Cassazione, sentenza n. 17957 del 04/07/2019

Sentenza n. 17957 del 04/07/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
17957
Data
04/07/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente chiedeva un maggiore rimborso di IRPEF e ILOR versate per definire una lite fiscale, sostenendo che nel calcolo fosse stata invertita la quota di soccombenza risultante da una pronuncia parzialmente favorevole. La Cassazione afferma che, ai fini della definizione prevista dalla disciplina richiamata, stato e valore della lite devono essere determinati alla data di presentazione della domanda, mentre gli sviluppi giudiziari successivi sono irrilevanti. La richiesta di una diversa valutazione fattuale è inoltre inammissibile; il ricorso viene rigettato, con condanna alle spese e applicazione del doppio contributo.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. L'Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo avverso B.A. per la cassazione della sentenza n. 275/07/13 della Commissione Tributaria Regionale della Campania (di seguito C.T.R.), emessa il 13/5/2013, depositata in data 20/5/2013 e non notificata, che ha parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio, in controversia relativa all'impugnativa del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso della trattenuta Irpef 2003, operata sul capitale erogato una tantum dal Fondo di Previdenza Complementare per il personale del Banco di Napoli, come corrispettivo di rinuncia alla pensione integrativa che sarebbe gravata su tale Fondo in aggiunta alla pensione Inps.

2. Con la sentenza impugnata, la C. T. R. della Campania, per quanto di interesse in questa sede, riteneva che "a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 solo per quanto riguarda la "sorte capitale", corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dall'1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17".

3. A seguito del ricorso, inoltrato per la notifica il 23 maggio 2014 e regolarmente ricevuto dal destinatario a mani proprie il 27 maggio 2014, B.A. è rimasto intimato.

4. Il ricorso è stato chiamato all'udienza pubblica del 16 maggio 2019 a seguito di avviso inviato telematicamente via PEC, consegnato il 4/4/2019.

Motivi della decisione

1.1. Con l'unico motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 17 e 19, nonchè del D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.3. Ed invero, l'Agenzia delle Entrate nel proprio ricorso fa riferimento ad una fattispecie del tutto differente da quella scrutinata dai giudici di appello.

In particolare, la ricorrente deduce che i giudici di seconde cure, pronunciando in controversia avente ad oggetto l'impugnativa del diniego di rimborso della trattenuta ai fini Irpef sulla liquidazione dell'indennità di previdenza istituita per il personale del Ministero delle Finanze con il D.P.R. n. 211 del 1981, avrebbero erroneamente ritenuto l'esistenza di un'esenzione fiscale, istituita con il citato D.P.R., estendendo analogicamente quanto previsto per le indennità "equipollenti" di cui al T.u.i.r., art. 17, comma 1.

Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata baserebbe il proprio decisum sulla considerazione che il Fondo di Previdenza sia costituito dai contributi dei dipendenti e che l'indennità si configuri come la naturale restituzione degli importi spettanti agli iscritti.

In realtà, tali questioni non sono minimamente affrontate nella sentenza impugnata, che è invece relativa ad altra fattispecie, concernente l'impugnativa del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso della trattenuta Irpef 2003, operata sul capitale erogato una tantum dal Fondo di Previdenza Complementare per il personale del Banco di Napoli, come corrispettivo di rinuncia alla pensione integrativa che sarebbe gravata su tale Fondo in aggiunta alla pensione Inps.

Nè la ricorrente in qualche modo contesta l'individuazione della fattispecie concreta da parte del giudice di appello, per cui non è possibile rinvenire nel ricorso una critica alle ragioni della sentenza impugnata, relativa a diversa fattispecie, disciplinata da una differente normativa ed improntata a principi suoi propri.

Deve perciò ritenersi che il ricorso sia inammissibile.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese, poichè B.A. è rimasto intimato. Nulla è dovuto per "doppio contributo" riguardo a P.A..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

Domande frequenti

Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?

La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.

Chi può certificare il Tax Control Framework?

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