Cassazione, sentenza n. 22458 del 22/05/2019

Reati tributari - Omesso versamento IVA - Illiquidità dell'impresa - Sanzioni - Ne bis in idem - Insussistenza.

Tipologia
Sentenza
Numero
22458
Data
22/05/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’amministratrice di una società era stata condannata per omesso versamento dell’IVA dichiarata e sosteneva, tra l’altro, la prescrizione, la duplicazione rispetto alla sanzione tributaria applicata alla società e la forza maggiore derivante dalla crisi finanziaria. La Corte esclude il ne bis in idem perché la sanzione amministrativa colpisce la persona giuridica, mentre quella penale riguarda la persona fisica, e ritiene che le difficoltà economiche allegate non dimostrino una forza maggiore idonea a escludere il dolo generico. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e alla somma destinata alla Cassa delle ammende.

Massima

Non sussiste la violazione del principio del ne bis in idem convenzionale nel caso in cui con la sentenza di condanna per reati tributari commessi in qualità di amministratore di una società sia disposta, nei confronti della società, anche la sanzione tributaria. Le sanzioni conseguenti alle violazioni tributarie disposte nei confronti della persona giuridica e non della persona fisica non determinano i presupposti per ravvisare una duplicazione di sanzioni nei confronti del medesimo soggetto a seguito delle medesime condotte, difettando il connotato ineludibile della identità dei soggetti sanzionati. Infatti, per l'applicazione del divieto del bis in idem, deve essere la stessa persona ad essere sottoposta ad una doppia sanzione per uno stesso fatto. Pertanto, è legittima la condanna dell'amministratore per il reato di omesso versamento IVA di cui all'art. 10 ter del d.lgs. 74/2000 anche nel caso in cui la società abbia versato la sanzione amministrativa del 30% per l'imposta non versata. Nel caso di specie risulta anche inapplicabile la scriminante della forza maggiore a causa di dissesto finanziario della società, il cui legale rappresentante rimane punibile per dolo generico.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza del 26 giugno 2017, ha confermato la condanna inflitta a I.M. dal Tribunale di Roma il 11 gennaio 2016 per il reato D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 10-ter commesso quale legale rappresentante della s.r.l. Immobiliare Isnello 69 per l'omesso versamento dell'Iva per l'anno di imposta 2008.

2. Il difensore di I.M. ha proposto il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 26 giugno 2017.

2.1. Con il primo motivo si eccepisce la prescrizione del reato che, tenuto conto della consumazione del reato il 27 dicembre 2009, dell'entità della pena e dell'aumento per l'interruzione, sarebbe maturata il 26 giugno 2017, quindi prima della sentenza di appello.

Si rileva altresì che la sospensione della prescrizione tra il 31 ottobre 2014 ed il 5 marzo 2015 per il rinvio dell'udienza su richiesta del difensore avrebbe una durata di 60 giorni ex art. 159 c.p., comma 1, n. 3, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, perciò al più sarebbe maturata prima del deposito della motivazione della sentenza poi impugnata.

Tenendo invece conto del periodo complessivo di sospensione condizionale della pena, la prescrizione sarebbe maturata prima della presentazione del ricorso per cassazione: la Corte di Cassazione dovrebbe dichiarare l'estinzione del reato salva la sussistenza dei presupposti ex art. 129 c.p.p., comma 2.

2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) quanto al rigetto del motivo di appello con cui si chiedeva l'applicazione dell'art. 649 c.p.p. alla luce delle sentenze della Cedu.

La sanzione amministrativa irrogata sarebbe la sopratassa del 30% per il mancato pagamento dell'Iva. Secondo il ricorrente vi sarebbe quindi identità del fatto e l'irrogazione di una sanziona tributaria per lo stesso fatto.

La Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto laddove ha ritenuto che la sanzione tributaria sia stata irrogata ad un soggetto diverso – la s.r.l. – da quella penale inflitta alla ricorrente; si contesta anche il principio di diritto espresso da questa Corte sul punto.

