Cassazione, sentenza n. 14033 del 23/05/2019
Sentenza n. 14033 del 23/05/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 14033
- Data
- 23/05/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente aveva impugnato un estratto di ruolo relativo a dazi doganali, deducendo la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione della pretesa, assistita anche da iscrizione ipotecaria. La Cassazione ha dichiarato inammissibili le censure perché formulate in modo promiscuo, prive della necessaria indicazione degli atti e in parte dirette a ottenere una nuova valutazione dei fatti; anche le deduzioni su decadenza e prescrizione non superavano le preclusioni applicabili. Il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile e quello incidentale dell’agente della riscossione assorbito.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
R.M.G. adiva la C.T.P. di Pavia per impugnare l'estratto di ruolo, datato 14/2/2013 e recante crediti tributari per dazi doganali, di cui affermava di aver avuto conoscenza nell'ambito di un giudizio civile; sosteneva il ricorrente di non avere mai ricevuto notifica degli atti impositivi e delle cartelle di pagamento e contestava la pretesa tributaria, asseritamente prescritta, avanzata anche con iscrizione ipotecaria da parte dell'agente della riscossione.
Con sentenza n. 5398 del 19/10/2016 la C.T.R. della Lombardia respingeva l'appello del R. contro la pronuncia di primo grado, la quale aveva a sua volta rigettato il ricorso del contribuente; in particolare, il giudice d'appello rilevava che 1) col ricorso introduttivo era stata dedotta, a fondamento dell'eccepita prescrizione della pretesa erariale, l'omessa notifica della cartella di pagamento, dei ruoli e dell'avviso di accertamento, mentre nel corso del giudizio – ma senza rispettare le preclusioni processuali – si era sostenuta l'invalidità delle notificazioni perchè compiute ad un indirizzo diverso dalla residenza effettiva, 2) le notificazioni degli atti erano state eseguite nel domicilio fiscale conformemente alle risultanze anagrafiche nel luogo in cui il R. era residente, senza che assumessero rilievo nè una missiva del Comune di Milano riguardante una residenza diversa ma antecedente alle eseguite notificazioni, nè l'imposizione, da parte del Tribunale di Sorveglianza di assumere dimora altrove nell'ambito di un affidamento in prova al servizio sociale (fattispecie diversa dalla detenzione in carcere e dagli arresti domiciliari).
La C.T.R. respingeva altresì l'appello incidentale dell'agente della riscossione che eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e della cartella asseritamente non notificata.
Avverso tale decisione R.M.G. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Resistono con distinti controricorsi l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. (agente della riscossione), la quale propone a sua volta ricorso incidentale basato su tre motivi.
Hanno depositato memorie il ricorrente, Equitalia Servizi di Riscossione e il P.M..
Motivi della decisione
1. Col primo motivo R. deduce "violazione o falsa applicazione di norme di diritto – inesistenza della notifica dell'estratto di ruolo e delle cartelle di pagamento – necessità della notifica all'effettivo domicilio o residenza – necessità di invio di raccomandata al contribuente – violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. – inesistenza della notifica – violazione dello Statuto del Contribuente, artt. 1, 6, 10".
2. Il motivo è inammissibile.
Oltre ad aver cumulato, confusamente e ripetitivamente, in un unico motivo eterogenee censure (vizio di inesistenza delle notifiche, erronee statuizioni circa l'avvenuta notificazione di diversi atti, omessa prova dell'interruzione della prescrizione, invalidità della consegna di un atto al portiere dello stabile, mancato invio dell'avviso di deposito, omessa individuazione della residenza effettiva, mancata effettiva conoscenza degli atti fiscali, erronea statuizione circa l'ampliamento del thema decidendum), il ricorrente reitera le eccezioni di invalidità (anzi, di inesistenza) delle notificazioni degli atti della riscossione e del provvedimento impositivo e di prescrizione della pretesa tributaria senza confrontarsi con il testo della sentenza impugnata, senza riportare le difese svolte nei gradi precedenti, senza distinguere gli accertamenti in fatto (anch'essi inammissibilmente sottoposti al vaglio di legittimità) dalle argomentazioni in diritto (per giunta, solo genericamente accennate mediante richiamo a disposizioni normative) e, inoltre, senza trascrivere o indicare il contenuto dei documenti (solo genericamente richiamati) sui quali si basano le contestazioni.
