Cassazione, sentenza n. 14180 del 24/05/2019

Sentenza n. 14180 del 24/05/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
14180
Data
24/05/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava i compensi di riscossione addebitati in una cartella relativa all’IVA 2004; la CTR li aveva esclusi, ritenendo inapplicabile retroattivamente la disciplina sopravvenuta e attribuendo loro natura sanzionatoria. L’agente della riscossione aveva proposto ricorso per cassazione, ma successivamente vi ha rinunciato con accettazione della contribuente. La Corte non ha quindi esaminato il merito della questione: ha dichiarato estinto il giudizio e, conformemente alla richiesta di entrambe le parti, ha compensato integralmente le spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 7/29/12 del 27/01/2012 la CTR della Lombardia respingeva l'appello proposto da Equitalia Nord s.p.a. avverso la sentenza n. 265/16/10 della CTP di Milano, che aveva accolto il ricorso della A. s.p.a. avverso la cartella di pagamento relativa ad IVA 2004 e concernente unicamente gli importi iscritti a ruolo a titolo di compensi per la riscossione.

1.1. Dalla sentenza impugnata si evince che: a) la cartella di pagamento prevedeva la corresponsione, da parte della società contribuente, dei compensi di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17, così come modificato da ultimo dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 32, conv. con modif. nella L. 28 gennaio 2009, n. 2; b) la CTP accoglieva il ricorso della A. s.p.a.; c) la sentenza della CTP era impugnata da Equitalia.

1.2. Su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell'appello evidenziando che. a) l'Agente della riscossione non poteva applicare il compenso di riscossione su un'imposta maturata prima dell'entrata in vigore della legge che lo prevedeva e in relazione alla quale l'emissione della cartella era solo consequenziale, essendoci una stretta dipendenza tra l'imposta definita e i compensi che alla stessa si riferivano; b) non poteva negarsi la natura sanzionatoria dei compensi e, quindi, la portata irretroattiva dello ius superveniens; c) il rigetto dell'appello assorbiva la questione di legittimità costituzionale della novella, non essendo la stessa applicabile nel caso di specie.

2. Equitalia Nord s.p.a. impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

3. A. s.p.a. resisteva con controricorso.

4. In data 11/12/2018 la ricorrente depositava atto di rinuncia al giudizio, accettata dalla controricorrente.

Motivi della decisione

1. Preso atto della rinuncia al giudizio formulata da parte ricorrente e ritualmente accettata dalla A. s.p.a., va dichiarata l'estinzione del presente giudizio, con compensazione delle spese così come richiesto da entrambe le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e dichiara compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2019

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