Cassazione, sentenza n. 21560 del 21/08/2019
Sentenza n. 21560 del 21/08/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 21560
- Data
- 21/08/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La Corte d’appello aveva posto a carico dell’INAIL, oltre all’indennità per inabilità temporanea totale, anche quella relativa a un periodo di inabilità temporanea parziale conseguente a un infortunio sul lavoro. La Cassazione ha chiarito che la disciplina richiamata riconosce l’indennità giornaliera soltanto quando l’inabilità temporanea impedisca totalmente e di fatto lo svolgimento del lavoro; la normativa sul danno biologico non ha esteso la prestazione all’inabilità temporanea parziale. Il ricorso dell’INAIL è stato accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello per un nuovo esame.
Testo della pronuncia
l. La Corte d'appello Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di condanna dell'Inail a pagare a D. E. l'indennità temporanea totale nella misura di 106 giorni e l'indennità temporanea parziale nella misura di .,…68 giorni, nonché le spese mediche in relazione all'infortunio sul lavoro del 16/1/2002.
La Corte ha affermato che l'indennità temporanea rimaneva a carico dell'Inail in virtù del disposto dell'art. 66 , I comma , TU anche a seguito dell'entrata in vigore del dlgs n 38/2000. Ha osservato, infatti, che in base al dlgs citato l'indennizzo per danno biologico sostituiva solo la rendita per inabilità permanente, ma non anche quella per inabilità temporanea che rimaneva a carico dell'Inail e che tale indennità giornaliera era corrisposta senza alcun limite di durata allorchè l'inabilità assoluta o parziale era causata da infortunio o malattia professionale .
2. Avverso la sentenza ricorre I'Inail con un motivo ulteriormente illustrato con memoria ex art 378 cpc . Resiste la D.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla contro ricorrente di inammissibilità del ricorso perché notificato tardivamente . La D. rileva che il ricorso è stato notificato via pec il 16/6/2014 ,mentre in data 11/6/2014 è stata comunicata via pec solo la relata di notifica in quanto il file con il ricorso allegato non era apribile. Questa Corte ha affermato ( cfr Cass 25819/2017 ) che " quanto alla pretesa illeggibilità degli allegati del messaggio pec, occorre osservare che la posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge (D.P.R. 11 Febbraio 2005, n. 68) consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta la certezza dell'invio e della consegna (o della mancata consegna) delle e mail al destinatario. Tale sistema è stato creato proprio al fine di garantire, in caso di contenzioso, l'apponibilità a terzi del messaggio. I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute" che il messaggio:
a. è stato spedito;
b. è stato consegnato;
c. non è stato alterato. In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.
Di conseguenza, secondo la giurisprudenza, la semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, ad una determinata data ed ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica. L'eventuale mancata lettura dello stesso da parte del difensore per eventuale malfunzionamento del proprio computer andrebbe imputato a mancanza di diligenza del difensore che nell'adempimento del proprio mandato è tenuto a dotarsi dei necessari strumenti informatici e a controllarne l'efficienza (cfr. Cass. pen. Sez. IV, Sent., 18-01-2017, n. 2431).
Si può quindi ritenere che nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della pec e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'articolo 1335 c.c.
Spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematica"
In applicazione di tali principi nel caso di specie sarebbe stato dovere del difensore della controricorrente informare il mittente della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente.
Va , comunque rilevato che il ricorrente ha ripetuto la notifica a mezzo ufficiale giudiziario e che tale notifica è tempestiva.
4. L'Inail eccepisce violazione dell'art 66 e 68 TU. Censura l'avvenuto riconoscimento dell'indennità temporanea parziale in violazione delle norme citate in base alle quali l'indennità temporanea è dovuta esclusivamente fino a quando dura l'inabilità assoluta che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro .
5. Il motivo è fondato in quanto il DPR n 1124/1965, artt 66 e 68, prevedono la corresponsione di una indennità giornaliera soltanto per il caso di inabilità temporanea assoluta "che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro", nulla prevedendo per il caso di inabilità temporanea parziale.
Anche il Dlgs n 38/2000, art 13, per il caso di danno biologico, ha innovato l'art. 66, comma l, sopra citato esclusivamente con riguardo alle prestazioni economiche connesse alla inabilità permanente, parziale o assoluta, ma nessuna modifica ha apportato alle norme che regolano l'indennità per inabilità temporanea assoluta.
6. La giurisprudenza di questa Corte è nel senso di riconoscere all'infortunato, oltre alla rendita per inabilità permanente, solo l'indennità per inabilità temporanea assoluta, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura l'inabilità che impedisce totalmente e di fatto all'infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative (vedi Cass. n. 946/1990, n.l1145/2004, n. 1380/2005).
7. Per le considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello per un riesame della domanda in applicazione dei principi di cui sopra.
PQM
Accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata in parte qua e rinvia alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
Roma 28/5/2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.
Chi può certificare il Tax Control Framework?
La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.
Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

