Cassazione, sentenza n. 16002 del 14/06/2019
Sentenza n. 16002 del 14/06/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 16002
- Data
- 14/06/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Ufficio aveva rettificato le plusvalenze dichiarate per la cessione di un bar-caffetteria e di una rivendita di tabacchi, valorizzando in via presuntiva gli studi di settore delle annualità precedenti e l’anomalo calo della percentuale di ricarico. Il contribuente sosteneva che la CTR avesse applicato i criteri dell’accertamento analitico-contabile anziché quelli dell’accertamento analitico-induttivo posto a fondamento dell’atto. La Cassazione ha escluso tale errore, rilevando che la decisione regionale aveva effettivamente esaminato il sistema presuntivo e il conseguente onere di prova contraria; ha pertanto rigettato il ricorso.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. Il sig. C.S.S., insorge dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso l'avviso di accertamento di imposte dirette ed indirette (OMISSIS), non perfezionatosi, con il quale l'Ufficio Imposte di Vimercate aveva proceduto alla rettifica, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), della dichiarazione dei redditi 2005 per i redditi 2004, quanto alle plusvalenze dichiarate per le cessioni di un bar – caffetteria e dell'attività di rivendita tabacchi, avvenute con due differenti atti in data 16.04.2004 e ritenute non congrue e ricalcolate con criteri presuntivi.
La Commissione Tributaria di Milano con sentenza n. 35/21/11 pronunciata il 19 novembre 2010, accoglieva il ricorso ritenendo che non vi fosse la prova dell'esistenza di un maggior avviamento quando esiste una contabilità regolare ed atti notarili comprovanti il risultato economico conseguito e la plusvalenza.
2. L'Ufficio difendeva il proprio operato e interponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale sull'assunto di aver valutato le dichiarazioni del contribuente in parametro agli studi di settore dei tre anni precedenti e all'anomalia del ricarico, che per l'anno d'imposta in esame era stato del 7%, mentre nel triennio precedente era stato del 113%. La CTR pronunciava sentenza n. 83/02/12 del 16.05.2012, depositata in data 07.06.2012, con cui accoglieva l'impugnazione.
6. Ricorre il contribuente affidandosi ad un unico motivo di ricorso.
7. L'Avvocatura generale si è costituita ai soli fini della discussione.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. c), in luogo del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in parametro all'art. 360 c.p.c., n. 3. Il Collegio avrebbe, in sostanza, giudicato secondo i parametri dell'accertamento analitico contabile e non secondo quelli dell'accertamento analitico induttivo, su cui si era basato l'accertamento.
Il motivo è infondato.
Una attenta lettura della sentenza impugnata, invero, conduce a conclusioni divere, poichè in essa il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, è sempre citato senza alcuna specificazione. Inoltre, se anche nella prima parte della motivazione cita uno stralcio dell'art. 39 che ricalca il comma 1, lett. c), tuttavia la restante parte ella motivazione prende in esame la fattispecie concreta ponendola in raffronto con l'archetipo della lett. d), ossia l'accertamento analitico – induttivo, fondato sulle presunzioni. E, infatti, il terzo capoverso della motivazione giustifica l'operato dell'ufficio in ragione del sistema presuntivo operato, con rovesciamento dell'onere della prova, che il contribuente non ha assolto. Tanto emerge anche nel quarto capoverso della narrativa che, essendo la sentenza un unicum, si compenetra e sostiene la parte motiva.
La sentenza, in conclusione, ha ben scrutinato sui parametri del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, lett. d).
Il ricorso è, quindi, infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vendono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna C.S.S. al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro 5.000,00, oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
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