Cassazione, ordinanza n. 17346 del 27/06/2019

Ordinanza n. 17346 del 27/06/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
17346
Data
27/06/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Nel giudizio sulla protezione internazionale, la corte d’appello aveva dichiarato estinta l’impugnazione perché il ricorrente, ottenuto un termine, non aveva rinnovato la notificazione all’Avvocatura dello Stato. La Cassazione rileva che la censura esponeva soltanto orientamenti astratti sulla validità delle notifiche PEC, senza precisare come fosse stata concretamente eseguita quella contestata né confrontarsi con l’accertamento secondo cui era stato usato un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi. Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità; non è applicato il doppio contributo unificato per l’ammissione al patrocinio statale.

Testo della pronuncia

Rilevato che:

B. I. ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello di Perugia che, decidendo sul gravame nei confronti dell'ordinanza che aveva negato la protezione internazionale e quella umanitaria, ha dichiarato estinto il processo d'impugnazione per omessa osservanza dell'ordine di rinnovazione della notifica della citazione all'avvocatura dello Stato; la corte d'appello ha sottolineato che, constatata la mancata notifica all'avvocatura dello Stato, l'appellante aveva chiesto un termine per rinnovarla; dopodiché, però, non aveva provveduto al rinnovo affermando di ritenere valida la notifica precedentemente effettuata ai sensi dell'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1910;

il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ. e dell'art. 11 del r.d. citato;

il Ministero dell'interno non ha svolto difese.

Considerato che:

il ricorso è inammissibile per difetto di specificità (art. 366, n. 3, cod. proc. civ.); secondo l'impugnata sentenza la notifica era stata fatta ai sensi della l. n. 53 del 1994, art. 3-bis; l'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 prevede che "la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi";

l'impugnata sentenza riferisce che l'appellante aveva fatto la notificazione utilizzando un indirizzo "non risultante dai predetti elenchi"; il ricorrente ha censurato la decisione in base a un ragionamento astratto: egli – come d'altronde espressamente riferito a pag. 6 del ricorso – si è limitato "a esporre una serie di pronunce e orientamenti" a suo dire finalizzati a "chiarire la questione"; orientamenti incentrati sull'affermazione che la notifica sarebbe da considerare valida "anche se il registro indicato fosse il registro Ipa", ovvero sul rilievo che anche l'indice cd. Ini-Pec è un pubblico elenco, ovvero ancora sulla considerazione che la modalità di perfezionamento della notificazione telematica postula "che la notificazione provenga da un indirizzo Pec ( ..) a un altro indirizzo Pec, sempre risultante da pubblici elenchi" e che "giunga a compimento il meccanismo telematica che assicura la certezza della procedura di recapito"; tutte queste considerazioni a niente servono, dal momento che nel ricorso non è specificato come sia stata in concreto eseguita la notificazione a fronte di quanto puntualmente affermato in ordine all'effettuazione "a un indirizzo non risultante dai predetti elenchi"; non deve farsi applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2019.

Domande frequenti

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