Cassazione, sentenza n. 13787 del 22/05/2019

Sentenza n. 13787 del 22/05/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
13787
Data
22/05/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Per l’ICI 2008, la CTR aveva riconosciuto l’esenzione a un ente non commerciale dopo aver qualificato come assistenziale e non lucrativa l’attività ricettiva svolta negli immobili, rilevando corrispettivi simbolici e un volume d’affari medio mensile di 499 euro, idoneo soltanto a coprire i costi. Il Comune sosteneva che mancasse il requisito oggettivo dell’agevolazione, ma la Corte osserva che la censura investe il giudizio di fatto compiuto in appello. Essendo stato applicato il principio della verifica concreta delle modalità non commerciali dell’attività, il ricorso è dichiarato inammissibile.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1.- La Congregazione I., proprietaria di immobili, ha impugnato l'avviso di accertamento ICI dell'anno 2008 deducendo di avere diritto alla esenzione dall'imposta ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i).

2.- La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso; la Congregazione ha proposto appello che è stato accolto dalla Commissione regionale del Lazio, ritenendo non dovuta l'imposta per la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'esenzione.

3.- Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione Roma Capitale, affidandosi ad un unico motivo. Alla pubblica udienza del 4 aprile 2019 il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso, i procuratori hanno insistito in atti.

Motivi della decisione

4.- Con l'unico motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i);

4.1- La CTR ha ritenuto che negli immobili oggetto di imposizione siano svolte attività ricettive assistenziali che non hanno fine di lucro, e quindi non per il mercato e non in condizioni di concorrenza. In particolare la Commissione ha verificato il volume d'affari medio mensile di ciascuno degli immobili in questione (Euro 499, 00) e lo ha considerato esiguo, idoneo a coprire solo i costi di gestione Roma Capitale osserva che il diritto alla esenzione spetta solo quando oltre al requisito soggettivo (natura di ente non commerciale) sussista anche il requisito oggettivo e cioè la finalità di culto e comunque che il volume d'affari in questione non può considerarsi esiguo.

4.2. Il motivo è inammissibile, in quanto si traduce in una censura sul giudizio di fatto operato dalla Commissione.

5.- Si deve premettere che la CTR si è attenuta principio di diritto più volte affermato da questa Corte, in materia di esenzione dall'ICI per gli enti non commerciali. Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), nel testo ratione temporis applicabile ha stabilito che l'esenzione si applica, sussistendo il requisito soggettivo e cioè la natura non commerciale dell'ente (che qui non è in discussione), alle attività indicate nella medesima lettera "che non abbiano esclusivamente natura commerciale".

Per giurisprudenza costante di questa Corte, il requisito oggettivo ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 7 (nella formulazione vigente per le annualità 2004/2005) è "rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale". (Cass. civ. sez. V 10754/2017; Cass. civ. sez. V n. 5041/2015). Più di recente, questa Corte ha precisato che l'esenzione prevista in favore degli enti non commerciali del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa UE ove abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica, dovendo intendersi tale, secondo il diritto dell'Unione (decisione 2013/284/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012), l'attività svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico (Cass. n. 4066/2019).

5.1.- Nella fattispecie la CTR ha verificato la natura della attività svolta in questi immobili, classificandola come attività ricettiva per fini sociali (ospitalità a parenti di malati, a studenti in condizioni disagiate) e il volume d'affari, concludendo che si tratti di compensi simbolici, idonei solo a coprire i costi di gestione.

Si tratta di un giudizio in fatto, di cui in questa sede non si può chiedere la revisione, posto che il principio di diritto applicato è corretto e conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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