Secondo orientamento consolidato di questa Corte, "Per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati causa petendi e petitum, nonchè degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perchè tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un'attività di estrapolazione della materia del contendere, che e riservata invece al ricorrente. Il requisito non è adempiuto, pertanto, laddove i motivi di censura si articolino in un'inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione della sentenza di primo grado." (tra le altre, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 13312 del 28/05/2018, Rv. 648924-01) e, ancora, "In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza – prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, – è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una sintesi funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto." (ex multis, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24340 del 04/10/2018, Rv. 651398-01).
3. Col secondo motivo si deduce "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti avvenuta decadenza dalla pretesa impositiva per mancato rispetto del termine di iscrizione a ruolo da parte del concessionario entro il termine di legge".
Col terzo motivo si deduce "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti avvenuta decadenza e prescrizione dalle pretese impositive".
4. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili per plurime ragioni.
In primis, le censure (riconducibili, stante la loro formulazione, all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) sono proposte "avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado" e l'art. 348-ter c.p.c., comma 5, esclude che tale decisione possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; la predetta norma (introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) si applica al ricorso de quo, la cui notificazione è successiva all'11 settembre 2012 (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 28174 del 5/11/2018).
Inoltre, il ricorrente afferma che "sin dal primo grado ha eccepito la mancata indicazione nell'estratto di ruolo impugnato delle cartelle esattoriali e della relativa iscrizione a ruolo", contestazione che lo stesso pone a fondamento dell'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo, asseritamente non esaminata: in realtà, è evidente che la contestazione predetta non introduce il thema della tempestività dell'iscrizione a ruolo e del rispetto dei termini decadenziali previsti dalla legge; il ricorso è lacunoso (e così pure il controricorso del contribuente in replica alle avversarie contestazioni circa la novità della questione), perchè non indica nè il momento nè le modalità con cui la censura (oggetto del secondo motivo) sarebbe stata formulata nei gradi di merito, nè – come esposto – può sostenersi che le originarie eccezioni relative a presunte carenze di annotazioni nell'estratto di ruolo o alla prescrizione della pretesa tributaria comprendessero anche la deduzione della decadenza dalla riscossione.
Infine, con specifico riferimento al terzo motivo, il ricorrente afferma l'erroneità della decisione della C.T.R. che avrebbe ritenuto interrotta la prescrizione per effetto della notificazione ad un indirizzo diverso dalla residenza dell'avviso di iscrizione ipotecaria; come già illustrato con riguardo al primo motivo, la censura è inammissibile nella parte in cui sottopone a questa Corte di legittimità un accertamento in fatto e, inoltre, per la mancata considerazione delle diverse conclusioni e rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata (la quale ha ritenuto, in sostanza, che non sia stata offerta prova idonea a dimostrare che la residenza effettiva era diversa da quella indicata nelle risultanze anagrafiche).
5. Col quarto motivo si censura la statuizione sulle spese per violazione dell'art. 91 c.p.c., poichè "la sentenza impugnata non esplicita alcun motivo in relazione alla condanna alle spese, se non quello della mera soccombenza, ed inoltro non fornisce motivazione alcuna rispetto agli eventuali parametri utilizzati per il calcolo e nemmeno rispetto alla rispondenza delle spese liquidate rispetto ai parametri tabellari stabiliti ex lege".
6. Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente non deduce le ragioni per le quali il criterio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. non sarebbe sufficiente a fondare la condanna del R..
Quanto alle altre censure, "in tema di spese processuali, inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell'avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale per l'importanza del giudizio presupposto e per la complessità delle questioni giuridiche trattate, atteso che, in applicazione del principio di autosufficienza, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci della tabella degli onorari e dei diritti che si ritengono violate" (Cass., Sez. 6-2, Sentenza n. 18190 del 16/09/2015, Rv. 636873-01).
7. In conclusione, il ricorso principale è inammissibile.
Il ricorso incidentale tardivo di Equitalia Servizi di Riscossione (notificato oltre il termine dell'art. 327 c.p.c., seppure nel rispetto del termine ex art. 371 c.p.c.) è assorbito dall'inammissibilità del ricorso principale.
8. Alla decisione fa seguito la condanna del ricorrente alla rifusione – in favore delle controricorrenti – delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri del D.M. Giustizia 8 marzo 2018 n. 37 (in proposito, e con riguardo all'applicabilità dei parametri fissati dal previgente D.M. n. 55 del 2014, Cass., Sez. 6-2, Sentenza n. 21205 del 19/10/2016, Rv. 641672-01).
9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale;
condanna il ricorrente a rifondere ad Agenzia delle Dogane le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 7.900,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito;
condanna il ricorrente a rifondere a Equitalia Servizi di Riscossione le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 7.900,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 16 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2019
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