Cassazione, sentenza n. 16956 del 25/06/2019

Sentenza n. 16956 del 25/06/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
16956
Data
25/06/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente aveva impugnato intimazioni fondate su cartelle che assumeva non notificate; entrambi i giudici di merito avevano annullato gli atti applicando indistintamente le formalità previste per l’irreperibilità relativa. La Cassazione rileva che ciascuna notifica doveva essere esaminata secondo la modalità concretamente utilizzata: invio postale diretto oppure consegna tramite messo, distinguendo in quest’ultimo caso irreperibilità relativa e assoluta. La motivazione della CTR, cumulativa e priva delle verifiche necessarie, è dichiarata nulla; accolto il secondo motivo e assorbito il terzo, la causa è rinviata alla CTR.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

I fatti che hanno originato la presente controversia riguardano il ricorso proposto da I.C., avverso tre avvisi di intimazione di pagamento, per l'anno 2009, emessi da Equitalia Sud, relativi a cartelle esattoriali non notificate al contribuente.

La Commissione Tributaria Provinciale di Latina (di seguito, CTP), accoglieva il ricorso ritenendo l'invalidità del procedimento notificatorio.

La sentenza della CTP veniva impugnata da Equitalia innanzi alla CTR del Lazio la quale, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza dei primi giudici, ritenendo l'irregolarità del procedimento di notifica al contribuente "posto che è stato effettuato il deposito alla casa comunale ma senza farlo precedere dall'affissione alla porta di casa dell'avviso nè è stato seguito dalla prescritta raccomandata. Va a tal proposito ricordato che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che in tema di notifica di cartella di pagamento nei casi di irreperibilità relativa del destinatario… va applicato l'art. 140 c.p.c…".

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 30752, depositata in data 23/11/2018 – pronunciata sul primo motivo di ricorso proposto, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, da Equitalia Servizi Riscossione S.p.A. (di seguito, per brevità, Equitalia) contro I.C., avverso la sentenza di cui in epigrafe, n. 3947 del 17/06/2016 della Commissione Tributaria Centrale del Lazio (di seguito, per brevità, CTR) – hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla cartella di pagamento relativa a contributi previdenziali, trattandosi di credito non avente ad oggetto tributi, ed hanno, conseguentemente, rimesso a questa sezione tributaria la decisione sugli ulteriori motivi di ricorso proposti da Equitalia, in quanto riguardanti crediti di natura tributaria.

Questa Corte è dunque chiamata a decidere sui restanti due motivi di ricorso proposti da Equitalia, cui ha aderito con controricorso adesivo l'Agenzia delle Entrate, rimanendo il contribuente, I.C., intimato.

Il ricorso è stato chiamato all'odierna udienza pubblica a seguito di avviso notificato a mezzo PEC con invio telematico perfezionatosi in data 05/04/2019.

Motivi della decisione

1. Come esposto in narrativa, il ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi. Poichè il primo motivo è stato già accolto dalle Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 23/11/2018 n. 30752, che ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla cartella di pagamento, relativa a contributi previdenziali, (cartella n. (OMISSIS) e intimazione n. (OMISSIS)), l'oggetto della presente decisione riguarda i restanti due motivi di gravame.

2. Con il secondo motivo di ricorso (sub b)) l'Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per deficit strutturale della decisione sulla notifica della cartella n. (OMISSIS) (intimazione n. (OMISSIS)) e della cartella n. (OMISSIS) (intimazione n. (OMISSIS)), per aver la CTR dichiarato l'invalidità della notifica delle cartelle di pagamento, sottese alle intimazioni di pagamento, senza operare alcun distinguo in relazione alle diverse di modalità notificatorie degli atti in questione e per aver erroneamente applicato le regole riguardanti la cd. irreperibilità relativa e non, invece, quelle della irreperibilità assoluta.

3. Con il motivo terzo motivo (sub c)) deduce la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, per l'omessa rilevazione dell'assenza di vizi propri delle tre intimazioni facenti capo alle tre cartelle, e quindi, per aver rigettato l'eccezione d'inammissibilità del ricorso introduttivo atteso che, essendo avvenuta rettamente la notifica delle cartelle, ogni contestazione avverso il merito del credito, sollevata averso le successive intimazioni, era da considerarsi inammissibile in quanto proposta oltre i termini perentori di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21. Tale motivo (sub c)), a seguito della pronuncia sulla giurisdizione, è limitato alle intimazioni n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS).

