Cassazione, sentenza n. 27766 del 24/06/2019

Contenzioso - Ricorso in Cassazione - Sentenza del giudice tributario - Rapporto con il processo penale -Valutazione, ai fini della prova, del fatto accertato nella sentenza del giudice tributario - Possibilità.

Tipologia
Sentenza
Numero
27766
Data
24/06/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Nel giudizio penale per omessa dichiarazione IVA, il ricorrente chiedeva la revisione invocando come prova nuova una sentenza tributaria che aveva affrontato residenza fiscale ed esterovestizione della società. La Corte chiarisce che le decisioni tributarie non vincolano il giudice penale, pur potendo essere valutate come prova dei fatti accertati; nel caso concreto, tuttavia, la pronuncia conteneva valutazioni giuridiche, non nuovi accertamenti fattuali, ed era già stata considerata nei precedenti gradi. Confermata anche la competenza stabilita dalla sentenza di rinvio, il ricorso è rigettato.

Massima

Le sentenze del giudice tributario non sono vincolanti per il giudice penale ma possono essere valutate ai fini della prova del fatto in esse accertato. Nel caso di specie nella sentenza del giudice tributario non vi sono accertamenti fattuali, ma vi è contenuta un'interpretazione giuridica delle nozioni di residenza fiscale ed esterovestizione che non vincola il giudice penale poiché, lo stesso, può procedere autonomamente alla valutazione della fattispecie.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Ritenuto in fatto

1. – Con ordinanza del 14 marzo 2018, pronunciata nel giudizio di rinvio scaturito dalla sentenza Cass., Sez. 4, 30 marzo 2017, n. 25008, la Corte d'appello dell'Aquila ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta dall'interessato in relazione alla sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 78 del 10 gennaio 2014, di parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro del 20 dicembre 2012, in relazione alla condanna per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, per l'omessa presentazione della dichiarazione Iva di una società.

2. – Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, con il quale deduce: 1) il mancato rilievo dell'incompetenza territoriale della Corte d'appello a provvedere sull'istanza di revisione; 2) vizi della motivazione in relazione alla mancata considerazione, ai fini della revisione, della prova nuova rappresentata da una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pesaro, che escluderebbe la sussistenza del presupposto fattuale del reato.

Considerato in diritto

3. – Il ricorso è infondato.

Quanto alla prima doglianza, deve rilevarsi che – a prescindere dalla correttezza della soluzione giuridica adottata ai sensi dell'art. 634 c.p.p., che non può essere oggetto di sindacato in questa sede – la Corte d'appello dell'Aquila è stata individuata espressamente come competente per il giudizio di rinvio dalla sentenza di annullamento con rinvia (Cass., Sez. 4, 30 marzo 2017, n. 25008), con statuizione definitiva. Era pertanto sottratta alla stessa Corte d'appello ogni valutazione circa la propria competenza territoriale.

Quanto alla seconda doglianza, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha motivato adeguatamente circa la richiamata decisione del giudice tributario, evidenziando che la stessa era già stata presa in considerazione in primo e secondo grado nell'ambito del giudizio penale e che le valutazioni ivi contenute non potevano comunque essere considerate prove nuove o sopravvenute, anche per la considerazione che non si tratta di accertamenti fattuali, ma dell'interpretazione giuridica delle nozioni di "residenza fiscale" e "esterovestizione"; interpretazione che non legittima la revisione e, in ogni caso, non vincola il giudice penale, che può procedere autonomamente alla valutazione della fattispecie.

4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2019

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