Cassazione, sentenza n. 16552 del 20/06/2019
Sentenza n. 16552 del 20/06/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 16552
- Data
- 20/06/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente aveva impugnato un’iscrizione ipotecaria, ritenuta illegittima nei due gradi di merito; l’agente della riscossione eccepiva però la tardività del ricorso, contestando che la notifica postale richiedesse una relata separata. La Cassazione afferma che la cartella e la comunicazione ipotecaria possono essere notificate direttamente per raccomandata: la notificazione si perfeziona alla ricezione risultante dall’avviso, senza necessità di relata. Poiché l’impugnazione era stata proposta oltre il termine decorrente dalla regolare ricezione, la Corte cassa la sentenza e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso originario; le ulteriori questioni restano assorbite.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
La società Equitalia Sud s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza della CTP di Latina n. 74 del 2011 con cui era stato accolto il ricorso proposto da M.G. avverso il provvedimento di iscrizione ipotecaria emesso per la somma di Euro 117,945,18, corrispondente al doppio del credito iscritto a ruolo in relazione alla cartella di pagamento notificata il 28.4.2006 Con sentenza n. 16.5.2013 la CTR di Roma, sezione distaccata di Latina, rigettava l'appello confermando la sentenza della CTP laddove aveva dichiarato illegittima l'iscrizione ipotecaria su beni del contribuente.
La società Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso avverso tale sentenza affidandosi a tre motivi cui resiste con controricorso M.G..
La ricorrente ha depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4.
Sostiene infatti che il giudice di appello si sarebbe limitato a riprendere quanto dichiarato dai Giudici di prime cure senza considerare le precise censure sollevate dall'appellante in relazione alla decisione del primo giudice sicchè la motivazione era soltanto apparente Con il secondo motivo si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e 27, dell'art. 156 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.
Lamenta in particolare che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sull'eccepita tardività del ricorso introduttivo che era stata rigettato dalla CTP sull'erroneo presupposto che la notifica effettuata a mezzo posta fosse nulla in quanto mancante della relata di notifica da apporre sull'atto.
Relativamente al primo motivo va premesso che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello, (cfr. Cass. n. 27112/2018; Ord. n. 22022 del 2017; Cass. n. 20648 del 2015; Cass. n. 2268 del 2006).
Come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 22232 del 2016), "la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture".
Ciò posto nel caso in esame la CTR, con l'impugnata sentenza, ha spiegato le ragioni per le quali condivideva le conclusioni raggiunte dalla Ctp ed in particolare a evidenziato i profili di illegittimità dell'atto contestato precisando che per la stessa cartella era stato emesso il provvedimento di iscrizione ipotecaria del 23.3.2007, poi annullato con sentenza n. 25 del 2008 dalla CTP, che non erano state decurtate dalla base di calcolo prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, le somme entrate nelle casse dell'Erario versate prima dell'iscrizione ipotecaria e che l'amministrazione non aveva tenuto un corretto comportamento omettendo di dare esecuzione all'ordine di cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile di proprietà del contribuente, con ciò causando gravi danni a quest'ultimo che si era visto precludere la disponibilità del bene.
Il secondo motivo è fondato.
Va ricordato che, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, seconda parte, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del cit. art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014; Sez. 5, Sentenza n. 14327 del 19/06/2009).
Ciò posto, nel caso di specie la notifica della comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, pacificamente eseguita a mezzo del servizio postale in data 26.2.2010, deve ritenersi regolarmente perfezionata con l'avviso di ricevimento debitamente depositato dalla società Equitalia Gert s.p.a. in aderenza al dettato normativo sopra richiamato.
Ora, poichè il ricorso risulta depositato in data 27.10.2010, lo stesso va dichiarato inammissibile per decorso dei termini perentori previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rigetto dell'originario ricorso del contribuente.
Resta assorbito il terzo motivo di ricorso con cui era stato denunciato un vizio motivazionale in relazione al fatto che la prima ipoteca non era stata cancellata e che il debito era stato estinto.
Le spese relative alla fase di merito vanno compensate in ragione della particolarità delle questioni Le spese della presente fase vanno poste a carico del controricorrente e liquidate in dispositivo secondo i criteri del D.M. n. 37 del 2018.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l'inammissibilità dell'originario ricorso del contribuente.
Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna il controricorrente al pagamento delle spese della presente fase che si liquidano in complessivi Euro 5000,00 oltre al 15% per spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2019
Domande frequenti
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