4. Il secondo motivo è fondato nei limiti qui di seguito esposti.

5. Va premesso, in fatto, che l'impugnazione del contribuente, per vizio di notifica delle cartelle e delle relative intimazioni, è stata accolta dai giudici di merito, sul rilievo che il procedimento di notifica era irregolare, in quanto era stato effettuato il deposito alla casa comunale, senza essere preceduto dall'affissione alla porta di casa dell'avviso, nè essere seguito dalla prescritta raccomandata. I giudici di merito, ritenendo sussistente un'ipotesi d'irreperibilità relativa, hanno dichiarato l'inesistenza della notifica della cartella, all'uopo richiamando la giurisprudenza di legittimità, con la pronuncia del 26/11/2014 n. 25079, Rv. 634229-01, come consolidatasi a seguito della pronuncia del 22/11/2012 n. 258 della Corte Costituzionale, evidenziando che la notifica della cartella di pagamento, per poter essere valida, va effettuata con tutte le formalità previste dall'art. 140 c.p.c., in combinato disposto con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, u.c., e art. 60, comma 1 alinea, e quindi incluso l'inoltro e l'effettiva ricezione del destinatario della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale.

6. Dagli atti allegati al ricorso risulta che:

– la cartella numero (OMISSIS) (intimazione n. (OMISSIS)) è stata notificata, a mezzo del servizio postale, con raccomandata indirizzata presso la sede/domicilio fiscale della società Autotrasporti I. s.n.c. di V.L., (OMISSIS), sottoscritta per ricevuta in data 8 giugno 2011 da soggetto qualificatosi destinatario ( V.L.), soggetto risultante, dalla visura camerale allegata, socia della società;

– la cartella n. xxxxxxxxx (intimazione n. (OMISSIS)), risulta, invece, notificata a mezzo di messo notificatore: dalla relata di notifica risulta che "oggi 24/06/2010 (OMISSIS) la società autotrasporti il I. snc non risulta" e che l'ufficiale notificatore ha depositato l'atto in Comune con affissione all'albo dell'avviso di deposito, in data 7/7/2010.

6. Orbene, con riguardo alla doglianza riguardante la verifica della regolarità del procedimento notificatorio, non v'è dubbio che, come assume la ricorrente, i secondi giudici hanno errato a non verificare la sussistenza dei presupposti di legge richiesti per la validità del procedimento notificatorio afferente a ciascuna cartella, dichiarando, cumulativamente, l'inesistenza di tutte le notifiche in quanto effettuate in violazione dall'art. 140 c.p.c..

6.1. Ciò che i secondi giudici non hanno considerato è che la notifica di una cartella esattoriale può legittimamente avvenire secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento (v. D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, anche nella formulazione vigente al tempo della notifica delle cartelle di cui trattasi e cioè nella formulazione in vigore dal 31/05/2010 a seguito delle modifiche intervenute con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 38), sicchè è rispetto alla procedura notificatoria azionata che va riscontrato la validità e, quindi, il perfezionamento della notifica.

6.2. Quanto alla notifica avvenuta mediante invio, da parte dell'esattore, di una raccomandata con avviso di ricevimento, è ius receptum che la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza che sia necessario redigere un'apposita relata di notifica, in quanto il citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, prescrive solo l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con l'avviso di ricevimento. A conferma della regolarità di tale sistema notificatorio, è stato soggiunto che la consegna del plico al domicilio del destinatario perfeziona la notifica senza altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, e ciò in quanto "l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.". (cfr. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4275 del 21/02/2018, Rv. 647134-01; cfr. Cass. n. 16949 del 2014, Rv. 632505-01).