Per la ricorrente, il fatto dell'omesso versamento sarebbe stato commesso non da I.M. persona fisica, ma da quest'ultima nella qualità di legale rappresentante; l'omesso versamento sarebbe pertanto stato commesso dalla società, rappresentata da I.M., e non dalla ricorrente persona fisica.

Il ricorso richiama il principio della responsabilità penale personale, la mancanza di penale responsabilità degli enti; ritenere che non vi sia stata duplicazione di sanzioni sarebbe un artificio lessicale.

Si chiede una revisione critica dell'orientamento richiamato dalla Corte di Cassazione, ritenendo insussistente la dualità tra persona fisica e persona giuridica rappresentata, in adesione alle sentenze della Cedu.

2.3. Con il terzo motivo, si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento alla parte della sentenza nella quale la Corte di appello ha ritenuto che non fosse stata data prova della definitività della sanzione tributaria. Si rileva che sin dal primo grado erano state prodotte le cartelle di pagamento notificate alla società, divenute definitive e quindi esecutive perchè non impugnate.

Dopo i richiami all'effetto novativo della rateizzazione, si afferma che ai fini della valutazione del bis in idem era ultroneo richiedere l'avvenuta estinzione del debito e della sanzione con l'integrale pagamento, essendo sufficiente verificare la presenza del precedente giudicato. Tale richiesta avrebbe violato l'art. 649 c.p.p. in relazione agli artt. 50, 51 e 52 del CDFUE. Si rileva di aver depositato anche l'accertamento con adesione presentata dalla società ed il pagamento della prima rata, anche avvenuto mediante compensazione e pignoramento presso terzi sui conti correnti della società e sui clienti. La decisione della Corte di appello sarebbe quindi incoerente con le produzioni della difesa e con le dichiarazioni dei testi e fondata solo sui richiami astratti alla giurisprudenza, senza valutare la documentata estinzione della sanzione. Si chiede quindi una revisione degli orientamenti della Corte di Cassazione sul cd. ne bis in idem rispetto alla ulteriore sanzione afflittiva tributaria relativa allo stesso fatto materiale, l'omesso versamento di quanto dichiarato.

Quanto alla richiesta di pagamento della sanzione tributaria sarebbe stata operata una confusione con il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13 che richiede il versamento ai fini dell'estinzione del reato. L'accoglimento del motivo determinerebbe l'assoluzione della ricorrente per non aver commesso il fatto.

2.4. Con il quarto motivo si deducono i vizi della motivazione e della mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606 c.p.p., lett. e) e d).

Si deduce la contraddittorietà della motivazione per aver dato atto dell'esistenza di difficoltà finanziarie derivanti dagli omessi o tardivi pagamenti fatti dal maggior cliente della società che avevano generato i debiti con l'Inps e l'erario risalenti alla gestione precedente della società, senza però tenerne poi conto. La ricorrente si sarebbe quindi trovata a non disporre dei fondi necessari per pagare l'imposta o tenerla al di sotto della soglia.

La Corte di appello avrebbe acriticamente disatteso tali emergenze processuali ritenendole ininfluenti quale causa di esclusione dell'elemento soggettivo, perchè non rientranti nella forza maggiore ma scelte imprenditoriali.

La Corte territoriale avrebbe quindi erroneamente ritenuto non necessaria la prova testimoniale richiesta a precisazione dell'indisponibilità dei fondi necessari al pagamento dell'imposta, facendo dei richiami giurisprudenziali sganciati dal caso concreto, mentre la prova di tale assoluta indisponibilità avrebbe avuto rilevanza ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'inadempimento dovuto a forza maggiore.

Quanto all'irrilevanza del mancato pagamento delle fatture sulla nascita dell'obbligazione tributaria a carico dell'emittente, ritenuta dalla Corte di appello in base al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 6 e 21, si osserva che tale realtà giuridica andrebbe calata nella situazione attuale, fatta di pagamenti dilazionati e di crisi economica, e rapportata alle norme relative ai rapporti tra i soggetti e settore pubblico. In tali casi possono essere emessi semplici preavvisi e/o fatture differite, per cui il momento del versamento dell'imposta è differito al momento del pagamento e consentito dalla effettiva disponibilità delle somme.

