Cassazione, sentenza n. 16560 del 20/06/2019
Sentenza n. 16560 del 20/06/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 16560
- Data
- 20/06/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava un’iscrizione ipotecaria e un fermo fondati su trentanove cartelle; la CTR aveva dichiarato tardivo l’appello dell’agente della riscossione, escludendo la sospensione feriale perché aveva qualificato la causa come opposizione agli atti esecutivi. La Cassazione precisa che ipoteca e fermo sono misure alternative all’espropriazione forzata e che la loro impugnazione, configurabile come azione di accertamento negativo, non segue gli schemi delle opposizioni esecutive. Accolto il motivo sul computo del termine, la sentenza è cassata con rinvio per l’esame dell’appello; gli altri motivi sono dichiarati inammissibili.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
I.G. impugnava il provvedimento di iscrizione ipotecaria del 13.08.2005 nonchè il provvedimento di fermo amministrativo, atti entrambi fondati su 39 cartelle esattoriali, assumendo, a fondamento dell'opposizione, l'omessa notifica degli atti prodromici, l'illegittimità delle cartelle per l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, la carenza di motivazione dell'iscrizione ipotecaria ed, infine, l'omesso rispetto dei termini per l'iscrizione dei ruoli.
La CTP di Napoli accoglieva il ricorso con sentenza appellata dalla società Equitalia Sud s.p.a..
La CTR della Campania dichiarava l'inammissibilità del gravame in quanto tardivo, ritenendo che non si dovesse computare nel termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. come modificato dalla L. n. 69 del 2009, il periodo di sospensione feriale – di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 3 in combinato disposto con l'art. 92 dell'ordinamento giurdiziario -, trattandosi di controversia rientrante nel novero delle cause di opposizione agli atti esecutivi.
La società di riscossione ricorre sulla base di tre motivi avverso la sentenza n. 486/50/2013.
Il contribuente non ha svolto difese.
Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
1. Con la prima censura si lamenta la violazione del D.P.R. 28 gennaio 2000, art. 31 in combinato disposto con gli artt. 2712 e 2719 c.c., ritenendo che il disconoscimento delle copie effettuata dal procuratore del contribuente non priva di validità probatoria la documentazione prodotta nè è idonea a superare la presunzione di corrispondenza agli originali, in quanto l'eccezione di disconoscimento è stata genericamente formulata.
2. Il motivo non coglie la ratio decidendi sulla base della quale i giudici di appello si sono limitati a dichiarare l'inammissibilità del gravame, in quanto intempestivamente proposto, senza esaminare il merito delle questioni prospettate dal contribuente nè tanto meno l'eccezione di disconoscimento delle copie agli originali; allegazione questa non evincibile neppure nella parte in fatto della decisione.
3. Con la seconda censura si lamenta la nullità della sentenza per violazione della L. n. 742 del 1969, art. 1, in combinato disposto con l'art. 327 c.p.c., per avere i giudici territoriali computato il termine per la proposizione del gravame escludendo l'applicazione del periodo di sospensione feriale.
4. Il motivo è fondato.
L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui al citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento (SS.UU. n. 19667 del 18/09/2014; Cass. n. 15412 del 22/07/2015; Cass. n. 5624/2017; Cass. rt. 2017/8428; Cass. n. 25258/2018).
Invero – inserita l'ipoteca (al pari del fermo) tra gli atti impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie – si è affermata l'appartenenza delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall'ipoteca abbiano natura tributaria (cfr. Cass. civ. sez. un. 5 marzo 2009, n. 5286; Cass. civ. 24 marzo 2009, n. 7034), restando peraltro estremamente controversa l'applicabilità e i limiti dell'applicabilità della disciplina degli atti di esecuzione esattoriale alla relativa iscrizione.
