Cassazione, sentenza n. 14030 del 23/05/2019

Sentenza n. 14030 del 23/05/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
14030
Data
23/05/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il giudizio riguardava l’impugnazione di ordinanze che avevano sospeso procedimenti relativi al silenzio-rifiuto su domande di rimborso IRPEG e ILOR, in presenza di una richiesta di definizione automatica degli imponibili. Dopo che il difensore aveva dichiarato cessato l’interesse perché i giudizi di merito erano stati definiti, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Ai fini delle spese ha comunque rilevato che le ordinanze di sospensione, avendo natura meramente ordinatoria e non decisoria, non erano autonomamente impugnabili.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 3302/2013 pubblicata il 12 luglio 2013 la Commissione Tributaria Centrale, sezione di Roma, ha rigettato il ricorso proposto dalla U. s.p.a. avverso la sentenza della Commissione Tributaria di II grado di Roma pubblicata il 12 maggio 1986 con la quale era stato dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla Cassa di Risparmio di Roma, successivamente confluita in U. s.p.a., avverso la decisione della Commissione Tributaria di I grado di Roma pubblicata il 24 settembre 1984 con la quale erano stati dichiarati inammissibili i ricorsi proposti dalla stessa Cassa di Risparmio di Roma avverso le ordinanze emesse il 10 ottobre 1983 con le quali erano stati sospesi i giudizi relativi alle impugnazioni del silenzio rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria sulle istanze di rimborso relative ad IRPEG ed ILOR per le annualità dal 1977 al 1980, ai sensi del D.L. n. 516 del 1982, art. 32, comma 3 rilevando che per gli imponibili relativi a dette annualità la stessa Cassa di Risparmio di Roma aveva chiesto la definizione automatica.

La Commissione Tributaria Centrale ha motivato tale pronuncia di inammissibilità considerando che le ordinanze con le quali viene sospeso il giudizio non hanno carattere decisorio limitandosi a sospendere temporaneamente il giudizio, per cui legittimamente il giudice dell'appello le aveva considerate non impugnabili.

U. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo con il quale si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4. In particolare si deduce che la Commissione Tributaria Centrale non avrebbe provveduto sulla reale istanza relativa all'annullamento della sentenza di secondo grado che si era espressa sull'inammissibilità del reclamo avverso l'ordinanza di sospensione del processo perchè prodotto oltre i termini di cui agli artt. 176 e 178 c.p.c. e perchè la sospensione non poteva comunque formare oggetto di reclamo, seguendo un iter logico giuridico che non teneva conto di quanto proposto con il ricorso.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente senza svolgere difese.

All'odierna udienza di discussione, il procuratore della società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al giudizio.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il procuratore della società ricorrente, pur non rinunciando formalmente al ricorso, ha dichiarato in udienza di non avere interesse al giudizio in quanto i giudizi di merito relativi all'ordinanza oggetto del presente giudizio sono stati definiti.

Le spese di giudizio vanno regolate secondo il principio della soccombenza virtuale.

In particolare il ricorso sarebbe comunque infondato in quanto il provvedimento di sospensione del giudizio, nel regime vigente ratione temporis e indipendentemente dalla tipologia legale di sospensiva, ha natura meramente ordinatoria regolatrice del processo non costituendo pronuncia sulla pretesa di merito dedotta in giudizio; pertanto non era suscettibile di autonoma impugnazione restando soggetta solo a revoca da parte del giudice che l'aveva emessa come da giurisprudenza pacifica già da vari decenni (Cass. 30 ottobre 1979 n. 5681 e successive tutte conformi).

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, vanno dunque poste a carico della ricorrente soccombente virtuale.

Non ricorrono i presupposti per il versamento del contributo unificata da parte del ricorrente soccombente. In tema di impugnazioni, la "ratio" del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse) (Cass. 2 luglio 2015, n. 13636).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 10.300, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2019

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