Cassazione, sentenza n. 16561 del 20/06/2019

Sentenza n. 16561 del 20/06/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
16561
Data
20/06/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Per gli anni 2000-2004 erano state contestate l’omessa indicazione nel quadro RW di certificati di deposito esteri e le relative sanzioni; i giudici di merito avevano annullato gli atti, rilevando anche la mancata prova dell’esportazione dei capitali. La Cassazione afferma che il processo verbale richiamato non doveva essere allegato, perché già sottoscritto e conosciuto dalla contribuente, ma dichiara inammissibili le censure sulle ulteriori ragioni della decisione, dirette a rivalutare i fatti. Il giudizio è estinto per definizione relativamente al 2001 e 2002, mentre il ricorso è inammissibile per le altre annualità.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

A.P. riceveva in data 27 novembre 2006 la notifica di cinque atti di contestazione relativamente agli anni d'imposta dal 2000 al 2004 con i quali l'Agenzia delle Entrate, sulla scorta di una indagine effettuata dalla Guardia di Finanza, contestava alla stessa di detenere, servendosi di un terzo, certificati di deposito all'estero tratti sulla B. di P. senza dichiararli nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Avverso detti atti impositivi la contribuente proponeva cinque distinti ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale lamentando la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 2, l'inesistenza della violazione e della motivazione e contestando la determinazione delle sanzioni.

La Commissione Tributaria provinciale di Vicenza, con distinte pronunce in data 17.7.2007, accoglieva i ricorsi della contribuente con il conseguente annullamento degli atti di contestazione notificati rilevando che l'amministrazione finanziaria non aveva mai provato l'esistenza del terzo depositario e pertanto anche l'esportazione di capitali.

Proposto appello da parte dell'Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria regionale del Veneto, riuniti i procedimenti, all'esito del giudizio in cui la contribuente proponeva appello incidentale, con sentenza in data 11 giugno 2010, rigettava l'impugnazione principale, accogliendo invece il ricorso incidentale della contribuente in ragione della violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 in quanto agli atti di contestazione non erano allegati i processi verbali di contestazione.

Avverso detta sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad otto motivi (erroneamente indicati come sette) cui resiste la controparte con controricorso.

Con nota in data 8.11.2012 l'Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di estinzione parziale del giudizio ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8, in quando la Direzione provinciale delle Imposte di Vicenza ha comunicato che A.P. aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, provvedendo al versamento delle somme dovute solo per gli anni 2001 e 2002.

Motivi della decisione

Con riguardo agli anni 2001 e 2002, in ragione della domanda presentata ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 (che richiama la L. n. 289 del 2002, art. 16) dalla contribuente A.P. e dell'intervenuto pagamento, come attestato dalla documentazione prodotta, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.

Con riguardo alle restanti annualità, ovvero il 2000, 2003 e 2004, il ricorso va invece esaminato.

Con il primo motivo di ricorso rubricato "Art. 360 c.p.c., n. 3, violazione L. n. 21 del 2000, art. 7" parte ricorrente deduce che la motivazione degli atti impositivi si palesa esaustiva sia nell'an che nel quantum e che il processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza su cui si fondano gli atti oggetto di impugnazione è stato regolarmente notificato ed è quindi conosciuto dal contribuente.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato "Art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione dell'art. 132 c.p.c." parte ricorrente deduce che la motivazione della sentenza in punto di enucleazione della condotta contestata è apparente, con conseguente nullità della stessa.

Con il terzo motivo di ricorso rubricato "Art. 360 c.p.c., n. 5 – insufficiente motivazione" parte ricorrente deduce che la motivazione della sentenza in punto di enucleazione della condotta contestata è insufficiente.

Con il quarto motivo di ricorso rubricato "Art. 360 c.p.c., n. 5 – illogica motivazione" parte ricorrente deduce che la motivazione della sentenza in punto di enucleazione della condotta contestata è illogica.

Con il quinto motivo di ricorso rubricato "Art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione dell'art. 112 c.p.c." parte ricorrente deduce che la CTP si è arbitrariamente pronunciata sull'esistenza o meno del deposito finanziario estero nonostante tale aspetto non fosse stato sollevato in alcun motivo del ricorso violando il principio di cui all'art. 112 c.p.c., mentre la CTR ha omesso di pronunciarsi sul punto.

Con il sesto motivo di ricorso rubricato "Art. 360 c.p.c., n. 5 – motivazione contraddittoria" parte ricorrente deduce che la motivazione della sentenza in punto di enucleazione della condotta contestata è contraddittoria.

Con il settimo motivo di ricorso rubricato "Art. 360 c.p.c., n. 5 – illogica motivazione" parte ricorrente deduce che la motivazione della sentenza in punto di enucleazione della condotta contestata è illogica.

Con l'ottavo motivo di ricorso rubricato "Art. 360 c.p.c., n. 5 – illogica ed insufficiente motivazione" parte ricorrente deduce che la motivazione della sentenza in ordine al fatto che un terzo abbia esportato denaro per la A. è contraddittoria.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Ed invero, in tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione (Cass., Sez. 5, n. 407/2015; Sez. 5, n. 15327/2014). Nella specie, l'atto di contestazione era stato motivato con riferimento ad un processo verbale di constatazione, precedentemente sottoscritto dalla contribuente e come tale conosciuto.

Ma tale motivo di ricorso, pur fondato, non consente di pervenire alla cassazione della sentenza impugnata che si basa su una pluralità di rationes decidendi.

Ed invero, quando il giudice, come nel caso di specie, decidendo su una questione che, benchè logicamente pregiudiziale rispetto alle altre, attiene al merito della causa, a differenza di quanto avviene qualora dichiari l'inammissibilità della domanda o il suo difetto di giurisdizione, o competenza, non si priva della potestas iudicandi in relazione alle ulteriori questioni di merito, sicchè, ove si pronunci anche su di esse, le relative decisioni non configurano obiter dicta, ma ulteriori rationes decidendi, che la parte ha l'interesse e l'onere d'impugnare, in quanto da sole idonee a sostenere il decisum (vedi Cass., Sez. 1, n. 6985/2019).

Ne deriva pertanto che vanno esaminati gli ulteriori motivi di ricorso.

Le censure proposte sono tutte inammissibili in quanto si sostanziano nella richiesta di riesame del fatto già valutato dalla CTR, la quale ha ritenuto che mancasse la prova dell'esportazione dei capitali all'estero da parte della contribuente.

In conclusione, in relazione a detti motivi, il ricorso va dichiarato inammissibile.

La regolamentazione delle spese di lite, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione parziale del giudizio con riguardo alle annualità 2001 e 2002 con compensazione delle spese di lite;

dichiara inammissibile il ricorso in relazione alle restanti annualità;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 3000,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2019

Domande frequenti

Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?

La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.

Chi può certificare il Tax Control Framework?

La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.

Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?

L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.