Il primario cliente della società era la Abbanoa s.p.a., ente partecipato da diversi enti locali, comuni provincie e comunità montane del nord della Sardegna; pertanto la società ha dovuto emettere le fatture verso l'ente pubblico mascherato da s.p.a., pur se rispetto a prestazioni rese in base a bandi di gara pubblici, non potendo emettere le fatture differite.

Il mancato pagamento dell'Iva sarebbe dovuto all'omesso o tardivo pagamento delle fatture.

Quanto all'argomento adoperato dalla Corte di appello che la ricorrente non avrebbe adoperato il suo patrimonio personale per pagare il debito tributario, ripreso da una sentenza della terza sezione della Corte di Cassazione, si rileva che in primo grado è stata depositata una perizia dalla quale emergerebbe che la ricorrente ha cercato di adempiere l'obbligazione tributaria con gli scarsi mezzi a sua disposizione, utilizzando il patrimonio della società ed il suo; non essendo proprietaria di immobili, ha rinunciato al compenso dimostrando di aver posto in essere ciò che le era possibile per pagare l'Iva su fatture non pagate dal cliente.

Si richiamano le deposizioni dei testi della difesa sul quadro economico e finanziario in cui è maturato l'inadempimento dell'Iva.

Non sarebbe stata data rilevanza al fatto che il pagamento con rateizzazione dei debiti contributivi, richiesto dal precedente amministratore, era indispensabile per ottenere il rilascio del Durc e garantire la sopravvivenza della società, nonchè per reperire le somme per il pagamento delle imposte.

Si invoca quindi o la forza maggiore o l'applicazione analogica in bonam partem dello stato di necessità ex art. 54 c.p., tenuto conto dell'esistenza di una situazione economico -finanziaria che rasentava lo stato di insolvenza.

Si contesta altresì che il mancato pagamento dell'Iva possa essere ritenuto una scelta imprenditoriale, poichè la ricorrente già trovò la rateizzazione dei debiti Inps e poteva subire gli effetti di tali inadempimenti, come poi accaduto con le azioni esecutive e l'attivazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48-bis da parte della Abbanoa s.p.a.

In sintesi, sarebbe avvenuto il pagamento delle somme rateizzate per i contributi previdenziali ed altre imposte in luogo dell'accantonamento dell'Iva; inoltre le somme dovute da Abbanoa s.p.a. sono state pignorate per effetto della comunicazione all'erario ex art. 48-bis citato.

I pignoramenti eseguiti da Equitalia hanno poi privato la società di ogni mezzo finanziario.

La motivazione della sentenza impugnata sui motivi di appello con cui si prospettavano tali argomentazioni sarebbe pertanto apparente, perchè la Corte di appello si sarebbe limitata a riportare le massime delle sentenze della Corte di Cassazione.

Quanto alla prova richiesta, si rappresenta che il funzionario di Abbanoa s.p.a. avrebbe dovuto chiarire che i pagamenti furono solo formalmente erogati alla società ma in concreto corrisposti al concessionario per la riscossione.

Il teste P., redattore della perizia contabile, avrebbe dovuto chiarire l'assoluta indisponibilità delle somme per l'accantonamento ed il versamento dell'imposta dovuta.

La corte territoriale avrebbe rigettato la richiesta senza motivare sulla irrilevanza della prova e considerare i principi espressi da Cass. Sez. 3 n. 37301 del 9 settembre 2014 quanto all'assenza del dolo.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto correttamente la Corte di appello ha ritenuto che il reato non fosse prescritto all'atto della decisione.

1.1. La stessa ricorrente rappresenta infatti l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione ed afferma che la prescrizione sarebbe maturata, ritenendo la durata della sospensione per 60 giorni e non per tutto il periodo del rinvio dell'udienza, dopo la decisione della Corte di appello, nelle more del deposito della sentenza.

