Cassazione, sentenza n. 36346 del 22/08/2019

Violazioni e sanzioni - Sanzione penale -Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - Sequestro preventivo - Confisca di beni oggetto di atti di disposizione successivi all'accertamento tributario - Presupposti.

Tipologia
Sentenza
Numero
36346
Data
22/08/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il sequestro riguardava quattro rami d’azienda trasferiti dopo un accertamento tributario, nell’ambito di un’ipotesi di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte; la ricorrente invocava la successiva riduzione giudiziale della pretesa erariale. La Cassazione ha rilevato che il credito fiscale non era stato integralmente annullato e che i beni ceduti, quali strumenti della condotta diretta a pregiudicare la riscossione coattiva, restavano sequestrabili ai fini della confisca. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con le conseguenti condanne pecuniarie.

Massima

La condotta del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 consiste nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Il profitto di detto reato deve essere individuato nel valore del bene o dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria che agisca per il recupero delle somme evase. Ciò considerato i beni, oggetto di disposizione, sono suscettibili di sequestro preventivo per la successiva confisca, ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., in quanto costituiscono lo strumento per mezzo del quale è stato commesso il reato.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Ritenuto in fatto

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale della libertà di Salerno rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di G.A., in proprio e quale legale rappresentante della società "F124 s.r.l.", avverso il sequestro preventivo emesso dal g.i.p. del Tribunale di Salerno in data 21/01/2019 emesso nei confronti di D.B.A. in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, ultima parte, ad oggetto i quattro rami di azienda (nella specie, quattro supermercati) ceduti dalla società "Gruppo D.B. s.r.l.". Ai fini che qui rilevano, ad D.B.A. si contesta di aver compiuto, in concorso con il fratello D.B.L., più atti fraudolenti al fine di permettere alla società "Gruppo D.B. s.r.l.", della quale i due erano stati amministratori (il solo D.B.A. anche liquidatore), di sottrarre al pagamento delle maggiori imposte sui redditi e sul valore aggiunto accertati dall'agenzia delle entrate di Salerno per l'anno di imposta 2012 con verbale di accertamento notificato alla società il 14/01/2016 per un importo totale di 1.588,776 Euro: atti consistiti nel trasferire i quattro rami di azienda di proprietà della predetta società e nella successiva messa in liquidazione della stessa in data 01/06/2016; in particolare, i rami di azienda furono trasferiti il 19/05/2016 alla F124 s.r.l., di cui era legale rappresentante G.A., madre degli indagati, che, a sua volta, in data 31/05/2016, stipulò due contratti di affitto di ramo aziendale ad oggetto, in un caso, un supermercato, e, nell'altro, gli altri tre, in favore della Smart s.r.l. e della 132 s.r.l., società entrambe amministrate da D.B.M.R., sorella degli indagati.

2. Avverso l'indicata ordinanza, G.A., in proprio e quale legale rappresenta della società F124, per il tramite del medesimo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e lett. e) anche in relazione all'art. 321 c.p.p. e art. 240 c.p., comma 1. Assume la ricorrente che la Commissione tributaria di Salerno, con decisione del 09/07/2018, ha accolto il ricorso, relativamente ai punti 1), 2), 6) e 12), promosso dalla Gruppo D.B. in liquidazione avverso l'avviso di accertamento alla base del delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, di talchè la pretesa erariale non sarebbe più sussistente; in ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto quantomeno rimodulare l'entità e il valore del sequestro alla minor somma che residuerebbe quale credito nei confronti dell'erario.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve premettersi che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (si veda, da ultimo, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).

3. Quanto al merito, occorre prendere le mosse dal principio, che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità, secondo cui, in tema di reati tributari, i beni immobili appartenenti a soggetto indagato del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, alienati per far venir meno le garanzie di un'efficace riscossione dei tributi da parte dell'Erario, sono suscettibili di sequestro preventivo per la successiva confisca ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 1, in quanto costituiscono lo strumento per mezzo del quale è stato commesso il reato, a nulla rilevando la loro qualificazione anche come prezzo o profitto di tale delitto (Sez. 3, n. 3095 del 23/11/2016 – dep. 23/01/2017, Pugliese e altri, Rv. 268986; Sez. 3, n. 34798 del 04/06/2009 – dep. 08/09/2009, Bassova, Rv. 244781).

In ogni caso, si osserva che la condotta del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 consiste nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; ne consegue che il profitto di detto reato deve essere individuato non già nell'importo delle imposte non pagate, essendo quest'ultimo, semmai, il profitto delle ben diverse condotte di evasione, eventualmente commesse in precedenza ed integranti illecito penale in presenza dei requisiti di legge, bensì nel valore del bene o dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria che agisca per il recupero delle somme evase ed oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma (Sez. 3, n. 10214 del 22/01/2015 – dep. 11/03/2015, Chiarolanza e altri, Rv. 26275401; Sez. 3, n. 33184 del 12/06/2013 – dep. 31/07/2013, Abrusci, Rv. 256850).

4. Alle stregua di tali principi, anche a voler seguire l'impostazione difensiva, è dirimente osservare, per un verso, che, a seguito della sentenza, peraltro non definita, resa dalla Commissione tributaria di Salerno, l'avviso di accertamento non è stato completamente annullato, ma ne è stato ridotto l'ammontare, di talchè permane il credito della società del Gruppo D.B. in liquidazione nei confronti dell'Erario, il quale, pertanto, può azionare la procedura di riscossione coattiva, resa in tutto o in parte inefficace dalla simulata alienazione dei quattro rami di azienda; per altro verso, è irrilevante, alla luce del principio sopra affermato, la riduzione del credito nei confronti dell'erario, proprio perchè i rami di azienda, ceduti al fine con lo scopo di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, costituiscono lo strumento per mezzo del quale è stato commesso il reato, e, quindi, sono suscettibili di confisca ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 1, e, di conseguenza, di sequestro ex art. 321 c.p.p., comma 2, a nulla rilevando, a tale specifico fine, se gli stessi debbano considerarsi anche prezzo o profitto del reato.

5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2019

Domande frequenti

Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?

La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.

Chi può certificare il Tax Control Framework?

La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.

Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?

L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.

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