Cassazione, sentenza n. 16562 del 20/06/2019

Sentenza n. 16562 del 20/06/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
16562
Data
20/06/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Più contribuenti avevano impugnato congiuntamente distinte iscrizioni ipotecarie, deducendo la mancata notifica delle cartelle presupposte; la CTR aveva escluso la valutabilità dei documenti prodotti dall’agente della riscossione soltanto in appello. La Corte conferma l’ammissibilità del ricorso cumulativo quando le domande dipendano da identiche questioni e riconosce la giurisdizione tributaria sulle iscrizioni ipotecarie, ma afferma che in appello possono essere depositati nuovi documenti anche se irritualmente prodotti in primo grado. Dichiarata cessata la materia per tre ipoteche cancellate, cassa con rinvio quanto alla posizione residua.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

M.E., T.M., P.M. e T.A., in qualità di usufruttuari e nudi proprietari, impugnavano le iscrizioni ipotecarie su un immobile sito in Napoli deducendo l'illegittimità delle medesime in quanto non precedute dalla valida notifica dei titoli presupposti.

La Commissione Tributaria provinciale di Napoli con sentenza in data 26.4.2012 accoglieva il ricorso ritenendo che l'agente della riscossione, essendosi costituito tardivamente, non avesse fornito la prova della notifica delle cartelle di pagamento.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte dell'Equitalia Sud s.p.a., la Commissione Tributaria regionale della Campania con sentenza in data 26 luglio 2013 rigettava il gravame ritenendo in primis infondata la censura di inammissibilità del ricorso in quanto proposto da più contribuenti nonchè la censura relativa all'omessa dichiarazione di difetto di giurisdizione (in quanto il giudice di primo grado si era limitato all'annullamento delle sole iscrizioni ipotecarie). Riteneva, inoltre, infondata la dedotta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, in quanto la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello va comunque esercitata entro il termine perentorio di cui al, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1.

Avverso detta sentenza l'Equitalia Sud s.p.a. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resisteva la controparte con controricorso ove faceva altresì presente che in data posteriore alla sentenza di primo grado ed anteriore all'appello la Equitalia Sud s.p.a. aveva proceduto alla cancellazione di tre ipoteche e precisamente quelle iscritte contro T.M., P.M. e T.A..

Parte resistente depositava memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Va in primo luogo considerato che, come risulta dagli allegati nn. 4-5 e 6 al controricorso, in data posteriore alla sentenza di primo grado ed anteriore al gravame la Equitalia Sud s.p.a. ha provveduto alla cancellazione dell'ipoteca iscritta in data 16 febbraio 2007 ai nn. 6923/2114 contro T.M., dell'ipoteca iscritta in data 1 dicembre 2006 ai nn. 54840/22044 contro T.A. nonchè dell'ipoteca iscritta in data 13 settembre 2006 ai nn. 39817/14792 contro P.M..

Con riguardo al ricorso proposto nei confronti di T.M., T.A. e P.M., la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie determina la cessazione della materia del contendere cui consegue l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione.

Va esaminato invece il ricorso proposto nei confronti di M.E..

Con il primo motivo di ricorso rubricato "Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 comma 2 e art. 103 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4" parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata è illegittima in quanto non ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio atteso che quest'ultimo è stato presentato collettivamente e cumulativamente da più contribuenti in relazione a diverse iscrizioni ipotecarie senza che la decisione delle diverse domande potesse dipendere dalla risoluzione di identiche questioni.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato "Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, e art. 32, comma 1 ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4" parte ricorrente deduceva l'erroneità della sentenza della CTR laddove aveva ritenuto di non poter valutare la documentazione tardivamente prodotta in primo grado.

Con il terzo motivo di ricorso rubricato "Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1" parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata aveva confermato l'annullamento delle iscrizioni ipotecarie senza pronunciarsi sul difetto, sia pure parziale, di giurisdizione.

Il primo motivo è infondato.

Ed invero nel processo tributario, non prevedendo il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alcuna disposizione in ordine al cumulo dei ricorsi, e rinviando il suo art. 1, comma 2, alle norme del codice di procedura civile per quanto da esso non disposto e nei limiti della loro compatibilità con le sue norme, deve ritenersi applicabile l'art. 103 c.p.c., in tema di litisconsorzio facoltativo, conseguendone l'ammissibilità della proposizione di un ricorso congiunto da parte di più soggetti, anche se in relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa (Cass. Sez. 5, n. 4490/2013; da ultimo vedi Cass. Sez. 5, n. 7490/2016).

Il secondo motivo è fondato.

In tema di contenzioso tributario, nel giudizio di appello davanti alle commissioni tributarie regionali le parti hanno facoltà, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, di depositare nuovi documenti, a nulla rilevando la eventuale irritualità della loro produzione in primo grado.

Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Ed invero, le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento d' iscrizione di ipoteca sugli immobili, al quale l'Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sui redditi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, sono devolute – a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 35, comma 26-quinquies, del D.L. n. 223 del 2006, introdotto dalla conversione in L. n. 248 del 2006, che ha carattere innovativo e non interpretativo alla giurisdizione del giudice tributario, indipendentemente dalla natura del credito del quale costituisce garanzia (Cass., Sez. 5, n. 4802/2017).

In conclusione va dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti di T.M., T.A. e P.M..

Si ritiene di compensare tra le parti le spese di lite considerato il motivo del sopravvenuto difetto di interesse.

Non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato atteso che "In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inamissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità" (Cass., Sez. 3, n. 3542/2017).

Con riguardo al ricorso proposto nei confronti di M.E., in accoglimento del secondo motivo, rigettati il primo ed il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione cui demanda altresì la regolamentazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di T.M., T.A. e P.M. con compensazione delle spese di lite;

in accoglimento del secondo motivo del ricorso proposto nei confronti di M.E., rigettati il primo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, cui rinvia anche per la regolamentazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2019

Domande frequenti

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