Cassazione, sentenza n. 14034 del 23/05/2019

Sentenza n. 14034 del 23/05/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
14034
Data
23/05/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società chiedeva il rimborso dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti, mentre la CTR, pronunciando in sede di rinvio, aveva ritenuto provata la traslazione del tributo sui consumatori finali sulla base della documentazione acquisita e dell’incompletezza dei dati forniti al consulente tecnico. La Cassazione ha escluso che potesse riesaminare il materiale probatorio o ripetere il ragionamento presuntivo del giudice di merito, rilevando inoltre che la CTR aveva spiegato analiticamente perché si fosse discostata dalla consulenza. Il ricorso è stato quindi rigettato.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

La C.T.R. del Piemonte, con la sentenza n. 24/2010 dell'8/7/2010, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Dogane di Alessandria, riformava la sentenza resa dalla C.T.P. di Alessandria che aveva accolto l'istanza di rimborso, proposta dalla Società I. S.p.A., dell'imposta di consumo – pari ad Euro 5.179.515,63 – assolta sugli oli lubrificanti, indebitamente versata all'erario dall'1/1/2000 al 31/12/2000, escludendo il diritto al rimborso dell'imposta del 2003 fino alla concorrenza di Euro 445.101,00. Osservava la C.T.R. che, pur non potendosi porre in discussione la costituzionalità della L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione, il primo giudice non aveva tenuto conto di quanto emerso dalla C.T.U. in ordine all'imposta versata nell'anno 2003, in parte traslata sul consumatore finale, ragion per cui la sentenza impugnata doveva essere riformata. Rispetto al merito della questione, il giudice di appello dichiarava di avere riesaminato gli argomenti di entrambe le parti ed aggiungeva che, con l'ausilio della C.T.U., la sentenza impugnata era da confermare "in quanto non risulta provata la traslazione dell'imposta, salvo che per l'anno 2003".

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia delle Dogane; in accoglimento del primo, del terzo e del quarto motivo questa stessa Sezione – con la sentenza n. 10782 dell'8/5/2013 – cassava la pronuncia impugnata e rinviava ad altra sezione della C.T.R. del Piemonte per nuovo esame, demandando al giudice del rinvio il compito di verificare "l'esistenza o meno della traslazione del tributo sui consumatori finali prendendo in analitica considerazione, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria sopra evocata, gli elementi documentali offerti dalle parti e specificamente esaminando le refluenze di tali elementi sull'elaborato svolto dal c.t.u., parimenti ponderando il contenuto dello stesso in relazione agli argomenti difensivi esposti dall'Agenzia con specifico riferimento alla congruità, completezza ed esaustività degli accertamenti svolti dal consulente d'ufficio".

Con sentenza n. 1251/3/16 del 17/10/2016 la C.T.R. del Piemonte, in riforma della decisione di primo grado e accogliendo l'appello dell'Agenzia, dichiarava insussistente il diritto al rimborso richiesto e liquidava le spese del giudizio.

Avverso tale decisione la Società I. S.p.A. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La ricorrente e il P.M. hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2, e artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere la C.T.R. ritenuto provata la traslazione dell'imposta di consumo sul consumo in forza di presunzioni basate su circostanze non caratterizzate da gravità, precisione e concordanza e considerando o trascurando erroneamente altri elementi probatori (individuati e analizzati nel ricorso).

2. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, difatti, richiede al giudice di legittimità, come in un terzo grado di merito, di rivalutare il materiale probatorio, di compiere ulteriori accertamenti in fatto e di svolgere nuovamente il ragionamento presuntivo operato dalla C.T.R. in sede di rinvio.

In proposito si osserva che, "in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c." (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892-01), che "con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità" (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 29404 del 07/12/2017, Rv. 646976-01) e che "in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5" (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 1234 del 17/01/2019, Rv. 65267201).

3. Col secondo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nonchè violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) degli artt. 115, 116 e 61 c.p.c., poichè la C.T.R. si sarebbe immotivamente ed ingiustificatamente discostata dalle conclusioni del C.T.U. in ragione di una "evidente mancata lettura delle ragioni e della documentazione prodotta in atti dalla I." e, cioè, in considerazione della mancata esibizione, da parte della ricorrente, della documentazione aziendale.

4. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

La C.T.R. ha dettagliatamente illustrato le ragioni per cui ha ritenuto provata la traslazione dell'imposta de qua e inattendibili le risultanze della consulenza tecnica: "… va detto in primo luogo che il CTU non è stato messo in condizione di verificare la contabilità analitica della società appellata, avendo la parte esibito unicamente un bilancio "sezionale" e affermato di non potere fornire la contabilità di bilancio analitico per preteso rispetto di "segreto industriale"… ciò non ha reso possibile la ricostruzione analitica dei costi diretti delle materie prime per ramo di attività… lo stesso CTU riferiva peraltro che per il 2002 "l'imposta di consumo è rimasta a carico dell'azienda totalmente" e solo parzialmente nel 2003, con mera deduzione ragionieristica derivante dai bilanci sezionali, come si è detto insufficienti a specificare l'affermata traslazione. Parimenti, va tenuta in debito conto la mancata e non giustificata… esibizione delle formule dei prodotti, che non ha reso possibile il calcolo esatto del costo di ogni singolo prodotto, apparendo a tale stregua arbitraria e illogica l'imputazione dei costi, sulla base dei soli prospetti sezionali allegati dalla società appellata, ad opera del CTU. Trattasi di elementi tutti da valutarsi anche ex art. 116 c.p.c. che pone un generale dovere di lealtà e cooperazione a carico delle parti nel processo. Peraltro, la traslazione appare correttamente comprovata e deducibile, non in via meramente astratta e generica, bensì alla stregua delle risultanze documentali e del contraddittorio, ovvero secondo i criteri affermati dalla giurisprudenza di legittimità ut sopra indicati" (nel prosieguo della motivazione il giudice d'appello individua e analizza puntualmente specifici elementi probatori dai quali trae la prova dell'avvenuta traslazione dell'imposta oggetto di istanza di rimborso: listini di vendita utilizzati da I., verbali della Guardia di Finanza, dichiarazioni della clientela della I., prezzi rilevati e non contestati dall'odierna ricorrente, scritture contabili di registrazione delle fatture emesse, confronto tra il bilancio sezionale e il bilancio finale di esercizio, relazione degli amministratori).

Orbene, è evidente che esula dal sindacato della Corte di legittimità (ed è, dunque, inammissibile la sua proposizione) l'esame delle giustificazioni addotte dalla I. per spiegare la mancata produzione di una completa documentazione aziendale, circostanza dalla quale la C.T.R. ha tratto argomento di prova ex art. 116 c.p.c. (incensurabile col ricorso per cassazione) contro la società.

Parimenti inammissibile è la censura di insufficienza della motivazione, posto che la stessa è svolta con riferimento ad elementi probatori suscettibili, nella tesi della ricorrente, di una diversa valutazione (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Infondata è la doglianza riguardante il difetto di spiegazioni circa lo scostamento dalle conclusioni del C.T.U.: al contrario, proprio in adempimento del compito affidato da questa Corte con la pronuncia rescindente (verificare "congruità, completezza ed esaustività degli accertamenti svolti dal consulente d'ufficio"), la C.T.R. ha dettagliatamente illustrato le ragioni per le quali le risultanze peritali non possono essere accolte e sono, di contro, smentite da altri elementi probatori.

5. Col terzo motivo si deduce nullità della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per motivazione apparente.

6. Il motivo è inammissibile.

L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018, Rv. 650880-01).

Al contrario, la censura della ricorrente si dirige verso le affermazioni della C.T.R. riguardanti la sufficienza degli elementi, desunti dai documenti esaminati, per considerare dimostrata l'avvenuta traslazione dell'imposta: si denuncia, in sostanza, non già la mancanza di motivazione, bensì una motivazione non sufficiente o, più verosimilmente, non condivisa.

7. In conclusione, il ricorso è respinto.

8. Alla decisione fa seguito la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri del D.M. Giustizia 8 marzo 2018, n. 37 (in proposito, e con riguardo all'applicabilità dei parametri fissati dal previgente D.M. n. 55 del 2014, Cass., Sez. 6-2, Sentenza n. 21205 del 19/10/2016, Rv. 641672-01).

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere ad Agenzia delle Dogane le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 10.300,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2019

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