Cassazione, sentenza n. 25734 del 11/06/2019

Violazioni e sanzioni - Sanzione penale - Art. 10 ter D.Lgs. n. 74 del 2000 - Irrogazione definitiva di una sanzione amministrativa di natura "sostanzialmente penale" - Ulteriore Irrogazione di sanzione penale per il medesimo fatto nei confronti di soggetto giuridico diverso - Improcedibilità dell'azione penale ex art. 649 cod. proc. pen. - Esclusione.

Tipologia
Sentenza
Numero
25734
Data
11/06/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il rappresentante legale di una società, condannato per omesso versamento dell’IVA dichiarata, invocava il divieto di un secondo giudizio dopo l’applicazione delle sanzioni fiscali alla società, oltre alla particolare tenuità e al difetto di prova sulla propria qualifica. La Cassazione esclude il divieto quando la persona sottoposta al processo penale non coincide con il soggetto sanzionato amministrativamente e ritiene generiche o manifestamente infondate anche le altre doglianze. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con le conseguenti condanne pecuniarie e alle spese.

Massima

Non sussiste la preclusione all'esercizio dell'azione penale di cui all'art. 649 cod. proc. pen., quale conseguenza della già avvenuta irrogazione, per lo stesso fatto, di una sanzione formalmente amministrativa ma avente carattere sostanzialmente penale, secondo l'interpretazione dell'art. 4 Protocollo n. 7 CEDU data dalle decisioni emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, allorquando non vi sia coincidenza fra la persona chiamata a rispondere in sede penale e quella sanzionata in via amministrativa.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'Appello di Messina con sentenza del 1 giugno 2018 ha confermato la decisione del Tribunale di Messina del 4 luglio 2017, che aveva condannato M.A. alla pena di mesi 4 di reclusione per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, perchè nella sua qualità di rappresentante legale della "Siciliamare Yachting Service s.a.s." non versava l'IVA dovuta, pari ad Euro 256.564,00, in base alla dichiarazione annuale 2010 per l'anno di imposta 2009.

2. L'imputato propone ricorso per cassazione, tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2. 1. Violazione di legge (art. 4, Prot. N. 7, Cedu) per il divieto di un secondo giudizio.

L'Amministrazione finanziaria ha provveduto ad irrogare in via definitiva al contribuente le sanzioni fiscali previste dalla normativa tributaria; sanzioni oggi iscritte a ruolo.

Conseguentemente il giudice penale, in epoca successiva, non avrebbe potuto sanzionare penalmente il ricorrente già sottoposto a sanzione dall'amministrazione finanziaria (vedi Corte di Giustizia del 2 maggio 2018 causa C 574/15).

2. 2. Carenza e contraddittorietà della motivazione relativamente alla particolare tenuità del fatto.

La soglia di punibilità è di Euro 250.000,00 e nel caso in giudizio la stessa è stata superata di soli Euro 6.664,00, quindi, avrebbe dovuto applicarsi l'art. 131 bis c.p..

La sentenza impugnata esclude l'applicazione dell'art. 131 bis c.p. con motivazione contraddittoria poichè riferita alla soglia di punibilità; orbene se non si fosse superata la soglia di punibilità il fatto non sarebbe reato, conseguentemente il limitato superamento per pochi Euro doveva essere valutato per l'applicazione della particolare tenuità del fatto. All'imputato, inoltre, sono state riconosciute anche le circostanze attenuanti generiche.

2. 3. Violazione di legge (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, artt. 27 e 11 Cost., art. 530 c.p.p., comma 2) relativamente all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato.

L'accusa non ha fornito prova certa della commissione del reato e della riferibilità al ricorrente. Nessun accertamento, infatti, è stato effettuato relativamente alla effettività della carica di rappresentante legale, da parte del ricorrente, al momento della consumazione del reato. La sola lettura del Modello Unico 2010 non è sufficiente al fine di individuare l'autore del fatto-reato, in quanto lo stesso viene inoltrato prima della effettiva consumazione del reato di omissione del pagamento dell'IVA. Nessuna prova sussiste relativamente al fatto che, al momento della consumazione del reato, fosse il ricorrente il legale rappresentante della società.

Ha chiesto quindi l'annullamento della decisione impugnata.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi; inoltre il motivo del doppio trattamento sanzionatorio, fiscale e penale, non è stato proposto in appello, e così anche l'ulteriore motivo della violazione di legge relativamente all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato (relativo, cioè, alla considerazione dell'assenza di prove che al momento del pagamento dell'IVA il ricorrente fosse ancora il rappresentante legale della società).

3. 1. Il motivo del divieto del doppio trattamento sanzionatorio, prima fiscale e poi penale, non risulta proposto in sede di motivi d'appello, con la conseguenza che in sede di legittimità è inammissibile: "Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perchè non devolute alla sua cognizione" (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 – dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 26974501).

