Cassazione, ordinanza n. 18633 del 11/07/2019

ICI - Agevolazioni ed esenzioni - Opere autostradali - Divieto di costruire - Esenzione ex art.9 della legge n.729 del 1961 - Finalità.

Tipologia
Sentenza
Numero
18633
Data
11/07/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il Comune aveva assoggettato a ICI terreni indicati come edificabili dallo strumento urbanistico, mentre la CTR li aveva esclusi integralmente dall’imposta perché destinati al sistema autostradale e gravati da vincoli di inedificabilità. La Cassazione riconosce che la fascia di rispetto autostradale comporta un divieto assoluto e inderogabile di edificazione, tale da escludere l’imponibilità dei terreni compresi entro quel limite. L’esclusione non vale però automaticamente per la parte eccedente la fascia e dichiarata edificabile: la sentenza è cassata parzialmente con rinvio per determinare l’imposta dovuta.

Massima

Il divieto di costruire ad una distanza inferiore a 25 metri dalle opere autostradali, previsto dall'art.9 della legge 24 luglio 1961, n.729, la cui finalità è quella di favorire la circolazione e di offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sull'autostrada, ha carattere generale e inderogabile non solo nei confronti dei privati, ma anche nei riguardi della regolamentazione edilizia demandata agli enti pubblici. Pertanto vanno esclusi dall'assoggettamento a ICI i terreni gravati da vincoli di inedificabilità in relazione alla cosiddetta fascia di rispetto legale.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Premesso che:

1. il Comune di Reggio Emilia ricorre per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna in data 21 gennaio 2016, n. 72, con la quale è stato dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento notificato da esso ricorrente alla spa Autostrade per l'Italia per imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa al primo trimestre dell'anno 2008 e a terreni qualificati come edificabili secondo il piano regolatore generale ma considerati dalla commissione come non edificabili -e con ciò non soggetti all'imposta- perchè gravati da "concreti e precisi vincoli di legge che rendono inapplicabili le disposizioni contenute nello strumento urbanistico" data la loro "preponderante finalità di sede viaria con relative pertinenze";

2. con il primo motivo di ricorso, il Comune lamenta violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 per avere la commissione errato nel qualificare i terreni come inedificabili malgrado la previsione dello strumento urbanistico, alla quale unicamente la commissione avrebbe dovuto avere riguardo;

3. con il secondo motivo di ricorso, il Comune lamenta violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, in relazione alla affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui i terreni "ricadevano sotto il regime demaniale ed erano destinati ad accogliere la rete autostradale con le relative pertinenze /I. 4. la spa Autostrade per l'Italia resiste con controricorso;

5. il Comune ha depositato memoria.

Considerato che:

1. il primo motivo di ricorso è, nei limiti che seguono, fondato. I terreni in questione sono definitivi in sentenza come soggetti al "regime demaniale" in relazione con il loro essere "destinati" al sistema autostradale e come gravati da "vincoli di inedificabilità propri del sistema autostradale", segnatamente individuati nella necessità di osservare una distanza dalla sede autostradale ("cosiddetta "fascia di rispetto"), il tutto in riferimento al fatto (ricordato nella parte espositiva della sentenza) che, come dedotto dalla contribuente e come già attestato nella sentenza di primo grado, "i terreni di che trattasi sono situati in fregio all'autostrada". Ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità". L'affermazione di inedificabilità dei terreni, contenuta nella sentenza impugnata, si correla alla L. n. 729 del 1961, art. 9 (abrogato dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112) evocato dalla società Autostrade (v. pagina 6 controricorso). Questa Corte ha statuito, per un verso, che "il vincolo imposto sulle aree site in fasce di rispetto stradale o autostradale, ai sensi della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 septies, come modificato dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 19, dal D.M. 1 aprile 1968, nonchè dalla L. 24 luglio 1961, n. 729, art. 9, si traduce in un divieto assoluto di edificazione delle fasce comprese nelle zone asservite dalla legge, che le rende legalmente inedificabili" (Cass. n. 27114 del 04/12/2013), per altro verso, che "il divieto di costruire ad una distanza inferiore a 25 metri dalle opere autostradali, previsto dalla L. 24 luglio 1961, n. 729, art. 9, in quanto dettato per favorire la circolazione e per offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sull'autostrada, ha carattere generale ed inderogabile non solo nei confronti dei privati, ma anche nei riguardi della regolamentazione edilizia demandata agli enti pubblici" (Cass. n. 229 del 10/01/2007). In ragione di quanto sopra, la commissione tributaria regionale ha deciso in modo corretto laddove ha escluso l'assoggettamento ad imposta dei terreni in questione relativamente alla fascia di rispetto mentre non si è conformata al suddetto D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 laddove ha escluso l'assoggettamento ad imposta dei terreni anche per la parte eccedente la fascia di rispetto e dichiarata edificabile dal vigente strumento urbanistico comunale; 7. il secondo motivo di ricorso, va dichiarato inammissibile perchè esso veicola una doglianza di violazione di una disposizione di legge (il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. a, secondo cui sono esenti da ici "gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonchè dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui alla L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 41, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali") che non è stata in alcun modo applicata dalla commissione tributaria regionale (la quale, come già evidenziato, ha parlato di "regime demaniale" dei terreni de quibus non in relazione alla loro natura di beni del demanio stradale ma in relazione alla presenza di una "fascia di rispetto");

8. accolto, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla commissione tributaria dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, perchè l'accertamento dell'imposta dovuta in relazione alla parte dei terreni in questione che eccede la fascia di rispetto autostradale;

9. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese;

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso per quanto di ragione, dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

Domande frequenti

Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?

La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.

Chi può certificare il Tax Control Framework?

La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.

Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?

L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.