Cassazione, sentenza n. 13796 del 22/05/2019
Sentenza n. 13796 del 22/05/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 13796
- Data
- 22/05/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La CTR aveva annullato quattro accertamenti ICI, relativi agli anni dal 2007 al 2010, considerando la servitù perpetua di uso pubblico costituita sulle aree private come un diritto del Comune idoneo a escludere l’imposta. La Corte afferma che questa servitù, destinata all’utilizzo della collettività, appartiene a una categoria autonoma di diritti reali pubblicistici e non coincide con il diritto d’uso previsto dalla disciplina ICI; soggetto passivo resta quindi il proprietario. Il ricorso comunale è accolto e, cassata la sentenza, la causa è decisa nel merito con rigetto dell’impugnazione originaria.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. Con il ricorso proposto per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale della Lombardia in data 16 giugno 2016, con n. 4088, il Comune di Curno investe la Corte della questione della debenza dell'Ici su aree gravate di servitù di uso pubblico (nella specie: aree in proprietà, pro quota, della srl Q., su cui, per contratto con esso ricorrente, è stata costituita una servitù perpetua di uso pubblico).
2. La commissione ha deciso per la non debenza dell'imposta pretesa dal Comune con quattro avvisi di accertamento relativi agli anni dal 2007 al 2010, richiamando il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 4 (secondo il quale l'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero su cui il comune ha un diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie) e affermando che la servitù in oggetto è un "diritto reale di godimento su beni privati in favore della collettività", spettante al Comune e riconducibile all'art. 825 c.c.
3. Con i tre motivi del ricorso per cassazione, il Comune sostiene che la commissione, affermando quanto sopra, ha falsamente applicato il D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 3 e 4, gli artt. 825 e 1021 c.c. e il D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 3 e ha "omesso di individuare la ratio del prelievo tributario".
4. Il Comune di Curno resiste con controricorso.
5. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2. La servitù di uso pubblico è definibile come diritto di uso di beni privati da parte di una collettività di persone non individuate. Un diritto diverso dalla servitù come definita dall'art. 1027 c.c. ("peso imposto su un fondo a vantaggio di altro fondo appartenente a diverso proprietario") per l'assorbente ragione del difetto di predialità (mancanza di un fondo dominante), e invece uno ius in re aliena di natura reale e pubblicistica, determinativo dell'impossibilità per il proprietario del fondo asservito di opporsi al relativo uso da parte dei componenti la collettività, riconducibile ad una autonoma categoria di diritti reali parziari, con base normativa rinvenibile nella seconda parte dell'art. 825 c.c. (Diritti demaniali su beni altrui. 1. Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi), la cui titolarità spetta all'ente pubblico, non in quanto tale, ma in quanto ente esponenziale della collettività utilizzatrice. Va peraltro notato che il proprietario, sebbene non più uti dominus e in via esclusiva, ma come parte della collettività impersonata dal comune mantiene il possesso degli immobili in questione.
4. Atteso il (già ricordato) disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 4 e stante la autonomia del diritto reale parziario in questione rispetto ai diritti reali indicati dall'articolo – autonomia di più immediata evidenza per quanto concerne i diritti di usufrutto, abitazione, enfiteusi e superficie, ma evidente anche rispetto al diritto d'uso (art. 1021 c.c.) al quale la servitù d'uso pubblico è stata talvolta avvicinata non correttamente (in primo luogo perchè il diritto d'uso ha per contenuto la facoltà, spettante all'usuario, di godimento diretto del bene altrui laddove, nel caso di servitù di uso pubblico, tale facoltà non spetta all'ente titolare del diritto ma alla collettività di riferimento e in secondo luogo perchè il diritto d'uso è necessariamente a tempo, come precisato da questa Corte con la sentenza 14 settembre 1991, n. 9593, laddove la servitù di uso pubblico, essendo correlata ad un bisogno duraturo della collettività di riferimento, è tendenzialmente perpetua) -, soggetto passivo dell'imposta per immobili la cui proprietà sia limitata in funzione dell'interesse collettivo non può che essere, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1 e art. 3, il proprietario.
5. Il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.
6. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere ed è pertanto possibile decidere la causa nel merito (art. 384 c.c.): il ricorso originario, proposto dalla odierna resistente conto i quattro avvisi di accertamento notificatile dal Comune di Curno, va dichiarato infondato e va rigettato.
7. Le spese del merito devono essere compensate in ragione dello sviluppo della vicenda processuale.
8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della srl Q.;
compensa le spese del merito;
condanna la srl Q. a rifondere al Comune di Curno le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4500,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 12 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019
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