Conseguentemente nessun vizio della sentenza sussiste.

Del resto era onere del ricorrente contestare l'elencazione dei motivi di appello effettuata dalla sentenza e allegare i relativi atti, per il principio della specificità del ricorso – o autosufficienza: "E inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge" (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013 – dep. 25/02/2014, Carrieri, Rv. 25906601).

3. 2. Comunque, il motivo risulta, anche, manifestamente infondato, in quanto questa Corte di Cassazione ha chiarito che nelle ipotesi di non coincidenza tra l'imputato e chi ha ricevuto la sanzione amministrativa (in genere la società) non sussiste preclusione all'azione penale: "Non sussiste la preclusione all'esercizio dell'azione penale di cui all'art. 649 c.p.p., quale conseguenza della già avvenuta irrogazione, per lo stesso fatto, di una sanzione formalmente amministrativa ma avente carattere sostanzialmente "penale" ai sensi dell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, allorquando non vi sia coincidenza fra la persona chiamata a rispondere in sede penale e quella sanzionata in via amministrativa. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la violazione del divieto di "bis in idem" con riferimento a persona imputata ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter per il mancato versamento dell'acconto IVA, fatto per il quale era stata inflitta sanzione amministrativa alla società cooperativa dello stesso soggetto legalmente rappresentata)" (Sez. 3, n. 23839 del 07/11/2017 – dep. 28/05/2018, Passaro, Rv. 27310701; vedi anche Sez. 3, n. 24309 del 19/01/2017 – dep. 17/05/2017, Bernardoni, Rv. 27051501).

Nel caso in giudizio l'imputato è il legale rappresentante della "Siciliamare Yachting Service s.a.s."; è la società il soggetto passivo delle sanzioni amministrative e, quindi, non può operare il divieto del secondo giudizio sanzionatorio, interessando (le sanzioni penali e quelle amministrative) soggetti diversi.

4. Relativamente alla particolare tenuità del fatto, la sentenza impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizione e senza manifeste illogicità, rilevando come l'applicazione dell'art. 131 bis c.p. deve essere valutata in rapporto alla condotta nel suo complesso, e non solo all'entità del tributo evaso, al di sopra della soglia di punibilità; nel caso di specie la Corte di appello rileva in concreto, con accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità, che il "fatto resta significativo anche nei suoi effetti di danno all'erario, nè la parte ha dedotto alcunchè in merito a condotte riparatorie".

Inoltre, "In tema omesso versamento di IVA, la causa di non punibilità della "particolare tenuità del fatto", prevista dall'art. 131-bis c.p., è applicabile soltanto alla omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata a 250.000 Euro dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non particolarmente tenue, sul piano oggettivo, l'omesso versamento di 270.703 Euro)" (Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015 – dep. 01/04/2016, Reggiani Viani, Rv. 26657001) Nel ricorso per cassazione l'imputato genericamente richiama solo l'entità della somma evasa al di sopra della soglia di punibilità, senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza.

5. Del tutto generico è l'ulteriore motivo di ricorso, mancanza dell'elemento soggettivo del reato e omesso accertamento se, al momento del pagamento dell'imposta, il ricorrente fosse ancora il rappresentante legale. Anche per questo motivo si deve, tuttavia, rilevare l'assenza di prospettazione in sede di appello, con la conseguenza dell'inammissibilità in sede di legittimità. Comunque, il motivo risulta anche manifestamente infondato.

Il reato previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter, presuppone che il debito IVA risulti dalla dichiarazione del contribuente (Sez. 3, n. 38487 del 21/04/2016 – dep. 16/09/2016, Reale, Rv. 26801201), ma non è richiesto che sia la stessa persona fisica (legale rappresentante) a presentare la dichiarazione e ad omettere il pagamento.

Con il ricorso il ricorrente esprime un dubbio soggettivo, ipotetico, scollegato da qualsiasi atto processuale ("potrei non essere lo il legale rappresentante al momento del pagamento"), non dimostrato davanti al giudice di merito e, quindi, non può essere considerato dalla Corte di legittimità, in assenza di elementi probatori, non indicati nel ricorso e riferibili ad atti del processo (vedi espressamente Cassazione, Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 – dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 260409: "La regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali").

4. Anche sul dolo la motivazione della sentenza impugnata risulta adeguata e non contraddittoria o manifestamente illogica, perchè rileva che per l'integrazione della fattispecie di reato in contestazione risulta sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di non versare all'Agenzia delle entrate l'IVA, senza alcuna deduzione contraria dell'imputato (ad esempio crisi di impresa non imputabile). Il ricorso, del resto, non contiene effettivi motivi di legittimità nei confronti della motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare l'assenza di prove relative alla sua qualifica di rappresentante legale al momento del pagamento dell'IVA. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2019

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