Pertanto, all'atto della decisione, che è rappresentata dalla lettura del dispositivo e non dal deposito della sentenza, il reato non era prescritto.

1.2. Il periodo di durata della sospensione è stato poi erroneamente calcolato dalla ricorrente perchè la durata di 60 giorni concerne esclusivamente, in base al chiaro testo dell'art. 159 c.p., la sospensione del processo per impedimento delle parti e non dei difensori. Diversa risulta invece la causa della sospensione dell'udienza e della richiesta di rinvio effettuata dalla difesa all'udienza de quo.

1.3. Va ricordato che l'estinzione del reato, maturata – come in questo caso dopo la decisione di appello, può essere dichiarata solo se il ricorso sia ritenuto ammissibile, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, per altro ribadito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 – 01.

La giurisprudenza è costante nel negare, in presenza di un ricorso per cassazione inammissibile, la rilevabilità ex officio della prescrizione maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, a prescindere dal fatto che detta causa estintiva si sia verificata prima o dopo la presentazione del ricorso.

Analogamente, è inammissibile il ricorso proposto unicamente per fare valere la prescrizione maturata nell'arco temporale compreso tra la decisione impugnata e la presentazione dell'impugnazione.

Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza Ricci, in motivazione, l'inammissibilità dell'impugnazione paralizza, sin dal suo insorgere, i poteri decisori del giudice, il quale, al di là dell'accertamento di tale profilo processuale, non è abilitato a occuparsi del merito e a rilevare, a norma dell'art. 129 c.p.p., cause di non punibilità, quale l'estinzione del reato per prescrizione, sia se maturata successivamente alla sentenza impugnata sia se verificatasi in precedenza, nel corso cioè del giudizio definito con tale sentenza, destinata a rimanere immodificabile, proprio perchè contrastata da una impugnazione inammissibile.

1.4. Orbene, può anticiparsi che la prescrizione, maturata il 21 febbraio 2018, non può essere rilevata per l'inammissibilità del ricorso per cassazione per i motivi che seguono.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato perchè contrario al, costante orientamento della Corte di Cassazione.

2.1. Le argomentazioni esposte nel ricorso non sono idonee a far modificare tale orientamento: nel ricorso si fa confusione tra la responsabilità della persona giuridica a fini tributari quale contribuente, che può colpire l'ente che è portatore di una sua soggettività autonoma, e la responsabilità penale personale dell'amministratore della società persona giuridica, collegata all'inadempimento doloso dell'obbligo giuridico di versamento dell'Iva, a seguito della sottoscrizione, in base al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 1, comma 4 e 8, della dichiarazione a fini Iva.

2.2. Vanno pertanto ribaditi i principi espressi da Cass. Sez. 3, n. 35156 del 01/03/2017, Palumbo, Rv. 270913, in tema di confisca, e da Cass. Sez. 3, n. 54372 del 16/10/2018, Benedetti, sul reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-quater: non sussiste la violazione del principio del ne bis in idem convenzionale, come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo nella causa A e B c. Norvegia del 15 novembre 2016, nel caso in cui con la sentenza di condanna per reati tributari commessi in qualità di amministratore di una società sia disposta, nei confronti della società, anche la sanzione tributaria.

Le sanzioni conseguenti alle violazioni tributarie sono state disposte nei confronti della persona giuridica e non della persona fisica: sono dunque insussistenti i presupposti per ravvisare una duplicazione di sanzioni nei confronti del medesimo soggetto a seguito delle medesime condotte, difettando il connotato ineludibile della identità dei soggetti sanzionati.

2.3. La Corte di Cassazione, con la sentenza Palumbo, ha ricordato che la Corte di giustizia UE, IV sezione, nella sentenza 5 aprile 2017, Orsi (C-217/15) e Baldetti (C-350/15), ha posto un punto fermo in relazione alla legittimità dell'articolazione normativa del doppio binario punitivo in materia tributaria nel nostro ordinamento.

