Cassazione, sentenza n. 14549 del 28/05/2019

Sentenza n. 14549 del 28/05/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
14549
Data
28/05/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente aveva impugnato una cartella per IVA, IRAP, IRPEF e addizionale regionale, conosciuta tramite estratto di ruolo, deducendo l’invalidità della notificazione eseguita durante una sua temporanea assenza. La Cassazione distingue l’irreperibilità relativa da quella assoluta e stabilisce che, nel primo caso, il perfezionamento della notifica richiede tutti gli adempimenti previsti, compresa l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale. Poiché tale ricezione non risultava provata, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’impugnazione originaria.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. In data 1.7.2008 T.F.P., esercente attività professionale di commercialista, proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso la cartella di pagamento di 194.559,34 Euro per l'anno d'imposta 1999, riguardante IVA-IRAP-IRPEF e Add. Regionale, chiedendone l'annullamento in quanto detta cartella non gli era stata mai notificata e ne aveva avuto conoscenza solo per il tramite dell'estratto di ruolo.

2. Equitalia Polis S.p.A. si costituiva in giudizio e chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, perchè proposto contro un estratto di ruolo, atto ex se non impugnabile; in subordine ne chiedeva il rigetto in quanto la cartella di pagamento era stata ritualmente notificata. Anche l'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso.

3. La richiesta del ricorrente di dichiarare sia l'illegittimità della cartella per difetto di notifica, che l'iscrizione a ruolo avendo egli aderito al condono tombale di cui al D.L. n. 289 del 2002, veniva disattesa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che rigettava il ricorso.

4. Anche la Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello interposto dal contribuente, il quale pertanto proponeva ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi.

5. Sia l'Agenzia delle Entrate che Equitalia Sud S.p.A. si sono costituite in giudizio e resistono con controricorso.

6. Il ricorrente ha quindi presentato memoria ribadendo le argomentazioni contenute nel ricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) e dell'art. 140 c.p.c.", eccependo la nullità della notifica della cartella de qua per violazione delle formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c., in particolare per il mancato invio della raccomandata con avviso di ricevimento; notifica che sia i giudici di primo grado che quelli di secondo grado avrebbero erroneamente ritenuto corretta, malgrado nel caso di specie la notifica della cartella non poteva essere effettuata per irreperibilità (cd. assoluta) del destinatario, ma bensì per irreperibilità (cd. relativa) essendo il contribuente al momento della notifica semplicemente assente e non irreperibile.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, ed omessa e/o insufficiente motivazione".

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce "travisamento dei fatti; insufficiente, apparente, perplessa e contraddittoria motivazione".

4. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente, consentono di accogliere il ricorso.

4.1. Va innanzitutto precisato che, al di là delle mere qualificazioni, il ricorrente ha agito in giudizio nell'intento di ottenere attraverso la proposta opposizione la declaratoria della nullità della cartella emessa a suo carico in quanto non validamente notificata e ricorre oggi dinanzi a questo giudice per ottenere l'annullamento della decisione impugnata laddove ha ritenuto "l'operato dell'ufficio conforme al dettato normativo". Occorrerà pertanto valutare la fondatezza della censura in base alla situazione di fatto prospettata dalle parti (v. Cass. S.U. n. 19704 del 2015).

4.2. Invero, come si evince dalla copia dell'estratto di ruolo impugnato e dalla copia fotostatica della relata di notifica, nel caso di specie, risulta pacificamente acquisito agli atti che il notificatore in data 24/03/2003 non ebbe a trovare l'immobile all'indirizzo (errato) di (OMISSIS), ma il successivo 05/05/2003 recatosi nella stessa (OMISSIS), effettivo luogo di residenza del Tagle, constatane l'assenza, si limitò a depositare la cartella in Comune affiggendo all'Albo l'avviso di deposito, senza tuttavia darne comunicazione all'interessato a mezzo raccomandata a.r.

4.3. Al riguardo va osservato che con sentenza n. 258 del 22.11.2012, applicabile nel caso di specie (trattandosi di giudizio non esaurito), la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del comma 3 (corrispondente all'attualmente vigente del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4), nella parte in cui dispone che, "Nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60", invece che: "Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, alinea e lett. e), ". Per effetto di tale pronuncia, nei casi di irreperibilità "relativa" (cioè nei casi di cui all'art. 140 c.p.c.), è applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 26 cit., u.c., in forza del quale – come visto – "Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del predetto decreto n. 600 del 1973, art. 60, e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l'alinea del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1".

4.4. Con l'anzidetta decisione la Consulta ha ritenuto necessario "restringere" la sfera di applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea e lett. e), "alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario "assolutamente" irreperibile e, quindi, escludendone l'applicazione al caso di destinatario "relativamente" irreperibile, previsto dall'art. 140 c.p.c.", mentre, nei casi di "irreperibilità c.d. relativa" (cioè nei casi di cui all'art. 140 c.p.c.), va invece applicato, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dello stesso D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., in forza del quale "per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 cit." e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l'alinea del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, 1 comma.

4.5. Conseguentemente, le disposizioni sopra richiamate richiedono effettivamente, per la validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall'art. 140 c.p.c., l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione.

4.6. Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., necessita dunque del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi la notificazione è da considerarsi nulla.

4.7. Orbene, nella specie, trattandosi di destinatario la cui irreperibilità risultava pacificamente relativa (e non assoluta) non sono stati effettuati tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c., per il perfezionamento del procedimento notificatorio, atteso che la concessionaria, con il controricorso, ha affermato di aver disposto l'affissione dell'avviso alla casa comunale e di aver inviato la raccomandata, ma non già che questa è pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario. La notifica della cartella è stata pertanto effettuata senza il rispetto di tutte le prescrizioni dettate dalla normativa operante nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario dell'atto (cfr. Cass. 20413/2017; Cass. n. 25079/2014; Cass. S.U. 19668/2014, in motivazione, paragrafi 19, 20.1.1. anche in relazione a Corte Cost. n. 3/2010).

5. Il ricorso originario del contribuente va pertanto accolto, restando assorbito il terzo motivo.

5.1. La sentenza impugnata va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell'art. 384 c.p.c., comma 2, Le spese processuali vanno compensate in considerazione del fatto che i succitati pronunciamenti della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite di questa Corte sono successivi al giudizio di appello.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione ai primi due motivi, assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo la causa nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente.

Spese dell'intero giudizio compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2019

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