Cassazione, sentenza n. 21071 del 07/08/2019
Sentenza n. 21071 del 07/08/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 21071
- Data
- 07/08/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava un accertamento ICI per il 2009 fondato su una rendita catastale modificata, che il Comune sosteneva fosse già conosciuta dalla società attraverso precedenti atti e giudizi. La Cassazione ha rilevato che, dal 2000, gli atti attributivi o modificativi della rendita acquistano efficacia soltanto con la rituale notificazione dell’Ufficio del territorio, non sostituibile da comunicazioni o dalla conoscenza desunta da altri accertamenti. Poiché tale notifica risultava assente, la Corte ha respinto il ricorso del Comune, senza statuire sulle spese per mancata costituzione della resistente.
Testo della pronuncia
Il COMUNE di ISCHIA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1655/51/17 depositata in data 23.2.2017 con la quale la CTR della Campania aveva accolto l'appello proposto da D.R. MERIDIONALE VENDITE s.a.s. avverso la decisione con la quale la CTP di Napoli che aveva accolto il suo ricorso avverso l'avviso di accertamento ICI emesso dall'Ente comunale per il recupero della maggiore ICI relativa all'anno 2009.
Il ricorso è affidato a due motivi.
La D.R. MERIDIONALE VENDITE s.a.s. non si è costituita.
Il COMUNE ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Con il primo motivo l'Ente comunale ha lamentato una erronea valutazione della normativa vigente con specifico riguardo alla immediata applicabilità ai fini delle imposte dirette delle rendite applicate a seguito di procedura DOCFA presentata in relazione ad immobile ultimato in data antecedente la presentazione.
Con ii secondo motivo viene censurata la decisione della CTR per non aver correttamente valutato l'esistenza di pregressi giudizi inerenti la medesima fattispecie dai quali emergeva la piena conoscenza delle rendite contestate in data antecedente l'accertamento impugnato.
I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi sono infondati e vanno, pertanto, respinti.
La norma di cui alla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2000 gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'Ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, per proporre il ricorso di cui al citato D.Lgs., art. 2, comma 3, e gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.
Non è più sufficiente, quindi, una semplice comunicazione riguardante la rendita catastale, ma occorre effettuare rituale notifica della rendita stessa da parte dei competenti Uffici del territorio.
In sostanza, con tale disposizione viene sancita l'inefficacia giuridica degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali fino a quando queste ultime non risultino ritualmente notificate.
Il principio della impossibilità giuridica di utilizzazione di una rendita prima della sua notifica è stato più volte ribadito in numerose pronunzie di questa Corte laddove è affrontato anche il problema della utilizzabilità ai fini impositivi della rendita stessa, una volta notificata, anche per annualità di imposta anteriori (annualità "sospese") ancora suscettibili di accertamento, di liquidazione o di rimborso (ex multis: sent. n. 12323/16; n. 23600/11).
Nella fattispecie in esame costituisce dato incontestabile quello riferito dai giudici dell'appello riguardante la assenza di notifica da parte del competente Ufficio del Territorio, in quanto "in corso con prot. (—) del 13.2.2008".
Il ricorrente ha sostenuto la non necessità della preventiva notifica delle rendite catastali dovendo la norma dell'art. 74 ora citata, essere contemperata con il D.Lgs. n. 504 del 1994, art. 11, che autorizza i Comuni, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, a richiedere ai contribuenti l'esibizione e la trasmissione di atti e documenti, a richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti.
La necessità della preventiva notifica sarebbe, quindi, esclusa soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui la rendita utilizzata derivi non da autonomo accertamento o variazione contestuale all'anno di accertamento, ma dai riscontro di una situazione di fatto consolidata precedentemente l'accertamento.
Tale assunto non è condivisibile ove si consideri che a partire dall'anno 2001, a seguito dell'entrata in vigore della L. 342 citata, la notifica di un atto non può essere equiparata ad altre forme di comunicazione dalle quali poter desumere la conoscenza da parte del contribuente di situazioni riguardanti l'attribuzione e/o la modifica di rendite catastali, anche per salvaguardare le conseguenze soprattutto con riferimento sia ai termine decadenziale di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 171, per l'ente impositore (e cioè, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo in cui il versamento è stato o doveva essere effettuato) che a quello per il contribuente per proporre eventuale impugnativa, ai fini dell'esercizio del suo diritto di difesa nei confronti del nuovo classamento.
Allo stesso modo e con specifico riferimento al secondo motivo del ricorso, va ribadita come la necessità della preventiva notifica non possa ritenersi superata dalla eventuale conoscenza delle rendite in data antecedente non solo all'atto di accertamento, ma anche al maturare del debito stesso, a nulla rilevando, nei caso in esame, il dato secondo cui a contribuente a partire dal 2007 avesse avuto conoscenza della rendita modificata in conseguenza della notifica degli atti di accertamento ICI recanti i dati della rendita rettificata: con la entrata in vigore della normativa introdotta con la L. n. 342 del 2000, è necessario, come già riferito, uno specifico e autonomo atto di notifica ad opera del competente Ufficio del territorio della nuova rendita.
Il ricorso va, pertanto respinto.
Nulla per le spese stante a mancata costituzione della resistente.
Sussistono i presupposti del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
P.Q.M.
respinge ricorso.
Nulla per le spese.
Condanna del ricorrente, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019
Domande frequenti
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