La Corte di giustizia UE ha affermato che "L'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto dopo l'irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta ad una società dotata di personalità giuridica, mentre detti procedimenti penali sono stati avviati nei confronti di una persona fisica", sottolineando la necessità, per l'applicazione del divieto di bis in idem, che debba essere la stessa persona ad essere sottoposta ad una doppia sanzione per uno stesso fatto.

2.4. Correttamente la Corte di appello ha rigettato la questione, perchè dalle stesse affermazioni della difesa emerge che tale ipotesi non ricorre nel caso in esame, nel quale le sanzioni sono state disposte nei confronti della persona giuridica.

3. Il terzo motivo è assorbito dall'inammissibilità del secondo, essendo del tutto irrilevante stabilire la sussistenza di un accertamento definitivo nei confronti della persona giuridica, in presenza di una duplicità di soggetti che impedisce l'applicazione del bis in idem, anche nella prospettiva della giurisprudenza comunitaria.

4. E' manifestamente infondato il quarto motivo con il quale si deduce il vizio ex art. 606 c.p.p., lett. d).

4.1. Va premesso che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nel giudizio di appello, costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicchè il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Cass., Sez. Un., 24 gennaio 1996, Panigoni; Sez. 1, 11 novembre 1999, Puccinelli).

Sussiste tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonchè quando l'incombente richiesto sia decisivo nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze o sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Cass. Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228).

L'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello; è pertanto incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato (cfr. Cass. Sez. 3, 29 luglio 1993, n. 7908, Giuffida, rv. 194487; Sez. 1, 15 aprile 1993, Ceraso).

La mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello può costituire violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d), solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603 c.p.p., comma 2; cfr. Cass., Sez. 5, 8 maggio 2008, n. 34643, De Carlo, rv. 240995) mentre l'error in procedendo è rilevante e configurabile ex art. 606 c.p.p., lett. d), soltanto quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti decisiva, cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa.

La valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice di merito (ex plurimis, Cass., Sez. 4, 14 marzo 2008, n. 23505, Di Dio, rv. 240839).

4.2. Orbene, la Corte di appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione con motivazione immune da vizi poichè ha rilevato che i testi di cui si chiedeva l'escussione erano stati esaminati sugli stessi punti; dunque, la prova non assumeva alcun valore di novità e correttamente è stata ritenuta non necessaria ai fini della decisione, potendo il processo essere deciso allo stato degli atti.

4.3. Quanto poi al vizio della motivazione, deve rilevarsi che la ricorrente sostiene che la Corte di appello non avrebbe valutato, o adeguatamente valutato, elementi di prova prodotti dalla difesa. In sostanza, si deduce un travisamento della prova per omissione, senza però adempiere al necessario onere di allegazione. Sul punto pertanto il motivo è inammissibile per genericità.

5. Il quarto motivo è manifestamente infondato perchè la tesi difensiva, quanto al dolo ed alla forza maggiore, è contraria al costante orientamento espresso dalla Corte di Cassazione; orientamento invece seguito dalla Corte di appello con una motivazione del tutto immune da vizi.

5.1. In punto di diritto, secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 37424 del 28/03/2013, Romano, Rv. 255757), a cui si aderisce, il reato D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 10-ter è punibile a titolo di dolo e consiste nella coscienza e volontà di non versare all'Erario l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, sottoscritta dal contribuente, non essendo richiesto che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte.

La prova del dolo generico è insita nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia, entro il termine lungo previsto.

Il debito verso il fisco relativo ai versamenti IVA è normalmente collegato al compimento delle operazioni imponibili. Ogni qualvolta il soggetto effettua tali operazioni riscuote già (dall'acquirente del bene o del servizio) l'IVA dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l'Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria. L'introduzione della norma penale, stabilendo nuove condizioni e un nuovo termine per la propria applicazione, estende evidentemente la detta esigenza di organizzazione su scala annuale.