6.3. La giurisprudenza di questa Corte ha, altresì, precisato che qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. 20 novembre 1982, n. 890 e che, quindi, secondo le regole che riguardano la ricezione degli atti per posta ordinaria, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (cfr. Sez. 6-5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Rv. 64002501; Sez. 5, Sentenza n. 15315 del 04/07/2014, Rv. 63155101; Sez. 5, Sentenza n. 16528 del 22/06/2018, Rv. 64922702).

6.4. E' opinione comune, che tale interpretazione poggia sulla finalità di rilievo costituzionale riguarda la funzione pubblicistica della pronta riscossione del credito fiscale posto a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato, finalità che, dunque, ha ispirato sia le decisioni di questa Corte che quella dei giudici delle leggi. (cfr. Sez. 5, n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834-01; da ultimo, cfr. Corte Costituzionale 26/04/2019 n. 104, che sulla scia dei suoi precedenti pronunciati ribadito nei precedenti pronunciati della stessa Corte Costituzionale, nn. 175 e 90 del 2018 e n. 281 del 2011, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14 e della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, nella parte in cui consentono la notificazione diretta degli atti impositivi e dei ruoli a mezzo di servizio postale di raccomandata con ricevuta di ritorno).

7. Va da sè, dunque, che nel caso in cui la notifica venga effettuata nelle forme ordinarie, si pongono tutte le questioni che afferiscono al comune procedimento notificatorio.

7.1. In particolare è orientamento ormai consolidato quello secondo cui in caso di cd. "irreperibilità relativa" del destinatario – vale a dire, nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., come recita il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, – tenuto conto degli esiti della sentenza della Corte Cost. 22 novembre 2012, n. 258, va applicato l'art. 140 c.p.c. in virtù del combinato disposto del citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea e, sicchè è necessario ai fini del suo perfezionamento che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario dell'effettiva ricezione della raccomandata/informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9782 del 19/04/2018, Rv. 647736 – 01).

7.2. Viceversa, in caso d'irreperibilità assoluta – ipotesi in cui non v'è alcun luogo conosciuto nell'ambito di quel comune in base all'ordinaria attività che deve essere svolta dal messo notificatore – è applicabile soltanto il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), a mente del quale il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più nè l'abitazione, nè l'ufficio o l'azienda, nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6765 del 08/03/2019, Rv. 653075-01; n. 2877 del 2018, Rv. 647109-01, n. 9279 del 1998, Rv. 518986-01, n. 24260 del 2014).

8. Orbene, è evidente che la decisione dei secondi giudici è inadeguata strutturalmente, proprio perchè ha dichiarato la nullità di tutte le cartelle e degli atti conseguenziali, per vizio del procedimento notifica di cui all'art. 140 c.p.c., senza alcuna verifica, nè argomentazione che spiegasse le ragioni della ritenuta inesistenza e omettendo del tutto di considerare che la notifica della cartella di pagamento può ben avvenire, oltre che a mezzo messo notificatore, anche mediante invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, che in questo caso la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario legittimato a riceverla; anche per la notifica a mezzo messo, ha omesso del tutto di verificare se trattavasi di irreperibilità assoluta o irreperibilità relativa, se il messo notificatore avesse svolto ricerche circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto e se fossero stati effettuati tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. per il perfezionamento del procedimento- notificatorio.

9. In definitiva, la motivazione della sentenza qui impugnata appare molto al di sotto del cd. minimo costituzionale, in quanto ha compiuto, in maniera del tutto inadeguata la disamina logica e giuridica degli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento, rinviando genericamente e acriticamente alla normativa ritenuta applicabile senza sussunzione alcuna della fattispecie concreta al precetto generale, con conseguente nullità della sentenza (sui parametri minimi di motivazione, cfr. Cass., Sez. U., 07/04/2014 n. 8053 e 03/11/2016 n. 22232; cfr., altresì, per il vizio di motivazione collegato alla funzione dell'appello, Cass., 10/01/2003 n. 196).

10. Il terzo motivo di ricorso (sub c)), rimane assorbito dall'accoglimento del secondo.

11. Il ricorso va pertanto accolto in relazione al secondo motivo, l'impugnata sentenza va cassata, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, perchè proceda ad un nuovo esame della controversia, sulla base dei principi esposti, nonchè perchè provveda sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2019

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