Cassazione, sentenza n. 16564 del 20/06/2019

Sentenza n. 16564 del 20/06/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
16564
Data
20/06/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente contestava un’iscrizione ipotecaria su un immobile incluso in un fondo patrimoniale, oltre alle notifiche delle cartelle e alla pretesa IRAP sottostante. La Corte afferma che l’ipoteca per debiti tributari è ammissibile sui beni del fondo quando l’obbligazione sia funzionale ai bisogni familiari o il creditore non ne conosca l’estraneità; spetta al debitore provare sia tale estraneità sia la consapevolezza del creditore. Non avendo il contribuente assolto questo onere, l’iscrizione è ritenuta legittima e il ricorso viene rigettato, con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

F.N.F. proponeva ricorso avverso il provvedimento di iscrizione ipotecaria prot. 1156/071 ricevuto il 5.7.2010 per l'importo complessivo di Euro 132.618, 69 lamentando l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria su un bene costituito in fondo patrimoniale nonchè l'inesistenza giuridica delle notifiche delle cartelle non notificate al domicilio risultante dalla relativa dichiarazione annuale. Nel merito eccepiva la non imponibilità ai fini IRAP del rediito derivato dal lavoro autonomo svolto per il quale vi era stata emissione di cartella di pagamento.

La Commissione Tributaria provinciale di Napoli, con sentenza in data 16 ottobre 2012, accoglieva il ricorso del contribuente sul presupposto che il fondo patrimoniale non risponde dei debiti fiscali contratti da uno dei coniugi per le proprie attività professionali. Affermava inoltre che non poteva essere riconosciuta la natura cautelare dell'iscrizione ipotecaria.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte di Equitalia Sud s.p.a. nella parte in cui il giudice di primo grado aveva dispostò l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria, all'esito del giudizio in cui il contribuente proponeva appello incidentale, la Commissione Tributaria regionale della Campania, con sentenza in data 2 dicembre 2013, accoglieva il gravame ritenendo che i beni costituti in fondo patrimoniale possono essere oggetto di iscrizione ipotecaria da parte di terzi solo in relazione all'inadempimento di obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia, reputando accertato che nel caso di specie i debiti in questione fossero estranei ai bisogni della famiglia.

Avverso detta sentenza F.N.F. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resisteva Equitalia Sud con controricorso, mentre l'Agenzia delle Entrate si costituiva al solo fine di partecipare all'udienza di discussione.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per mancata dichiarazione di inammissibilità dell'appello, atteso che l'agente della riscossione non avrebbe proposto una impugnazione idonea a giustificare la riforma della sentenza impugnata da parte del giudice del gravame.

Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per mancata dichiarazione di inesistenza della notificazione dell'atto impugnato atteso che la sentenza impugnata ha rigettato l'eccezione di nullità/inesistenza della notifica dell'iscrizione ipotecaria in quanto gli atti erano stati notificati da soggetti non abilitati ed in quanto il procedimento notificatorio risultava viziato mancando la prova della notificazione a causa dell'omesso deposito delle relative relate.

Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione e falsa applicazione dell'art. 170 c.c. in quanto la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto valida l'iscrizione ipotecaria su un bene costituito in fondo patrimoniale allorchè i debiti tributari non siano stati contratti per soddisfare i bisogni della famiglia.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Ed invero il ricorso non riporta le conclusioni dell'atto di appello della controparte nè tale atto è allegato o comunque individuato nel fascicolo di parte cosicchè difetta il requisito dell'autosufficienza del ricorso.

Peraltro il motivo è anche infondato in quanto l'appello va considerato nel suo insieme e nella parte espositiva, di cui Equitalia Sud s.p.a. ha riportato stralci nel controricorso, era evidenziata la domanda relativa alla declaratoria di legittimità dell'iscrizione ipotecaria.

Il secondo motivo è del pari infondato in quanto, a prescindere dalla sua genericità, eventuali nullità dell'atto impugnato sono sanate ex art. 156 c.p.c.. Quanto alla nullità della notifica delle cartelle, la CTR ha accertato che essa era rituale.

Ed anche il terzo motivo è infondato.

Premesso che in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore (Cass. Sez. 5, n. 22761/2016).

Fatte queste premesse nel caso in esame la sentenza impugnata ha affermato che "..il contribuente non ha affatto dimostrato che il debito contratto aveva finalità estranee ai bisogni familiari ma ha solo fatto presente che il fondo era stato costituito tre anni prima la notifica della prima cartella..".

Pertanto la pronuncia impugnata correttamente ha ritenuto la legittimità dell'iscrizione ipotecaria.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

La regolamentazione delle spese di lite, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza.

Ricorrono le condizioni per l'applicazione al ricorrente del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei soli confronti di Equitalia Sud s.p.a. che liquida in Euro 5.600,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2019

Domande frequenti

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