Hanno altresì affermato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che non può, quindi, essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non far debitamente fronte alla esigenza predetta.

5.2. La giurisprudenza successivamente formatasi ha osservato che il reato de quo è a dolo generico; il dolo del reato in questione è integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità.

Il mancato pagamento alla scadenza del termine concretizza il dolo; come correttamente osservato da Cass. Sez. 3, n. 43599 del 09/09/2015, Mondini, Rv. 265262, la scelta di non pagare l'imposta dovuta prova il dolo.

Le ragioni per cui l'obbligato non versa l'Iva già oggetto della dichiarazione sono relative ai motivi a delinquere; pertanto, la scelta imprenditoriale attiene ai motivi e non esclude minimamente la sussistenza del dolo.

Come correttamente affermato dalla sentenza Mondini, alla cui motivazione si rimanda per la ricostruzione sistematica, la forza maggiore sussiste solo e in tutti quei casi in cui la realizzazione dell'evento stesso o la consumazione della condotta antigiuridica è dovuta all'assoluta ed incolpevole impossibilità dell'agente di uniformarsi al comando, mai quando egli si trovi già in condizioni di illegittimità.

Poichè la forza maggiore postula la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente, la Corte di Cassazione ha sempre escluso che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante (Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007, Cairone, Rv. 238986).

5.3. Va rilevato che nel motivo si prospettano letture alternative dei fatti e richieste di valutazione di una affermata realtà senza alcun riferimento alla disciplina giuridica sull'Iva e sull'obbligo di emissione delle fatture che esulano dal controllo di legittimità.

Correttamente la Corte di appello ha escluso che i fatti rappresentati concretizzassero l'assenza di dolo o la forza maggiore: i debiti con l'Inps e le rateizzazioni erano pregressi, quindi per nulla imprevedibili ed inoltre frutto di una condotta illegittima; il pagamento tardivo di una fattura fa parte della normale attività imprenditoriale.

Non risulta che a fronte dell'esistenza delle difficoltà economiche affermate, si sia provveduto alla ricapitalizzazione della società: nè può consentirsi che il mancato pagamento dell'Iva dovuta costituisca una forma di finanziamento della società, a fronte dello svolgimento dell'attività economica e dell'affermazione effettuata anche nel ricorso che tale mancato pagamento è stato dovuto proprio alla necessità di non bloccare l'attività economica, il pagamento del pregresso e non perdere i requisiti per il Durc. Tali circostanze di fatto sono state valutate dalla Corte di appello, così come dal giudice di primo grado, ma correttamente è stato escluso che concretizzino la mancanza di dolo o la forza maggiore.

5.4. Manifestamente infondato in diritto è il motivo con cui si invoca l'applicazione analogica della scriminante dello stato di necessità.

Va ribadito il principio espresso da Cass. Sez. 3, n. 38593 del 23/01/2018, Del Stabile, Rv. 273833 – 01, per cui il principio della non esigibilità di una condotta diversa – sia che lo si voglia ricollegare alla ratio della colpevolezza riferendolo ai casi in cui l'agente operi in condizioni soggettive tali da non potersi da lui "umanamente" pretendere un comportamento diverso, sia che lo si voglia ricollegare alla ratio dell'antigiuridicità riferendolo a situazioni in cui non sembri coerente ravvisare un dovere giuridico dell'agente di uniformare la condotta al precetto penale – non può trovare collocazione e spazio al di fuori delle cause di giustificazione e delle cause di esclusione della colpevolezza espressamente codificate, in quanto le condizioni e i limiti di applicazione delle norme penali sono posti dalle norme stesse senza che sia consentito al giudice di ricercare cause ultralegali di esclusione della punibilità attraverso l'analogia juris (fattispecie in tema di omesso versamento dell'IVA giustificata dal ricorrente con la crisi del mercato immobiliare e con i problemi finanziari della società da lui rappresentata).

6. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si condanna altresì la ricorrente al pagamento della somma di Euro 2.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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