari concerne esclusivamente le merci e le operazioni commerciali ivi svolte, non potendosi dilatare la prevista esenzione anche alle imposte comunali sui cespiti ubicati nel porto franco; ciò in quanto la norma di esenzione totale o parziale da una debenza tributaria, poichè configura una deroga sostanziale rispetto al principio generale posto dalla legge ordinaria, ha natura speciale ed è pertanto di stretta interpretazione.

Ne consegue che essa non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente e tassativamente indicate dalla normativa di riferimento atteso il divieto non solo di interpretazione analogica a cui sostanzialmente si perverrebbe in caso contrario, ma anche di interpretazione estensiva ex art. 14 disp. prel. c.c. con riferimento alla legge speciale (Cass. Sen. n. 10646/2005; Cass. n. 6627/2009).

10. L'ultima censura è inammissibile, in quanto trova il suo fondamento in un provvedimento che sarebbe stato emesso dall'Agenzia nell'anno 2014, il cui contenuto non è stato trascritto nel ricorso.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio sostenute dal Comune di Trieste che liquida tenuto conto della mera costituzione senza esplicazione di difese in Euro 7.000,00 oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a come per legge;

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 de1 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2019

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