In tale contesto le Sezioni unite, chiamate a stabilire se il concessionario alla riscossione, prima di procedervi, sia o meno tenuto, decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, a inviare al debitore un avviso che contenga l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni l'obbligo risultante dal ruolo (D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma) hanno escluso che l'iscrizione ipotecaria costituisca atto dell'espropriazione forzata (a dispetto della "collocazione topografica"), riferendola ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, da tanto inferendo la non necessarietà della notifica dell'intimazione predetta, pur nella riconosciuta doverosità che, in ogni caso venga al contribuente comunicato che si procederà all'iscrizione, con contestuale assegnazione di un termine per presentare osservazioni o effettuare il pagamento (così Sez. un. 19667/2014 cit.).
Orbene il cambio di prospettiva sotteso all'arresto n. 19667 del 2014 è stato confermato dalle Sez. Unite, 22 luglio 2015, n. 15354, che – nell'assumere una definitiva presa di posizione sulla natura giuridica del fermo amministrativo, come già dell'ipoteca, al fine di eliminare ogni incertezza sui tempi e sui modi in cui ne va effettuata l'impugnativa nonchè sul giudice competente a conoscerne – hanno ribadito la tesi della alternatività del fermo, come dell'iscrizione ipotecaria, rispetto all'espropriazione (costituendo altro rispetto ad essa, tant'è che si collocano l'uno e l'altra tra la notificazione della cartella di pagamento e il pignoramento), da un lato, traendone conforto della tenuta costituzionale dell'attribuzione della giurisdizione alle Commissioni tributarie sull'impugnativa di tali atti, allorchè siano afferenti a crediti di natura tributaria e, dall'altro lato, segnatamente affermando, quanto al fermo, che esso è impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria.
Sulle linee segnate dagli arresti nomofilattici sopra citati e (per quanto qui, specificamente rileva) in considerazione dell'affermata riferibilità dell'iscrizione ipotecaria, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata, deve, dunque, ritenersi che la relativa impugnazione è svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive, configurandosi l'iniziativa giudiziaria come un'azione di accertamento negativo del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca, con la conseguenza che essa, quand'anche affidata a contestazioni di tipo formale, si sottrae al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c..
Ciò posto, la regola della sospensione feriale dei termini prevista dal citato L. n. 742 del 1969, art. 1 non soffre, quanto alla materia civile, altre eccezioni se non quelle dell'art. 3 (e quelle previste da norme di settore, come le norme relative alla procedura fallimentare). Tra le eccezioni di cui all'art. 3 vi sono le cause o i procedimenti indicati nella O. giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92. Quest'ultima norma contempla espressamente le opposizioni all'esecuzione ed è stata interpretata nel senso che i termini nel periodo feriale non vengono sospesi per i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 2, (vale a dire per le opposizioni c.d. esecutive, cioè successive all'inizio dell'esecuzione), per i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 1, oltre che per le opposizioni agli atti esecutivi e per le opposizioni di terzo all'esecuzione (cfr., tra le tante, Cass. ord. n. 9998/10), nonchè per i giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo nell'espropriazione dei crediti (cfr., da ultimo, Cass. n. 1030/12), per le controversie distributive (cfr. Cass. S.U. n. 10617/10) e per i giudizi di divisione endoesecutiva (cfr. Cass. ord. n. 1801/10).
5.Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 2 in combinato disposto con l'art. 9 c.p.c. come modificato dalla L. n. 51 del 1998, affermando la giurisdizione del giudice tributario anche in materia di controversie concernenti l'esecuzione forzata successiva alla notifica delle cartelle.
6. Anche detto mezzo è inammissibile, non essendosi la CTR pronunciata sul punto poichè ha deciso esclusivamente sull'inammissibilità del gravame.
7. Dalle superiori argomentazioni discende l'ammissibilità del ricorso in appello.
Va dunque accolto il secondo motivo di ricorso e vanno dichiarati inammissibili il primo ed il terzo. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione per statuire sui motivi di gravame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2019
Domande frequenti
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