Cassazione, sentenza n. 16563 del 20/06/2019

Sentenza n. 16563 del 20/06/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
16563
Data
20/06/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’agente della riscossione impugnava l’annullamento di un’ipoteca iscritta su un immobile compreso in un fondo patrimoniale, disposto perché i debiti derivavano dall’attività professionale del contribuente. La Corte precisa che tale origine non dimostra automaticamente l’estraneità del debito ai bisogni familiari: il debitore deve provare sia l’estraneità sia la conoscenza della stessa da parte del creditore. Poiché la CTR non aveva verificato questi elementi, la sentenza è cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti, la Corte decide nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

In data 27.4.2011 M.R. riceveva da parte di Equitalia Nomos s.p.a. (ora Equitalia Nord s.p.a.) la notifica della comunicazione datata 19.4.2011 di avvenuta iscrizione di ipoteca per un debito tributario eseguita sull'immobile distinto al NCEU Comune di San Bonifacio di cui risultava essere proprietario per la metà.

Avverso detta comunicazione il M. presentava ricorso dinanzi alla CTP di Verona eccependo l'omessa notifica delle cartelle di pagamento prodromiche alla comunicazione impugnata, la prescrizione del debito tributario che costituiva titolo per l'iscrizione ipotecaria, il difetto di motivazione della comunicazione e l'illegittimità dell'ipoteca in quanto iscritta su beni inclusi in un fondo patrimoniale.

La Commissione Tributaria provinciale di Verona, con sentenza in data 15 giugno 2012, accoglieva il ricorso con compensazione delle spese, ritenendo assorbente la questione relativa alla illegittimità dell'iscrizione ipotecaria in quanto intervenuta in epoca successiva alla trascrizione del fondo patrimoniale in cui era incluso il bene immobile.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte dell'Equitalia Nord s.p.a., la Commissione Tributaria regionale del Veneto, con sentenza in data 4 ottobre 2013, rigettava il gravame ritenendo che i beni costituti in fondo patrimoniale possono essere oggetto di iscrizione ipotecaria da parte di terzi solo in relazione all'inadempimento di obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia, reputando accertato che i debiti in questione fossero estranei ai bisogni della famiglia.

Avverso detta sentenza l'Equitalia Nord s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste la controparte con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 170 c.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 e art. 2697 c.c. ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3" parte ricorrente deduce che la sentenza impugnata è errata laddove la CTR ha ritenuto l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria essendo risultato il bene incluso in un fondo patrimoniale ed i debiti costituenti titolo per l'iscrizione estranei ai bisogni della famiglia. A riguardo sostiene che per poter opporre l'esistenza del fondo il contribuente avrebbe dovuto dimostrare che il debito tributario de quo generato dalla produzione di reddito era estraneo ai bisogni della famiglia ed inoltre che il creditore era consapevole di tale estraneità.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato "Violazione dell'art. 112 c.p.c.. Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 5 (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), ovvero omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo previgente)" parte ricorrente deduce che la sentenza della CTR non ha preso in considerazione il presupposto, richiesto dall'art. 170 c.c. ai fini dell'opponibilità del fondo patrimoniale, della conoscenza dell'eventuale estraneità dei debiti tributari ai bisogni della famiglia. Deduce che tale lacuna rappresenta una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato essendo tale doglianza contenuta in un motivo di appello e configurandosi altresì un'omessa motivazione.

I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, sono fondati.

Ed infatti, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicchè è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non conosca l'estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore (Cass. Sez. 5, n. 22761/2016).

Peraltro, l'iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicchè è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosca l'estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, nè escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa (vedi Cass. Sez. 6-5, n. 23876/2015).

Fatte queste premesse, nel caso in esame la sentenza impugnata ha affermato testualmente che "..per quanto concerne poi la doglianza relativa al fatto che il contribuente non avrebbe adempiuto correttamente all'onere probatorio riguardante l'estraneità ai bisogni della famiglia dei crediti da cui scaturiva l'iscrizione ipotecaria, deve rimarcarsi che, come già ritenuto dai primi Giudici i crediti erariali.. concernono crediti IVA, contributi vari, accessori, interessi e sanzioni relativi all'attività professionale del M.. Tale dato pacificamente riversato nel giudizio di primo grado, in assenza di circostanze di segno contrario che ne neutralizzino o limitino la valenza probatoria appare sufficiente a supportare l'eccezione dell'estraneità dei crediti cui si riferisce l'iscrizione ipotecaria ai bisogni della famiglia..".

Pertanto la pronuncia impugnata fa derivare tout court dal fatto che il debito tributario tragga origine dall'attività professionale del contribuente la sua estraneità ai bisogni della famiglia ritenendo, con una motivazione "tautologica" che l'onere probatorio a suo carico "sia stato correttamente assolto", senza verificare, quindi, se il debitore avesse effettivamente dimostrato l'estraneità del proprio debito agli interessi ed alle esigenze della famiglia nonchè la conoscenza in capo all'agente della riscossione di tale estraneità.

Tale lacuna configura una omessa motivazione in ordine ad un fatto decisivo ai fini della pretesa opponibilità del fondo patrimoniale.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso del contribuente.

Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano in considerazione delle alterne vicende processuali e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito e condanna il contribuente al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in Euro 7.200,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2019

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