Cassazione, sentenza n. 21065 del 07/08/2019

Sentenza n. 21065 del 07/08/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
21065
Data
07/08/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il giudizio verteva su un accertamento IRPEF relativo al reddito di partecipazione attribuito al socio in conseguenza dei maggiori ricavi accertati presso una società di persone. Dopo avere presentato domanda di definizione agevolata, il contribuente ha documentato la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante la regolarità della procedura e il versamento dovuto. La Cassazione considera il ricorso rinunciato, dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere, senza statuire sulle spese né imporre l’ulteriore contributo unificato.

Testo della pronuncia

La CTR del Lazio accolse l'appello dell'Agenzia delle Entrate nei confronti del sig. M.G., avverso la sentenza della CTP di Roma che aveva invece accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento con il quale era stata ripresa a tassazione la maggiore IRPEF ritenuta dovuta per l'anno 2000 in conseguenza dei maggiori ricavi accertati per detta annualità nei confronti della Immobiliari F. S.n.c., nella quale il M deteneva partecipazione sociale nella quota del 55,56%.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L'Agenzia delle Entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine di partecipare all'udienza di discussione.

Il ricorrente ha quindi depositato memoria, ex art. 378 c.p.c., con la quale, facendo seguito a precedente deposito di domanda di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, come convertito, con modificazioni, nella L. n. 96 del 2017, ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione di spese.

Motivi della decisione

1. La documentazione allegata da parte ricorrente alla memoria depositata in atti, relativa alla comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della regolarità della definizione agevolata della lite tempestivamente richiesta, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, come convertito, con modificazioni, nella L. n. 96 del 2017, comporta che il ricorso debba intendersi rinunciato, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio, dandosi atto, stante il versamento di quanto dovuto, dalla cessazione della materia del contendere giusta la succitata disposizione di legge.

2. Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, nessuna attività difensiva avendo svolto l'Amministrazione finanziaria ed essendo in ogni caso la disciplina delle spese insita nella definizione agevolata della controversia (cfr. Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083).

3. Non sussistono, in relazione all'intervenuta definizione agevolata della lite, i presupposti di legge per il pagamento, da parte del ricorrente, di contributo pari al contributo unificato versato in occasione dell'iscrizione a ruolo del ricorso (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere tra le parti per regolare definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, come convertito, con modificazioni, nella L. n. 96 del 2017.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

Domande frequenti

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